Criteri di valutazione e principi contabili

Per gli esercizi contabili che hanno inizio dal 1° gennaio 2023 o da data successiva, lo IASB ha modificato lo IAS 1 fornendo linee guida ed esempi per aiutare le entità ad applicare il concetto di materialità all’informativa relativa ai principi contabili adottati. Lo IASB ha inoltre modificato l’IFRS Practice Statement 2 per supportare le modifiche allo IAS 1 spiegando e dimostrando l’applicazione del “processo di materialità in quattro fasi” alle informazioni sui principi contabili.

Le modifiche hanno l’obiettivo di aiutare le entità a fornire informazioni più utili sui principi contabili adottati mediante:

  • la sostituzione dell’obbligo per le entità di fornire informativa sui propri principi contabili “significativi” con l’obbligo di focalizzarsi sui propri principi contabili “rilevanti”; e
  • l’aggiunta di linee guida su come le entità applicano il concetto di materialità nel prendere decisioni in merito all’informativa sui principi contabili adottati.

La sostituzione delle informazioni sui principi contabili “significativi” con quelle “rilevanti” nello IAS 1 e le corrispondenti nuove linee guida nello IAS 1 e nell’IFRS Practice Statement 2 possono avere un impatto sull’informativa sui principi contabili delle entità. Determinare se i principi contabili adottati sono rilevanti o meno richiede un maggiore uso del giudizio professionale. Il Gruppo Acea ha considerato tali modifiche e ha iniziato un processo graduale di rivisitazione dell’informativa fornita in bilancio con riferimento ai princìpi rilevanti applicati anche alla luce della diversa natura delle parti coinvolte potenzialmente interessate alla lettura e comprensione delle informazioni incluse nel presente documento.

I principi e i criteri rilevanti sono di seguito illustrati.

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono rilevati, in conformità a quanto previsto dall’IFRS15 “Ricavi provenienti da contratti con clienti”, per un importo che riflette il corrispettivo a cui l’entità ritiene di avere diritto in cambio del trasferimento di merci o servizi al cliente. I passaggi ritenuti fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi sono:

  • identificare il contratto, definito come un accordo (scritto o verbale) avente sostanza commerciale tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni con il cliente tutelabili giuridicamente;
  • identificare le obbligazioni di fare distintamente individuabili (anche “performance obligation”) contenute nel contratto;
  • determinare il prezzo della transazione, quale corrispettivo che l’impresa si attende di ricevere dal trasferimento dei beni o dall’erogazione dei servizi al cliente, in coerenza con le tecniche previste dal principio e in funzione della eventuale presenza di componenti finanziarie e componenti variabili;
  • allocare il prezzo a ciascuna obbligazione di fare;
  • rilevare il ricavo quando l’obbligazione di fare relativa viene adempiuta dall’entità, tenendo in considerazione il fatto che i servizi potrebbero essere resi non in uno specifico momento, ma anche nel corso di un periodo di tempo.

In presenza di contratti di costruzione il ricavo è riconosciuto overtime attraverso l’input method che misura la performance obligation sulla base della percentuale di completamento. Laddove l’ammontare fatturato superi il totale dei ricavi riconosciuti viene iscritta una contract liability, ovvero, un contract asset nel caso opposto.

Per quanto riguarda la valutazione dei ricavi si segnala in particolare che:

  • i ricavi per vendita e trasporto di energia elettrica e gas sono rilevati al momento dell’erogazione o della fornitura del servizio, ancorché non fatturati, e sono determinati integrando con opportune stime quelli rilevati in base a prefissati calendari di lettura. Tali ricavi sono calcolati sulla base dei provvedimenti di legge, delle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico in vigore nel corso del periodo tenendo altresì conto dei provvedimenti perequativi pro tempore vigenti; si informa che con riferimento alla valorizzazione dei ricavi da trasporto di energia elettrica, qualora l’ammissione degli investimenti in tariffa che sancisce il diritto al corrispettivo per l’operatore sia virtualmente certa già nell’esercizio in cui gli stessi sono realizzati, i corrispondenti ricavi vengono accertati per competenza indipendentemente dalla modalità con cui essi saranno riconosciuti finanziariamente quale conseguenza della delibera 654/2015 dell’ARERA;
  • i ricavi del servizio idrico integrato sono determinati sulla base del Metodo Tariffario Idrico (MTI-3), valido per la determinazione delle tariffe per gli anni 2020-2023, approvato con deliberazione n. 580/2019/R/idr (MTI-3) del 30 dicembre 2019, dalla Determinazione n. 1/2020-DSIS del 29 giugno 2020 e successive modificazioni da parte dell’ARERA. Sulla base dell’interpretazione della natura giuridica della componente tariffaria FoNI. (Fondo Nuovi Investimenti) viene iscritto tra i ricavi dell’esercizio il relativo ammontare spettante alle società idriche laddove espressamente riconosciuto dagli Enti d’Ambito che ne stabiliscono la destinazione d’uso.

