Regolazione idrica

Tra le principali novità normative relative al primo semestre dell’anno 2023, con riferimento specifico al settore idrico si evidenzia in primo luogo la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197 pubblicata in GU n. 303 del 29 dicembre 2022, SO n. 43), entrata in vigore il 1°gennaio 2023. In particolare, i commi 519-520 riguardano il finanziamento del sistema idrico del Peschiera. Il comma 519, al fine di migliorare l’approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma, autorizza la spesa complessiva di € 700 milioni (€ 50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ed € 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030), per la realizzazione del “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” nell’ambito del progetto sulla messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (allegato IV, n. 8, del D.L. n. 77/2021). Il comma 520 demanda a un decreto MIT, da adottare di concerto con il MEF entro aprile 2023 e non ancora emanato, l’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dal comma 519, delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle risorse, previa presentazione di apposita documentazione da parte del Commissario straordinario.

Novità di sicuro rilievo è la pubblicazione, in GU n. 55 del 6 marzo 2023, del D.Lgs. 18/2023 di “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”. La data di entrata in vigore del provvedimento è individuata nel 21 marzo 2023, con tempistiche comunque differenziate per i vari adempimenti. La nuova norma non si limita alla qualità delle acque potabili e al loro monitoraggio, ma include anche altri temi a ciò connessi, quali le perdite idriche, l’accesso all’acqua, l’informazione agli utenti, e reca inoltre disposizioni su materiali in contatto con l’acqua, reagenti e materiali filtranti.

Per quanto riguarda le perdite idriche, ARERA dovrà elaborare i dati acquisiti dai gestori, in linea con le previsioni della regolazione della qualità tecnica, e comunicare alla Commissione Europea, entro il 12 gennaio 2026, la media nazionale; nel caso di superamento della media individuata come soglia dalla Commissione, si dovrà stabilire un piano d’azione con le relative misure finalizzate alla riduzione del tasso di perdita idrica nazionale, da adottare con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da evidenziare inoltre il tema dell’accesso all’acqua, che comporta l’adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle misure necessarie per mantenere e migliorare l’accesso alle acque destinate al consumo umano, in particolare per i gruppi vulnerabili o emarginati, e promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto. Non secondarie anche le nuove disposizioni in materia di informazioni al pubblico, già introdotte nella regolazione dalla delibera ARERA 609/2021/R/idr.

Si segnala inoltre che è stato pubblicato in GU Serie Generale n. 59 del 10 marzo 2023 il Decreto del MEF del 31 dicembre 2022 che reca Criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica.

Il provvedimento risponde all’obiettivo di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale, a tal fine stabilendo i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell’inquinamento, e contribuisce all’attuazione della milestone del PNRR M2C4-2 – Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati.

Altro provvedimento di interesse del periodo di riferimento è il D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito con legge 68/2023 (GU n. 136 del 13 giugno 2023), recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche (c.d. D.L. Siccità). Tra le diverse misure previste dall’articolato provvedimento, l’istituzione di una Cabina di regia per la crisi idrica, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, e alla quale è attribuita, inoltre, l’effettuazione di una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica. Come appreso da un Comunicato Stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel mese di maggio si è tenuta la prima riunione della Cabina di regia, nel corso della quale sono state definite le priorità ed è stata avviata la ricognizione delle richieste provenienti dai territori, già individuando i primi interventi in 5 regioni, tra le quali anche il Lazio, per un investimento complessivo di € 102 milioni messi a disposizione dal MIT. Il D.L. Siccità prevede anche la nomina di un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2023 e prorogabile fino al 31 dicembre 2024, incaricato di realizzare con urgenza gli interventi indicati dalla Cabina di regia; in proposito, è stato nominato dal Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 il dott. Nicola Dell’Acqua.

Infine, per quanto riguarda il panorama EU, da segnalare il parere motivato inviato il 15 febbraio all’Italia dalla Commissione europea, nell’ambito della procedura di infrazione INFR 2018 – 2249 in relazione al mancato rispetto della Direttiva nitrati (91/676/Cee), con l’invito a proteggere meglio la popolazione e gli ecosistemi del Paese dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti dall’agricoltura. Il parere è stato preceduto da due lettere di costituzione in mora: la prima nel novembre 2018 con invito alle autorità a garantire la stabilità della rete di monitoraggio dei nitrati, a procedere a un riesame, a proseguire nella designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e ad adottare misure supplementari in diverse regioni; nel dicembre 2020 è stata inviata una lettera complementare che, pur riconoscendo alcuni progressi, evidenziava preoccupazioni riguardo ad altre violazioni in diverse regioni nelle quali la situazione nelle acque sotterranee inquinate dai nitrati non sta migliorando o si osserva un peggioramento del problema dell’eutrofizzazione delle acque superficiali. Le autorità italiane hanno due mesi di tempo per rispondere e adottare le misure necessarie.

Si rileva inoltre, nel mese di giugno, il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia Europea per il non corretto recepimento della direttiva 91/271/Cee sul trattamento delle acque reflue urbane (causa C-85/13, procedura d’infrazione 2009/2034); secondo la Commissione Europea, infatti, dei 41 agglomerati iniziali in causa 5 non sono stati ancora resi conformi e il termine del 2027 comunicato dall’Italia per l’adeguamento non è considerato accettabile.

Nel seguito, sono analizzati i principali provvedimenti emanati dall’ARERA nel periodo di riferimento.

Attività dell’ARERA in materia di servizi idrici

L’Autorità avvia con deliberazione 51/2023/R/idr, in ottemperanza all’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), il procedimento per determinare la nuova disciplina dei contenuti minimi dei bandi di gara finalizzato alla definizione di schemi tipo di bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato. Il procedimento è volto, tra l’altro, a disciplinare i criteri per la determinazione dell’importo a base di gara, per la formulazione e la valutazione delle offerte (economiche e tecniche) affinché le stesse siano coerenti con le previsioni regolatorie in materia tariffaria e di qualità. Non si registrano avanzamenti del procedimento, la cui conclusione era originariamente prevista al 30 settembre 2023.

In tema di bonus sociali, si segnalano i seguenti provvedimenti:

  • la delibera 13/2023/R/com, con la quale l’Autorità ha aggiornato i valori soglia ISEE per l’accesso alla misura, in coerenza con quanto disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023): in particolare, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, sono stati aggiornati a € 9.530 la soglia di accesso e a € 15.000 il limite massimo per le famiglie con meno di quattro figli (resta fermo a € 20.000 il limite massimo per le famiglie numerose);
  • la delibera 622/2023/R/com di revisione delle modalità di riconoscimento, di aggiornamento e di verifica da parte del gestore dei bonus sociali.

Con la delibera 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, l’Autorità definisce il Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (c.d. MTI-4). L’adozione del MTI-4 avviene nell’ambito del procedimento avviato con la delibera 64/2023/R/idr (che ha indicato altresì il valore del costo medio di settore della fornitura elettrica per l’anno 2022, pari a 0,2855 €/kWh) e seguito da due consultazioni (DCO 442/2023/R/idr e DCO 543/2023/R/idr). Anche per MTI-4, l’Autorità, con l’obiettivo di garantire stabilità e continuità del quadro regolatorio vigente, conferma l’approccio metodologico adottato nei precedenti periodi regolatori. Si riportano di seguito le tematiche di maggiore rilievo del nuovo metodo:

  • allungamento della durata del periodo regolatorio da quattro a sei anni con due aggiornamenti biennali delle predisposizioni tariffarie (entro il 30 aprile 2026 e il 30 aprile 2028) ed eventuale revisione infra-periodo su istanza motivata dell’Ente di Governo dell’Ambito (EGA) per circostanze straordinarie;
  • aggiornamento dei parametri sottostanti la matrice di schemi regolatori con conseguente incremento dei valori massimi ammissibili (da attribuire primariamente all’inflazione) compresi tra il 5,95% (Schema II pari precedentemente a 3,7%) e il 9,95% (Schema VI pari precedentemente a 8,5%);
  • oneri finanziari e fiscali del Gestore del servizio idrico integrato: l’Autorità conferma un sostanziale allineamento ai valori degli altri settori regolati, definendo un valore complessivo di 6,13% (4,8% in MTI-3);
  • costi per l’energia elettrica: il riconoscimento in tariffa del costo per l’acquisto di energia elettrica sostenuto nell’anno (a-2) valorizza anche l’autoproduzione e gli sforzi del gestore per il contenimento dei consumi a parità di condizioni impiantistiche e di perimetro; tale valore è da considerarsi come tetto massimo essendo comunque possibile quantificare un valore inferiore, al fine di anticipare almeno in parte gli effetti del possibile trend di diminuzione del costo dell’energia elettrica. In sede di conguaglio, il Metodo prevede (tranne che per gli anni 2024 e 2025 in cui è confermato il meccanismo basato sul “costo medio di settore”) un benchmark di riferimento relativo a un mix teorico di acquisto (per il 2026: 70% a prezzo variabile e 30% a fisso; per gli anni successivi è previsto un eventuale aggiornamento dei pesi). MTI-4 prevede una franchigia del 15% in aggiunta a tale benchmark (superato tale valore eventuali costi aggiuntivi rimangono in capo al gestore), mentre eventuali efficienze di costo sono ripartite tra gestore e sistema (sharing del 50%). Nei conguagli (componente RCaltro relativa al recupero degli scostamenti tra vincolo ai ricavi ed esborsi sostenuti) trovano copertura – condizionata – gli importi relativi al pieno recupero dei costi di energia elettrica sostenuti nel 2022;
  • conguagli: nel confermare, in linea con i periodi regolatori precedenti, la possibilità che gli EGA e gli altri soggetti competenti presentino istanza per il superamento del limite tariffario, l’Autorità puntualizza che tale scelta può essere motivata anche dalla necessità di recuperare i conguagli riferiti a pregresse annualità e già approvati dal medesimo soggetto competente o dall’Autorità stessa, allo scopo di sostenere la realizzazione delle infrastrutture necessarie. Nell’approvazione dell’istanza, l’ARERA conduce una specifica istruttoria volta ad accertare, oltre alla validità dei dati forniti e all’efficienza del servizio di misura, la congruità tra l’entità dei conguagli pregressi ammessi a recupero e il fabbisogno di risorse richiesto per la realizzazione delle infrastrutture necessarie. Al fine di contenere l’entità dei costi ammissibili rinviati a periodi futuri, la possibilità di recupero dei conguagli nelle annualità successive al 2029 è, di norma, limitata ai soli casi in cui tale differimento sia motivato dalla necessità di rispettare il previsto limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario. Si prevede, tuttavia, che l’EGA possa presentare, in accordo con il gestore, istanza di rinvio corredata da un piano in cui vengano declinate puntualmente le annualità in cui si intende provvedere al recupero. Viene rimandata a successivo provvedimento (anche alla luce degli esiti dell’attività di validazione) la definizione delle modalità operative di recupero di eventuali scostamenti fra:
    • i dati comunicati con riferimento agli anni dispari e i valori riscontrati ex post in ordine ai volumi fatturati e ai consumi di energia elettrica;
    • i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2023 assumendo un tasso di inflazione nullo e quelli derivanti dall’aggiornamento del tasso pari a 4,5%;
  • adeguamento dei costi di gestione ammissibili: l’Autorità prevede l’inclusione di costi aggiuntivi relativi all’entrata in vigore di nuove normative, all'ampliamento del perimetro di attività effettuate (gestione delle acque meteoriche ove l’EGA eserciti la facoltà di includere tale attività nel Servizio idrico integrato) nonché degli oneri aggiuntivi sostenuti per l’adeguamento ai nuovi obiettivi di qualità tecnica;
  • meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale: con tali misure viene attribuito un eventuale premio in caso di conseguimento di obiettivi individuati con riferimento a due nuovi indicatori:
    • RIU – Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità;
    • ENE – quantità di energia elettrica acquistata (per il quale viene adottato un target inferiore - pari al 5%- a quello inizialmente proposto).

Tali meccanismi saranno applicati a partire dal 2025, considerando, tra l’altro, la situazione al 2023 di ciascun gestore.

Nell’ambito di un procedimento parallelo a quello del metodo tariffario, l’Autorità ha adottato con delibera 637/2023/R/idr l’aggiornamento della disciplina della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI). Il provvedimento dispone che, a partire dall’anno 2024, gli obiettivi di qualità (sia tecnica che contrattuale) siano stabilmente valutati in maniera cumulativa su base biennale.

Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione), costituisce elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell’anno dispari per ciascuno dei macro-indicatori applicati. Sia per la qualità tecnica che contrattuale viene previsto un tetto alla premialità pari al 15% del valore del Vincolo di Ricavo del Gestore (VRG).

Entro il 30 aprile di ciascuna annualità, e secondo le modalità operative che verranno stabilite con successivi provvedimenti, l’EGA dovrà trasmettere all’Autorità un archivio contenente il file per la raccolta dati RQTI - monitoraggio con annessa documentazione a supporto. Dal 2026 (e successivamente a cadenze biennali) tale archivio dovrà essere verificato da un pool di EGA, successivamente definito dall’Autorità, che include quello competente territorialmente per la gestione in considerazione. La mancata asseverazione dell’archivio, anche parziale, dovrà essere motivata e costituirà causa di esclusione dal meccanismo incentivante per gli eventuali macro-indicatori interessati. Viene, inoltre, prevista l’esclusione del gestore dall’aggiornamento tariffario in caso di ritardi e carenze nel superamento del mancato raggiungimento dei prerequisiti previsti dalla RQTI.

Tra le principali modifiche dell’aggiornamento della qualità tecnica, oltre alla determinazione di un numero di classi di valutazione uguale per tutti i macro-indicatori (con rimodulazione dei vari livelli e degli obiettivi associati) e di alcune specifiche per ciascun macro-indicatore, vi è l’inserimento di un nuovo macro-indicatore “M0 – Resilienza idrica” con il quale il Regolatore si pone l’obiettivo di valutare la capacità dei sistemi idrici di contrastare, sia a livello di ambito territoriale gestito che a livello sovraordinato, le frequenti situazioni di stress cui è sottoposta la risorsa idrica. M0 è infatti composto da due indicatori semplici:

  • M0a (Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato) definito come rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione medesima;
  • M0b (Resilienza idrica a livello sovraordinato) che individua il rapporto tra i consumi per tutti gli usi, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica complessiva del territorio considerato.

Sempre in relazione alla regolazione della qualità sia tecnica che contrattuale, si richiamano le delibere 476/2023/R/Idr e 477/2023/R/Idr di applicazione del meccanismo incentivante (risultati finali) pubblicata a valle della nota metodologica ex delibera 303/2023/R/idr con la quale l’ARERA ha individuato le prime risultanze nonché il percorso istruttorio intrapreso. I due provvedimenti specificano i premi e le penalità attribuibili ai gestori per il biennio 2020-2021. Complessivamente il Gruppo Acea ha ottenuto premi per oltre € 40 milioni e penali per poco meno di € 7 milioni.

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023, ARERA con le deliberazioni 216/2023/R/com, 267/2023/R/com, 304/2023/R/com, 390/2023/R/com e 565/R/com sospende il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas fino al 31 ottobre, in attuazione del D.L. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione). Sono previste, inoltre, disposizioni relative alla rateizzazione dei corrispettivi e alla sospensione delle azioni sulla morosità, nonché l’aggiornamento, a far data dal 1° luglio 2023, del valore della componente tariffaria UI1, resa pari a 0,6 c€/m3.

Per quanto riguarda il tema della Tutela dei consumatori si segnala, in particolare, la pubblicazione della delibera 233/2023/E/com del 30 maggio 2023. Con tale provvedimento l’Autorità stabilisce che, a partire dal 30 giugno 2023, è operante il tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale anche per il settore idrico; pertanto, se un utente finale decidesse di adire le vie legali, dovrebbe prima tentare di comporre la controversia dinanzi al Servizio Conciliazione dell’ARERA o innanzi ad altri organismi preposti alla risoluzione extragiudiziale delle controversie. Viene così estesa anche al settore idrico la disciplina del TICO - Testo Integrato Conciliazione - operante già dal 1° gennaio 2018 per i settori elettrico e gas. Il provvedimento dispone inoltre specifici obblighi informativi per i gestori interessati dalle nuove disposizioni.

Sempre nel corso del primo semestre 2023 l’Autorità ha pubblicato la revisione della Relazione annuale delle attività del Servizio Conciliazione 2022; dal documento si evince che le domande di conciliazione presentate nell’anno 2022 sono state 24.339, di cui 3.184 del settore idrico, e, di queste ultime, il 71,3 % riguarda la fatturazione, il 5,2% la misura, il 5,1% i contratti, il 4,0% l’allacciamento e lavori e la morosità e la sospensione, l’1,3 % la qualità contrattuale e lo 0,5% la qualità tecnica. Le Regioni con il maggior numero di domande sono: l’Abruzzo, la Sardegna, il Lazio, la Campania, le Marche, la Basilicata e la Liguria. Al termine della procedura conciliativa (relativa a tutti i settori regolati), è stato richiesto di compilare un questionario di gradimento al quale hanno aderito 8.781 clienti; il 96% di essi è risultato soddisfatto del servizio ricevuto.

Si segnala, infine:

  • l’azzeramento, a decorrere dal 1° luglio 2023, della componente perequativa UI4 per l’alimentazione del Fondo di garanzia delle opere idriche, disposto con delibera 239/2023/R/idr. La componente era stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2020, in misura pari a 0,4 c€/m3, a maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, prevedendone l’aggiornamento semestrale in relazione al fabbisogno del relativo conto tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
  • la delibera 598/2023/E/com, che modifica il Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni ampliando i termini del procedimento, prevedendo la riunione in caso di procedimenti connessi e dando specifico rilievo, in linea con l’articolo 11 della Legge 689/81, alle particolari condizioni economiche negative dell’agente.

Altro elemento di sicuro interesse sono le Memorie che l’Autorità ha presentato in relazione a evoluzioni normative nei settori di competenza nonché le Relazioni circa l’attività di monitoraggio condotta con riferimento al riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato. Di seguito si segnalano i relativi provvedimenti pubblicati nel 2023. In particolare, si segnala quanto segue.

