Procedure di consolidamento

Procedura generale

I bilanci delle controllate, collegate e joint venture del Gruppo sono redatti adottando per ciascuna chiusura contabile i medesimi principi contabili della controllante; eventuali rettifiche di consolidamento sono apportate per rendere omogenee le voci che sono influenzate dall’applicazione di principi contabili differenti.

Tutti i saldi e le transazioni infragruppo, inclusi eventuali utili non realizzati derivanti da rapporti intrattenuti tra società del Gruppo, sono completamente eliminati. Le perdite non realizzate sono eliminate ad eccezione del caso in cui esse non potranno essere recuperate in seguito.

Il valore contabile della partecipazione in ciascuna delle controllate è eliminato a fronte della corrispondente quota di patrimonio netto di ciascuna delle controllate comprensiva degli eventuali adeguamenti al fair value alla data di acquisizione; la eventuale differenza positiva viene trattata come un “avviamento”, quella negativa viene rilevata a conto economico alla data di acquisizione.

La quota di interessenza degli azionisti di minoranza nelle attività nette delle controllate consolidate è identificata separatamente rispetto al patrimonio netto di Gruppo. Tale interessenza viene determinata in base alla percentuale da essi detenuta nei fair value delle attività e passività iscritte alla data dell’acquisizione originaria e nelle variazioni di patrimonio netto dopo tale data. Successivamente le perdite attribuibili agli azionisti di minoranza eccedenti il patrimonio netto di loro spettanza sono attribuite al patrimonio netto di Gruppo ad eccezione dei casi in cui le minoranze hanno un’obbligazione vincolante alla copertura delle perdite e sono in grado di sostenere ulteriori investimenti per coprire le perdite.

Aggregazioni aziendali che coinvolgono entità sotto comune controllo

Le operazioni di aggregazione che coinvolgono imprese che sono, in definitiva, controllate da una medesima società o dalle medesime società sia prima, sia dopo l’operazione di aggregazione, e tale controllo non è transitorio, sono qualificate come Business Combinations of entities under common control. Tali operazioni sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IFRS3, né tantomeno sono disciplinate da altri IFRS. In assenza di un princìpio contabile di riferimento, la selezione del princìpio contabile per le operazioni in esame, relativamente alle quali non sia comprovabile una significativa influenza sui flussi di cassa futuri, è guidata dal princìpio di prudenza che porta ad applicare il criterio della continuità di valori delle attività nette acquisite. Le attività sono rilevate ai valori di libro che risultavano dalla contabilità delle società oggetto di acquisizione (ovvero della società venditrice) prima dell’operazione o, alternativamente, ai valori risultanti dal bilancio consolidato della controllante comune. Con particolare riferimento alle operazioni di cui sopra, relative alla cessione di un business, il trattamento della differenza tra il corrispettivo definito contrattualmente e i valori contabili del business trasferito è differenziato in funzione dei rapporti partecipativi tra i soggetti coinvolti nell’operazione di trasferimento. Relativamente ai conferimenti di business under common control, invece, indipendentemente dal rapporto partecipativo preesistente, l’entità conferitaria deve rilevare il business trasferito al suo valore contabile storico incrementando di pari importo il proprio patrimonio netto; l’entità conferente rileverà simmetricamente la partecipazione nell’entità conferitaria per un importo pari all’incremento del patrimonio netto di quest’ultima. Tale trattamento contabile fa riferimento a quanto proposto da Assirevi negli Orientamenti Preliminari in tema di IFRS (OPI n. 1 Revised) - “Trattamento contabile delle Business combinations of entities under common control nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato”, emesso nel mese di ottobre 2016.

Procedura di consolidamento delle attività e passività detenute per la vendita (IFRS5)

Le attività e le passività non correnti sono classificate come possedute per la vendita, secondo quanto previsto nell’IFRS5.

 

Trattamento delle opzioni put su azioni di imprese controllate

Secondo le disposizioni stabilite dal princìpio IAS 32, paragrafo 23, un contratto che contiene un’obbligazione per un’entità di acquisire azioni per cassa o a fronte di altre attività finanziarie, dà luogo a una passività finanziaria per il valore attuale del prezzo di esercizio dell’opzione. Pertanto, qualora l’entità non abbia il diritto incondizionato di evitare la consegna di cassa o di altri strumenti finanziari al momento dell’eventuale esercizio di una opzione put su azioni d’imprese controllate, si deve procedere all’iscrizione del debito; tutte le successive variazioni sono imputate a conto economico. Il medesimo trattamento contabile è applicabile quand’anche, oltre a una opzione put, vi sia la contestuale presenza di una simmetrica opzione call, c.d. symmetrical put and call options related to non-controlling interest. Il Gruppo considera già acquisite le azioni oggetto di opzioni put (ovvero di put e call incrociate), nei casi in cui non restino in capo ai soci terzi, i benefìci economici e i rischi connessi alla actual ownership delle azioni; pertanto, in tali circostanze, non procede alla rilevazione delle interessenze di terzi azionisti nel bilancio consolidato.

 

Consolidamento d’imprese estere

I bilanci delle imprese partecipate operanti in valuta diverse dall’Euro, che rappresenta la valuta funzionale della Capogruppo Acea, sono convertiti in Euro applicando alle attività e passività il tasso di cambio in essere alla data di chiusura del periodo e alle voci di conto economico e al rendiconto finanziario i cambi medi del periodo.

Le differenze cambio da conversione dei bilanci delle imprese partecipate operanti in valuta diversa dall’Euro sono rilevate direttamente a patrimonio netto e sono esposte separatamente in un’apposita riserva dello stesso; tale riserva è riversata a conto economico all’atto della dismissione integrale, ovvero della perdita di controllo, del controllo congiunto o dell’influenza notevole sulla partecipata. Nei casi di dismissione parziale:

  • senza perdita di controllo, la quota delle differenze di cambio afferente alla frazione di partecipazione ceduta è attribuita al patrimonio netto di competenza delle interessenze di terzi;
  • senza perdita del controllo congiunto o dell’influenza notevole, la quota delle differenze cambio afferente alla frazione di partecipazione ceduta è imputata a conto economico.