Principi contabili, emendamenti, interpretazioni e improvements

Principi contabili, emendamenti, interpretazioni e improvements applicati dal 1° Gennaio 2023

“IFRS17 Insurance Contracts”

In data 18 maggio 2017, lo IASB ha emesso l’IFRS17 “Insurance Contracts” che definisce l’accounting dei contratti assicurativi emessi e dei contratti di riassicurazione posseduti. Le disposizioni dell’IFRS17 che stabiliscono i criteri di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa dei contratti assicurativi, superano quelle attualmente previste dall’IFRS4 “Contratti assicurativi” e hanno come obiettivo quello di garantire agli utilizzatori del bilancio di valutare l’effetto che tali contratti hanno sulla posizione finanziaria, sui risultati e sui flussi finanziari delle compagnie. L’applicazione del princìpio è prevista per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023.

“Amendments to IAS 8 Accounting policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates”

Emesso in data 12 febbraio 2021, chiarisce, anche attraverso alcuni esempi, la distinzione tra cambiamenti di stima e cambiamenti di principi contabili. La distinzione è rilevante in quanto i cambiamenti di stima sono applicati prospetticamente a transazioni ed eventi futuri, mentre i cambiamenti di principi contabili sono generalmente applicati in via retroattiva. Le modifiche sono applicabili a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023, è consentita un’applicazione anticipata.

“Amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2 - Disclosure of Accounting Policies”

Emesso in data 12 febbraio 2021, richiede alle società di fornire le informazioni rilevanti sui principi contabili applicati e suggerisce di evitare o limitare le informazioni non necessarie. Le modifiche allo IAS 16 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il
1° gennaio 2023.

“Amendments to IAS 12 Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”

Emesso in data 7 maggio 2021, ha lo scopo di rendere omogenee le modalità con cui le entità contabilizzano le imposte differite su operazioni come leasing e i costi di smantellamento. La principale novità riguarda l’introduzione di un’eccezione all’esenzione per la rilevazione iniziale (IRE) della fiscalità differita per le attività e per le passività prevista dallo IAS 12. Nello specifico l’eccezione prevede la non applicabilità dell’esenzione dello IAS 12 per la rilevazione iniziale di tutte quelle operazioni che originano differenze temporanee uguali o oggetto di compensazione. Limitando l’esenzione alla sola rilevazione iniziale, l’impatto sarà di un progressivo miglioramento e comparabilità delle informazioni a benefìcio degli utilizzatori del bilancio con riferimento agli impatti fiscali delle operazioni di leasing e ai costi di smantellamento. Le modifiche sono applicabili a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023. È consentita un’applicazione anticipata.

Gli emendamenti e i principi sopra indicati non hanno comportato per il Gruppo Acea impatti significativi sul bilancio o necessità di particolari disclosure.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili successivamente alla fine dell’esercizio e non adottati in via anticipata dal Gruppo

“Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current”

A gennaio 2020 e ottobre 2022, lo IASB ha pubblicato delle modifiche ai paragrafi da 69 a 76 dello IAS 1 per specificare i requisiti per classificare le passività come correnti o non correnti. Le modifiche chiariscono:

  • cosa si intende per diritto di postergazione della scadenza;
  • che il diritto di postergazione deve esistere alla chiusura del-
    l’esercizio;
  • che la classificazione non è impattata dalla probabilità con cui l’entità eserciterà il proprio diritto di postergazione.

Solamente se un derivato implicito in una passività convertibile è esso stesso uno strumento di capitale la scadenza della passività non ha impatto sulla sua classificazione. Inoltre, è stato introdotto un requisito che richiede di dare informativa quando una passività che deriva da un contratto di finanziamento è classificata come non corrente e il diritto di postergazione dell’entità è subordinato al rispetto di covenants entro dodici mesi.

Le modifiche saranno efficaci per gli esercizi che inizieranno al
1° gennaio 2024 o successivamente, e dovranno essere applicate retrospettivamente. Il Gruppo sta al momento valutando l’impatto che le modifiche avranno sulla situazione corrente e qualora si renda necessaria la rinegoziazione dei contratti di finanziamento esistenti.

“Amendments to IFRS16 Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback”

Emesso in data 22 settembre 2022, ha lo scopo di chiarire l’impatto che un’operazione di vendita o retrolocazione potrebbe avere su una passività finanziaria che prevede pagamenti variabili non correlati a indici o tassi. La principale novità nella valutazione successiva della passività finanziaria riguarda la determinazione dei “lease payments” e dei “revised lease payments” in modo che, a seguito di un’operazione di leaseback, il venditore-locatario non rilevi alcun utile o perdita relativo al diritto d’uso che detiene. La modifica ha come finalità quella di evitare la contabilizzazione di utili e perdite, relative al diritto d’uso iscritto, a seguito di eventi che comportano una rimisurazione del debito (per esempio modifica del contratto di locazione o della sua durata). Eventuali utili e perdite derivati dall’estinzione parziale o totale di un contratto di locazione continuano a essere rilevati per la parte di diritto d’uso cessato. Le modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2024 con possibilità di applicazione anticipata.

“Supplier Finance Arrangements - Amendments to IAS 7 and IFRS7”

A maggio 2023, lo IASB ha emesso le modifiche dello IAS 7 Rendiconto Finanziario e IFRS7 Strumenti Finanziari: Informazioni Integrative, per chiarire le caratteristiche degli accordi di reverse factoring e richiedere di dare ulteriore informativa di tali accordi. I requisiti di informativi inclusi nelle modifiche hanno l’obiettivo di assistere gli utilizzatori di bilancio nel comprendere gli effetti sulle passività, flussi di cassa ed esposizione al rischio di liquidità di un’entità degli accordi di reverse factoring. Le modifiche saranno efficaci per gli esercizi che inizieranno al 1° gennaio 2024 o successivamente. È permessa l’applicazione anticipata e di tale fatto è necessario dare informativa. Non ci si aspetta che tali modifiche abbiano un impatto materiale sul bilancio del Gruppo.