È inoltre iscritto tra i ricavi dell’esercizio il conguaglio relativo alle partite c.d. passanti (i.e. energia elettrica, acqua all’ingrosso) delle quali la citata delibera fornisce apposito dettaglio nonché l’eventuale conguaglio relativo a costi afferenti al Sistema Idrico Integrato sostenuti per il verificarsi di eventi eccezionali (i.e. emergenze idriche, ambientali) qualora l’istruttoria per il loro riconoscimento abbia dato esito positivo.

Dividendi

Sono rilevati quando è stabilito il diritto incondizionato degli azionisti a ricevere il pagamento. Sono classificati nel conto economico nella voce Proventi da partecipazioni.

Contributi

I contributi ottenuti a fronte di investimenti in impianti, sia da enti pubblici che da terzi privati, sono rilevati al fair value quando vi è la ragionevole certezza che saranno ricevuti e che saranno rispettate le condizioni previste. I contributi ricevuti a fronte di specifici impianti il cui valore viene iscritto tra le immobilizzazioni sono rilevati (secondo il metodo indiretto) tra le altre passività non correnti e rilasciati progressivamente a conto economico in rate costanti lungo un arco temporale pari alla durata della vita utile dell’attività di riferimento.

Benefici per i dipendenti

I benefìci garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro attraverso programmi a benefìci definiti e a contribuzione definita (quali: TFR, mensilità aggiuntive, agevolazioni tariffarie, come descritto nelle note) o altri benefìci a lungo termine sono riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto. La valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti. Questi fondi e benefìci non sono finanziati.

Il costo dei benefìci previsti dai vari piani è determinato in modo separato per ciascun piano utilizzando il metodo attuariale di valutazione della proiezione unitaria del credito effettuando le valutazioni attuariali alla fine di ogni esercizio. Gli utili e le perdite derivanti dall’effettuazione del calcolo attuariale sono rilevati nel prospetto dell’utile complessivo, quindi in un’apposita Riserva di Patrimonio netto, e non sono oggetto di successiva imputazione a conto economico.

Gli oneri derivanti dall’incentivo all’esodo per i dipendenti che hanno aderito al Piano di isopensionamento e che soddisfano i criteri definiti dal Piano del Gruppo sono stati rilevati in un apposito Fondo. Il Gruppo si sostituisce agli istituti previdenziali di riferimento, in particolare il Fondo è stanziato per il pagamento della rata di pensione spettante all’isopensionato, nonché per pagare i contributi figurativi per il periodo necessario al raggiungimento del diritto alla specifica prestazione previdenziale presso gli Enti Previdenziali.

Avviamento

L’avviamento derivante da aggregazioni aziendali (tra le quali a titolo meramente esemplificativo, l’acquisizione di società controllate; di entità a controllo congiunto ovvero l’acquisizione di rami d’azienda o altre operazioni di carattere straordinario) rappresenta l’eccedenza del costo di acquisizione rispetto alla percentuale spettante al Gruppo del fair value delle attività, passività e passività potenziali identificabili della controllata o dell’entità a controllo congiunto alla data di acquisizione. L’avviamento è rilevato come attività e rivisto annualmente per verificare che non abbia subìto perdite di valore. Nel caso di ottenimento del controllo congiunto, o anche di collegamento, l’avviamento delle partecipazioni rilevate secondo l’equity method resta implicito nel valore della partecipazione.

Le perdite di valore sono iscritte immediatamente a conto economico e non sono successivamente ripristinate.

Alla data di acquisizione, l’eventuale avviamento emergente viene allocato a ciascuna delle unità generatrici di flussi finanziari indipendenti che ci si attende beneficeranno degli effetti sinergici derivanti dall’acquisizione. L’eventuale perdita di valore è identificata attraverso valutazioni che prendono a riferimento la capacità di ciascuna unità di produrre flussi finanziari atti a recuperare la parte di avviamento a essa allocata. Nel caso in cui il valore recuperabile da parte dell’unità generatrice di flussi sia inferiore al valore di carico attribuito, si rileva la relativa perdita di valore.

In caso di cessione di un’impresa controllata o di un’entità a controllo congiunto, l’ammontare non ancora ammortizzato dell’avviamento a esse attribuibile è incluso nella determinazione della plusvalenza o minusvalenza da alienazione.

Concessioni

È rilevato in questa voce il valore del diritto di concessione, sui beni costituiti da impianti idrici e di depurazione, oggetto di conferimento. Tale valore riguarda beni demaniali appartenenti al cosiddetto “demanio accidentale” idrico e di depurazione e viene sistematicamente ammortizzato in base alla durata residua della concessione stessa. Si precisa che il periodo di ammortamento residuo è in linea con la durata media delle gestioni affidate con procedura a evidenza pubblica.

Diritto sulle infrastrutture

Il Gruppo, in linea con quanto disposto dall’IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”, rileva in base al modello dell’intangible asset l’ammontare complessivo dell’insieme delle infrastrutture materiali in dotazione per la gestione del servizio idrico, poiché il contratto di concessione del servizio non conferisce al concessionario il diritto di controllare l’uso dell’infrastruttura di servizio pubblico, ma consente l’accesso alla gestione dell’infrastruttura, per fornire il servizio pubblico per conto del concedente conformemente ai termini specificati nel contratto.

La citata interpretazione richiede infatti, in luogo della rilevazione dell’insieme delle infrastrutture materiali per la gestione del servizio, l’iscrizione di un’unica attività immateriale rappresentativa del diritto del concessionario di far pagare la tariffa agli utenti del servizio pubblico.

L’importo comprende, inoltre, la capitalizzazione del margine derivante dall’attività di investimento.

Diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno

I costi relativi a tale voce sono inclusi tra le attività immateriali e sono ammortizzati sulla base di un periodo di presunta utilità di tre/cinque anni.

 

Right of use

Nella voce vengono rilevate le attività inerenti all’applicazione del princìpio contabile internazionale IFRS16, emesso a gennaio 2016 e in vigore dal 1° gennaio 2019, che sostituisce il precedente standard sul leasing, lo IAS 17 e le relative interpretazioni, individuando i criteri per la rilevazione, la misurazione e la presentazione nonché l’informativa da fornire con riferimento ai contratti di leasing. L’IFRS16 segna la fine della distinzione in termine di classificazione e trattamento contabile tra leasing operativo (le cui informazioni sono fuori bilancio) e leasing finanziario (che figura in bilancio).

Il diritto di utilizzo del bene in leasing (c.d. “right of use”) e l’impegno assunto sono rilevati nei dati finanziari in bilancio (l’IFRS16 si applica a tutte le transazioni che prevedono un right of use, indipendentemente dalla forma contrattuale, i.e. leasing, affitto o noleggio). Il princìpio introduce il concetto di controllo all’interno della definizione; in particolare, per determinare se un contratto rappresenta o meno un leasing, l’IFRS16 richiede di verificare se il locatario abbia o meno il diritto di controllare l’utilizzo di una determinata attività per un determinato periodo di tempo.

Non vi è la simmetria di contabilizzazione con i locatari: si continua ad avere un trattamento contabile distinto a seconda che si tratti di un contratto di leasing operativo o di un contratto di leasing finanziario (sulla base delle linee guida a oggi esistenti). Sulla base di tale nuovo modello, il locatario deve rilevare:

  • nello Stato patrimoniale, le attività e le passività per tutti i contratti di leasing che abbiano una durata superiore ai 12 mesi, a meno che l’attività sottostante abbia un modico valore; e
  • a conto economico, gli ammortamenti delle attività relative ai leasing separatamente dagli interessi relativi alle connesse passività.

Nel contesto della prima applicazione del princìpio, l’approccio di transizione utilizzato dal Gruppo Acea è il retrospettivo modificato, e non sono pertanto ricompresi i contratti le cui locazioni, comprensive di rinnovi, terminano entro dodici mesi dalla data di prima applicazione. Il Gruppo ha, inoltre, utilizzato la possibilità prevista dal princìpio di non contabilizzare separatamente la componente non-lease dei contratti misti, scegliendo pertanto di trattare tali contratti come lease.

Ai fini dell’attualizzazione del debito, il Gruppo ha utilizzato un IBR calcolato usando un tasso privo di rischio con una maturity uguale alla durata residua per singolo contratto più il credit spread assegnato ad Acea SpA da Moody’s. Si fa presente, infine, che non sussistono differenze significative tra gli impegni derivanti dai contratti di leasing attualizzati con lo stesso tasso e il valore rilevato in base all’IFRS16.

Perdite di valore (Impairment)

L’avviamento e le altre attività aventi vita utile indefinita non sono assoggettati ad ammortamento sistematico ma sottoposti a verifica almeno annuale di recuperabilità (c.d. impairment test) condotta a livello della singola Cash Generating Unit (CGU) o insiemi di CGU cui le attività a vita indefinita possono essere allocate ragionevolmente, sulla base di quanto previsto dalla procedura del Gruppo. Su base annuale, la Società, in funzione della propria procedura di impairment, effettua l’analisi sulle CGU del Gruppo identificate dalla procedura di Gruppo. La verifica consiste nel confronto tra il valore contabile iscritto in bilancio (carrying amount) e la stima del valore recuperabile dell’attività (value in use - VIU). In considerazione della natura delle attività svolte dal Gruppo Acea, la modalità di determinazione del “VIU” viene effettuata attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi derivanti dall’uso e, se significativi e ragionevolmente determinabili, dalla cessione al termine della vita utile. Tuttavia, laddove vi sia un’evidenza di un fair value affidabile (prezzo negoziato in un mercato attivo, transazioni comparabili ecc.) il Gruppo valuta ai fini dell’impairment test l’adozione di tale valore.

I flussi di cassa sono determinati sulla base delle migliori informazioni disponibili al momento della stima, desumibili mediante l’utilizzo combinato del metodo finanziario e delle analisi di sensitività. La determinazione del “VIU” viene condotta con il metodo finanziario (Discounted Cash Flow - DCF) che ravvisa nella capacità di produrre flussi di cassa l’elemento fondamentale ai fini della valutazione dell’entità di riferimento. L’applicazione del metodo finanziario per la determinazione del valore d’uso di una CGU prevede di stimare il valore attuale dei flussi di cassa operativi netti di imposta.

Se l’ammontare recuperabile di una attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è stimato essere inferiore rispetto al relativo valore contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. Una perdita di valore è rilevata nel conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia rappresentata da terreni o fabbricati diversi dagli investimenti immobiliari rilevati a valori rivalutati, nel qual caso la perdita è imputata alla rispettiva riserva di rivalutazione. Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o della unità generatrice di flussi finanziari), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia iscritta a valore rivalutato; in tal caso il ripristino di valore è imputato alla riserva di rivalutazione.

Quando le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico, esse vengono incluse fra i costi per ammortamenti e svalutazioni.

Quote di emissione, certificati verdi e certificati bianchi

Il Gruppo applica criteri di valutazione differenziati tra quote/certificati detenuti per own-use, ossia a fronte del proprio fabbisogno (Portafoglio Industriale) e quelli detenuti con intento di Trading (Portafoglio di Trading).

Le quote/certificati detenuti per own-use eccedenti il fabbisogno determinato in relazione alle obbligazioni maturate a fine esercizio (surplus) sono iscritti tra le altre immobilizzazioni immateriali al costo sostenuto. Le quote/certificati assegnati gratuitamente sono iscritti a un valore nullo.

Trattandosi di un bene a utilizzo istantaneo tale posta non è soggetta ad ammortamento, ma a impairment test. Il valore recuperabile viene identificato come il maggiore fra il valore d’uso e quello di mercato.

L’onere derivante dall’adempimento dell’obbligo di efficienza energetica è stimato sulla base del prezzo medio di acquisto calcolato sulla base dei contratti stipulati tenuto conto dei titoli in portafoglio alla data di redazione del bilancio per i quali viene stanziato a fondo oneri il differenziale negativo tra la stima del contributo, effettuata ai sensi della delibera AEEGSI 13/2014/R/efr, che verrà erogato in sede di consegna dei titoli al fine dell’annullamento dell’obiettivo e il suddetto onere.

Le quote/certificati detenuti con intento di trading (Portafoglio di Trading) vengono iscritti tra le rimanenze di magazzino e valutate al minore tra il costo d’acquisto e il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento di mercato.

Le quote/certificati assegnati gratuitamente hanno valore nullo. Il valore di mercato è definito con riferimento a eventuali contratti di vendita, anche a termine, già sottoscritti alla data di bilancio e, in via, residuale, alle quotazioni di mercato.

Svalutazioni di attività finanziarie

La valutazione della recuperabilità delle attività finanziarie rappresentative di strumenti di debito non valutate al fair value con effetti a conto economico è effettuata sulla base del cosiddetto “Expected credit loss model”.

In particolare, le perdite attese sono determinate, generalmente, sulla base del prodotto tra: i) l’esposizione vantata verso la controparte al netto delle relative mitiganti (cosiddetta “Exposure At Default”); ii) la probabilità che la controparte non ottemperi alla propria obbligazione di pagamento (cosiddetta “Probability of Default”); iii) la stima, in termini percentuali, della quantità di credito che non si riuscirà a recuperare in caso di default (cosiddetta “Loss Given Default”) definita, sulla base delle esperienze pregresse e delle possibili azioni di recupero esperibili (per es. azioni stragiudiziali, contenziosi legali ecc.).

Al riguardo, per la determinazione della Probability of default delle controparti sono stati adottati i rating interni già utilizzati ai fini dell’affidamento; per le controparti rappresentate da Entità Statali e in particolare per le National Oil Company, la Probability of default, rappresentata essenzialmente dalla probabilità di un ritardato pagamento, è determinata utilizzando, quale dato di input, i country risk premium adottati ai fini della determinazione dei WACC per l’impairment degli asset non finanziari.

Per la clientela retail, non caratterizzata da rating interni, la valutazione delle perdite attese è basata su una provision matrix, costruita raggruppando, ove opportuno, i crediti in cluster appropriati ai quali applicare percentuali di svalutazione definite sulla base dell’esperienza di perdite pregresse, rettificate, ove necessario, per tener conto di informazioni previsionali in merito al rischio di credito della controparte o di cluster di controparti.

Attività finanziarie relative ad accordi per servizi in concessione

Con riferimento all’applicazione dell’IFRIC12 al servizio in concessione dell’illuminazione pubblica Acea ha adottato il Financial Asset Model rilevando un’attività finanziaria nella misura in cui ha un diritto contrattuale incondizionato a ricevere flussi di cassa. Il Gruppo, inoltre, rileva nei ricavi il margine su commessa per i servizi di costruzione e miglioria, sia per la parte realizzata internamente dal Gruppo, sia per quella realizzata da Terzi. Il margine rilevato viene contabilizzato in base alle disposizioni dell’IFRS15, e ammortizzato lungo la durata residua della concessione.

Passività finanziarie

Le passività finanziarie, diverse dagli strumenti derivati, inclusive dei debiti finanziari, dei debiti commerciali, degli altri debiti e delle altre passività sono iscritte inizialmente al fair value ridotto di eventuali costi connessi alla transazione; successivamente sono rilevate al costo ammortizzato utilizzando ai fini dell’attualizzazione il tasso di interesse effettivo, così come illustrato al punto precedente “Attività finanziarie”.

Le passività finanziarie sono eliminate quando sono estinte, ovvero quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, cancellata o scaduta.

Strumenti finanziari derivati e hedge accounting

Gli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli impliciti (Embedded derivative) sono attività e passività rilevate al fair value secondo i criteri indicati al successivo punto “Valutazione al fair value”.

Nell’ambito della strategia e degli obiettivi definiti per la gestione del rischio, la qualificazione delle operazioni come di copertura richiede: i) la verifica dell’esistenza di una relazione economica tra l’oggetto coperto e lo strumento di copertura tale da operare la compensazione delle relative variazioni di valore e che tale capacità di compensazione non sia inficiata dal livello del rischio di credito di controparte; ii) la definizione di un hedge ratio coerente con gli obiettivi di gestione del rischio, nell’ambito della strategia di risk management definita, operando, ove necessario, le appropriate azioni di ribilanciamento (rebalancing). Le modifiche degli obiettivi di risk management, il venir meno delle condizioni indicate in precedenza per la qualificazione delle operazioni come di copertura ovvero l’attivazione di operazioni di ribilanciamento determinano la discontinuità prospettica, totale o parziale, della copertura.

Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del fair value degli strumenti oggetto di copertura (fair value hedge; per es. copertura della variabilità del fair value di attività/passività a tasso fisso), i derivati sono rilevati al fair value con imputazione degli effetti a conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati per riflettere a conto economico le variazioni del fair value associate al rischio coperto, indipendentemente dalla previsione di un diverso criterio di valutazione applicabile generalmente alla tipologia di strumento.

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli strumenti oggetto di copertura (cash flow hedge; per es. copertura della variabilità dei flussi di cassa di attività/passività per effetto delle oscillazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio), le variazioni del fair value dei derivati considerate efficaci sono inizialmente rilevate nella riserva di patrimonio netto afferente alle altre componenti dell’utile complessivo e successivamente imputate a conto economico coerentemente agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta. Nel caso di copertura di transazioni future che comportano l’iscrizione di un’attività o di una passività non finanziaria, le variazioni cumulate del fair value dei derivati di copertura, rilevate nel patrimonio netto, sono imputate a rettifica del valore di iscrizione dell’attività/passività non finanziaria oggetto della copertura (cosiddetto basis adjustment).

La quota non efficace della copertura è iscritta nella voce di conto economico “Proventi/(Oneri) finanziari”.

Le variazioni del fair value dei derivati che non soddisfano le condizioni per essere qualificati come di copertura, ivi incluse le eventuali componenti inefficaci degli strumenti derivati di copertura, sono rilevate a conto economico. In particolare, le variazioni del fair value dei derivati non di copertura su tassi di interesse e su valute sono rilevate nella voce di conto economico “(Proventi/(Oneri) finanziari”.

I derivati impliciti, incorporati all’interno di attività finanziarie, non sono oggetto di separazione contabile; in tali fattispecie, l’intero strumento ibrido è classificato in base ai criteri generali di classificazione delle attività finanziarie.

I derivati impliciti incorporati all’interno di passività finanziarie e/o attività non finanziarie sono separati dal contratto principale e rilevati separatamente se lo strumento implicito: i) soddisfa la definizione di derivato; ii) nel suo complesso non è valutato al fair value con imputazione degli effetti a conto economico (FVTPL); iii) se le caratteristiche e i rischi del derivato non sono strettamente collegati a quelli del contratto principale. La verifica dell’esistenza di derivati impliciti da scorporare e valutare separatamente è effettuata al momento in cui l’impresa entra a far parte del contratto e, successivamente, in presenza di modifiche nelle condizioni del contratto che determinino significative variazioni dei flussi di cassa generati dallo stesso.

Fondi per rischi e oneri

Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando il Gruppo deve fare fronte a una obbligazione attuale (legale o implicita) che deriva da un evento passato, qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare l’obbligazione e possa essere effettuata una stima attendibile sull’ammontare dell’obbligazione.

Gli accantonamenti sono stanziati sulla base della miglior stima della Direzione dei costi richiesti per adempiere all’obbligazione alla data di bilancio, e qualora l’effetto sia significativo.

Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono attendibilmente stimabili, l’accantonamento è determinato attualizzando al tasso medio del debito dell’impresa i flussi di cassa attesi determinati tenendo conto dei rischi associati all’obbligazione; l’incremento del Fondo connesso al trascorrere del tempo è rilevato a conto economico alla voce “Proventi/(Oneri) finanziari”.

Qualora la passività fosse relativa allo smantellamento e/o ripristino di attività materiali, il fondo iniziale viene rilevato come contropartita all’attività a cui si riferisce; l’incidenza a conto economico avviene attraverso il processo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale alla quale l’onere si riferisce.

Attività non correnti destinate alla vendita

Le attività non correnti destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative cessate il cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo, sono valutati al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.

In particolare, per gruppo in dismissione (disposal group) si intende un insieme di attività e passività direttamente correlate destinate alla dismissione nell’ambito di un’unica operazione. Le attività operative cessate (discontinued operations) sono, invece, costituite da una significativa componente del gruppo, quale per esempio un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività o una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.

Questa condizione è rispettata solamente quando la vendita è altamente probabile, l’attività (o il gruppo di attività) è disponibile per un’immediata vendita nelle sue condizioni attuali e la Direzione ha preso un impegno per la vendita, che dovrebbe avvenire entro dodici mesi dalla data di classificazione in questa voce.

Le attività e le passività direttamente correlate alle attività non correnti destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative cessate, in linea con quanto previsto dai principi contabili internazionali, sono contabilizzati in due specifiche voci della situazione patrimoniale, ovvero, le attività destinate alla vendita e le passività direttamente associate ad attività destinate alla vendita.

Inoltre, dalla data in cui è stata deliberata la mutata destinazione dei beni, gli ammortamenti non vengono più calcolati e la valutazione di tali beni è effettuata al minore tra il costo storico, diminuito del fondo ammortamento relativo, e il valore di presumibile realizzo.