  • La Memoria 106/2023/I/idr riporta le considerazioni dell’Autorità in merito agli atti COM (2022) 540 (Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque) e COM (2022) 541 (Trattamento delle acque reflue urbane), indirizzato alla Commissione Politiche dell’UE del Senato. Il documento intende fornire un contributo in merito alle proposte di direttiva UE sopra citate, e in particolare la COM (2022)541, per la quale sono presentate considerazioni e proposte basate su valutazioni tecnico-economiche. Nello specifico, vengono richieste, per una serie di adempimenti, tempistiche meno stringenti in ragione del rilevante impatto prospettato dall’attuale impostazione della proposta di direttiva. Sono richieste inoltre rimodulazioni per quanto riguarda gli obiettivi di neutralità energetica degli impianti di trattamento.
  • Con la Memoria 178/2023/I/idr l’ARERA fornisce il proprio contributo in merito al già citato D.L. 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”, ai fini della relativa conversione in legge. Tra i punti evidenziati dall’Autorità, la necessità che gli interventi per far fronte alla crisi idrica confluiscano nel “Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico” (c. 516 L. 205/2017), ai fini di una maggior efficacia nel coordinamento degli stessi. ARERA inoltre propone l’adozione di meccanismi incentivanti per la promozione dell’efficienza e per il miglioramento della qualità anche per gli usi diversi dal civile, mentre per quanto riguarda il riuso delle acque reflue depurate sono proposte misure finalizzate alla semplificazione delle procedure di autorizzazione.
  • Con la Memoria 232/2023/I/com l’Autorità riferisce alle Commissioni VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici e X Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati su povertà energetica, erogazione dei bonus sociali e sistema di tariffazione dei rifiuti. Specificamente per quanto riguarda il bonus sociale idrico, viene riferito che allo stato attuale gli adempimenti preliminari che ne consentono l’erogazione automatica sono stati portati a compimento per circa l’80% della popolazione nazionale.
  • Con la sedicesima relazione semestrale (delibera 34/2023/I/idr) redatta ai sensi dell’art. 172, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, l’Autorità aggiorna il quadro di informazioni riguardanti il riordino degli assetti locali del settore idrico. Il quadro che emerge evidenzia il definitivo completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell’ambito in tutte le aree territoriali del Paese e il consolidamento nel processo razionalizzazione del numero degli ATO, allo stato attuale pari a 62; l’esigenza di conclusione del percorso avviato verso la piena operatività in alcune realtà territoriali; l’avvenuto avvio, da parte di alcune Regioni, dell’esercizio di poteri sostitutivi, in forza delle novità legislative recentemente introdotte dal D.L. 115/22. In tale contesto viene evidenziato l’impulso impresso dalla Regione Lazio nell’esercizio di poteri sostitutivi per il definitivo trasferimento del servizio idrico ai relativi gestori unici d’ambito in diversi Comuni. Viene altresì sottolineata la necessità di portare a compimento l’affidamento del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale, e l’esigenza di perfezionamento in tempi brevi del processo di razionalizzazione e consolidamento del panorama gestionale secondo le previsioni della normativa vigente.
  • La diciassettesima relazione semestrale (delibera 323/2023/I/idr) di luglio 2023 non evidenzia novità rilevanti rispetto a quanto annotato nella precedente analisi, eccetto alcuni ulteriori progressi in tema di affidamento del SII in Campania (l’affidamento in aprile della gestione nel Distretto Irpino ad Alto Calore Servizi) e negli ATO siciliani di Catania e Ragusa. Nell’ATO regionale della Campania non risultano ancora assegnati tuttavia i Distretti Sannita (per il quale si prevede la costituzione della società mista Sannio Acque) e Napoli Nord (si prospetta una gestione in house mediante la costituenda società APPN, ipotesi, tuttavia, di recente contestata dall’Antitrust), mentre in Sicilia devono ancora perfezionarsi gli affidamenti nelle ATI di Messina, Trapani e Siracusa. In un quadro di persistente Water Service Divide la previsione della nuova società Acque del Sud SpA, che dal 1° gennaio 2024 prende il posto del soppresso Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (Eipli), può contribuire all’efficace ricomposizione della filiera dell’approvvigionamento idrico e alla configurazione dei necessari profili strutturali di sostenibilità economica e ambientale delle attività upstream nel Mezzogiorno. Inoltre, anche in considerazione dell’attribuzione all’Autorità del compito di definire la tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud SpA, viene ribadito che “i settori di impiego diversi dal civile potrebbero trarre benefìci dell’applicazione di regole – proprio sul modello di quelle sviluppate dall’Autorità per il servizio di acquedotto - tese a incentivare i miglioramenti delle performance, con l’individuazione di specifici target di contenimento degli sprechi in relazione all’uso della risorsa idrica, e la conseguente identificazione degli interventi necessari”. Infine, l’Autorità rileva l’esigenza, in considerazione della scadenza della concessione di Acquedotto Pugliese (31 dicembre 2025), “di definire in tempi brevi un assetto gestionale duraturo, nel rispetto, tra l’altro, delle previsioni regolatorie in tema di procedure di subentro”.