L’informativa richiesta dalla Tassonomia europea - Overview

Come anticipato in Comunicare la sostenibilità: nota metodologica, alla quale si rinvia, il 2024 è il terzo anno di applicazione, nell’ambito della rendicontazione dell’informativa non finanziaria su esercizio 2023, delle disposizioni introdotte dalla c.d. “Tassonomia europea”, approvata con il Regolamento 2020/85224 ricompreso nel Piano d’Azione per la Finanza Sostenibile avviato nel 2018 dalla Commissione Europea25. Obiettivo della Tassonomia, infatti, è individuare il “grado di ecosostenibilità” di un investimento26, aumentando la trasparenza del mercato a beneficio di consumatori e investitori.

La Tassonomia è incentrata su sei obiettivi ambientali - mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti, prevenzione e controllo dell’inquinamento, protezione della biodiversità e della salute degli ecosistemi - e introduce un sistema di classificazione unico a livello internazionale per l’identificazione di attività economiche ecosostenibili.

La Commissione Europea, nel 2021, ha adottato il c.d. “Climate Delegated Act”27 che disciplina i primi due obiettivi climatici (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici), stabilendo i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che possono contribuire in modo sostanziale al loro raggiungimento senza arrecare danni significativi ai restanti obiettivi ambientali. Nel 2022, la Commissione, attraverso il c.d. “Complementary Delegated Act”28, ha modificato l’Atto delegato sul clima introducendo attività e relativi criteri di vaglio tecnico per la generazione di energia a partire da nucleare e gas naturale. Nel 2023, è stato pubblicato anche il c.d. “Environmental Delegated Act”29 che disciplina i restanti quattro obiettivi ambientali (uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi). Tale atto delegato ha anche apportato alcune modifiche ai modelli da utilizzare per la pubblicazione degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) delle imprese non finanziarie. Inoltre, sempre nel corso del 2023, è stato pubblicato il Regolamento Delegato 2023/2485, con il quale sono stati apportati ulteriori emendamenti al Climate Delegated Act, sia in termini di nuove attività, sia in termini di criteri di vaglio tecnico.

A seguito di tale integrazione, oggi la Tassonomia identifica 16 settori che includono un totale di 153 attività economiche30. All’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici contribuiscono 101 attività economiche (di cui 87 contribuiscono anche all’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici e 2 anche all’obiettivo di transizione verso un’economia circolare).

All’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici contribuiscono 106 attività economiche (di cui 87 contribuiscono anche all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici e 2 anche all’obiettivo di transizione verso un’economia circolare). All’obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine contribuiscono 6 attività. All’obiettivo di transizione verso un’economia circolare contribuiscono 21 attività (di cui 2 contribuiscono anche agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici). All’obiettivo di prevenzione e riduzione dell’inquinamento contribuiscono 6 attività. Infine, all’obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi contribuiscono 2 attività.

In relazione all’esercizio 2023, le imprese non finanziarie soggette al Regolamento, come Acea, sono tenute a pubblicare un’informativa31 relativa alle quote percentuali di indicatori quantitativi di prestazione economica (KPI) – fatturato, spese in conto capitale (CapEx) e spese operative (OpEx) – riconducibili alle attività economiche gestite, ammissibili e allineate32 o non allineate alla Tassonomia, con riferimento alle attività già disciplinate per i primi due obiettivi climatici. Inoltre, con riferimento ai quattro nuovi obiettivi ambientali e alle attività introdotte dalla normativa nel 2023 rispetto ai due obiettivi climatici, il Regolamento richiede di pubblicare unicamente la quota di fatturato, CapEx e OpEx ammissibili e non ammissibili alla Tassonomia senza che venga verificato il rispetto dei criteri di vaglio tecnico.

Tuttavia, come riportato in Nota metodologica, pur in assenza di un obbligo normativo, Acea ha deciso di effettuare le analisi di allineamento anche per i quattro nuovi obiettivi ambientali, e per le attività aggiunte ai due obiettivi climatici nel 2023, pubblicando la relativa informativa qualitativa e quantitativa.

24 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. Il Regolamento trova attuazione tramite la progressiva adozione di Atti Delegati.

25 Si veda il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, Commissione Europea, COM (2018) 97 final e successivamente la Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile, Commissione Europea, COM (2021) 390 final.

26 Si veda l’articolo 1 del Regolamento UE 852/2020 e la Circolare Assonime n. 1 del 19 gennaio 2022, Il Regolamento europeo sulla tassonomia delle attività ecosostenibili: gli obblighi pubblicitari per le società.

27 In particolare, il Climate Delegated Act, Commissione Europea, C (2021) 2800 final, adottato il 4 giugno 2021 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2022.

28 Il Complementary Delegated Act, Commissione Europea, C (2022) 631, adottato il 15 luglio 2022 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2023.

29 L’Environmental Delegated Act, Commissione Europea, C (2023) 2486, adottato il 27 giugno 2023 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2024.

30 Si indicano 153 attività, anziché 155, poiché 2 attività, presenti sia negli obiettivi CCM/CCA che nell’obiettivo CE, con lo stesso titolo/descrizione, ma con codici numerici differenti (rispettivamente attività 7.1. e 7.2 degli obiettivi CCM/CCA e 3.1 e 3.2 dell’obiettivo CE) vengono considerate dall’EU Taxonomy Compass del sito della Commissione Europea come medesime attività e pertanto conteggiate una sola volta.

31 Il Disclosure Delegated Act, Commissione Europea, C (2021) 4987 final, 2021, adottato a luglio del 2021 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2021, ha definito le modalità di rendicontazione che dovranno adottare i soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento.