Idrico
Il 2022 in numeri
Dati operativi | U.M. | 2022 | 2021 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|---|
Volumi acqua | Mm3 | 521 | 532 | (11) | (2,2%) |
Energia consumata | GWh | 767 | 726 | 41 | 5,6% |
Fanghi smaltiti | Kt | 191 | 209 | (17) | (8,3%) |
Risultati economici e patrimoniali (€ milioni) | 2022 | 2021 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
Ricavi | 1.374,4 | 1.237,9 | 136,5 | 11,0% |
Costi | 705,4 | 582,6 | 122,8 | 21,1% |
Margine Operativo Lordo | 669,0 | 655,3 | 13,7 | 2,1% |
Risultato Operativo | 268,7 | 307,7 | (39,0) | (12,7%) |
Dipendenti Medi | 3.891 | 3.475 | 416 | 12,0% |
Investimenti | 611,0 | 522,1 | 88,9 | 17,0% |
Posizione Finanziaria Netta | 1.796,2 | 1.681,4 | 114,8 | 6,8% |
Risultati economici e patrimoniali (€ milioni) | 2022 | 2021 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
Margine operativo lordo Area Idrico | 669,0 | 655,3 | 13,7 | 2,1% |
Margine operativo lordo GRUPPO | 1.305,0 | 1.256,1 | 48,9 | 3,9% |
Peso percentuale | 51,3% | 52,2% | (0,9 pp) |
L’EBITDA dell’Area si attesta al 31 dicembre 2022 a € 669,0 milioni e registra un incremento di € 13,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 (+2,1%).
L’incremento è imputabile in gran parte ad Acea Ato2 (+€ 15,7 milioni) come conseguenza dei maggiori ricavi tariffari (+€ 14,8 milioni) e del riconoscimento della premialità sulla qualità tecnica per € 23,7 milioni (complessivi per l’area € 26,9 milioni) per le annualità 2018-2019 (delibera 183/2022/R/idr del 26 aprile 2022); tali incrementi sono compensati in parte da insussistenze passive (+€ 20,1 milioni) derivanti da componenti tariffarie relative all’anno 2020 riconosciute, in sede di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria 2020-2023, in misura inferiore a quanto iscritto nel rispettivo bilancio con particolare riferimento alla componente “Rcarc”1, nonché al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 e al conguaglio negativo, emerso in sede di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria 2020-2023, conseguente al minore ricorso da parte degli utenti in condizione di disagio economico al bonus idrico integrativo (quale forma di agevolazione) rispetto a quanto riconosciuto in tariffa nel 2021.
Compensano, inoltre, tale incremento GORI (-€ 8,5 milioni), come conseguenza dei maggiori costi per smaltimento fanghi e per il mancato riconoscimento tariffario, a seguito di aggiornamento, in prevalenza sulla quota AMM.Fo.Ni. non riconosciuta per investimenti delle annualità 2022 e 2023, e Acea Ato5 (-€ 3,6 milioni).
Il contributo all’EBITDA delle società idriche valutate a patrimonio netto, pari a € 25,6 milioni, risulta in aumento di € 8,9 milioni in prevalenza per gli incrementi registrati da Publiacqua (+€ 3,8 milioni) e dal Gruppo Acque (+€ 1,7 milioni) imputabili in parte a minori ammortamenti e in parte a sopravvenienze attive. Di seguito si rappresenta in dettaglio il contributo all’EBITDA delle società valutate a Patrimonio Netto:
Il contributo all’EBITDA delle società idriche valutate a patrimonio netto, pari a € 25,6 milioni, risulta in aumento di € 8,9 milioni in prevalenza per gli incrementi registrati da Publiacqua (+ € 3,8 milioni) e dal Gruppo Acque (+ € 1,7 milioni) imputabili in parte a minori ammortamenti e in parte a sopravvenienze attive. Di seguito si rappresenta in dettaglio il contributo all’EBITDA delle società valutate a Patrimonio Netto:
€ milioni | 2022 | 2021 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
Publiacqua | 8,6 | 4,7 | 3,8 | 80,8% |
Gruppo Acque | 11,3 | 9,4 | 1,9 | 20,1% |
Umbra Acque | 3,3 | 1,6 | 1,7 | 108,4% |
Nuove Acque e Intesa Aretina | 0,5 | 0,7 | (0,2) | (32,0%) |
Geal | 1,1 | 0,2 | 0,9 | n.s. |
Romeo Gas | 0,8 | 0,0 | 0,8 | n.s. |
Totale | 25,6 | 16,7 | 8,9 | 53,1% |
Resoconto dell’anno
La quantificazione dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato è conseguenza dell’applicazione del metodo tariffario idrico relativo al terzo periodo regolatorio (MTI-3), così come approvato dall’Autorità (ARERA) con deliberazione n. 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019 e tenuto conto delle approvazioni delle predisposizioni tariffarie 2022-2023 intervenute. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Stato di avanzamento dell’iter di approvazione delle tariffe” del presente documento.
Il Risultato Operativo risente della crescita degli ammortamenti (+€ 36,7 milioni) prevalentemente imputabili ad Acea Ato2 (+€ 20,0 milioni), GORI (+€ 3,3 milioni) e Acquedotto del Fiora (+€ 3,2 milioni) dovuti principalmente agli investimenti effettuati nel corso del 2021 e del 2022 e all’entrata in esercizio di cespiti precedentemente in corso, nonché delle maggiori svalutazioni (+€ 22,6 milioni) imputabili in gran parte a Acea Ato2 (+€ 5,3 milioni) e GORI (+€ 12,8 milioni); compensa tale variazione la riduzione degli accantonamenti (-€ 6,7 milioni) in prevalenza attribuibile ad Acea Ato2 (-€ 4,9 milioni).
L’organico medio al 31 dicembre 2022 pari a 3.891 unità si incrementa rispetto al 31 dicembre 2021 di 416 unità principalmente imputabili al consolidamento di ASM Terni (+364 unità).
Gli investimenti dell’Area si attestano a € 611,0 milioni con un incremento di € 88,8 milioni rispetto al precedente esercizio. L’incremento è attribuibile ai maggiori investimenti registrati da Acea Ato2 (+€ 70,6 milioni), GORI (+€ 7,6 milioni), Acquedotto del Fiora (+€ 2,7 milioni) e SII (+€ 3,5 milioni). Gli investimenti dell’Area si riferiscono principalmente agli interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento, ammodernamento e ampliamento degli impianti e delle reti, alla bonifica e all’ampliamento delle condotte idriche e fognarie dei vari Comuni e agli interventi sui depuratori e agli impianti di trasporto (adduttrici e alimentatrici).
La posizione finanziaria netta dell’Area si attesta al 31 dicembre 2022 a € 1.796,2 milioni e registra un peggioramento di € 114,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2021. Tali variazioni sono in prevalenza imputabili all’incremento fatto registrare da Acea Ato2 ed è legato agli investimenti di periodo, nonché alle dinamiche di cash flow operativo.
Eventi significativi
ACEA Ato2
Il Servizio Idrico Integrato nell’ATO2 Lazio Centrale - Roma è stato avviato il 1° gennaio 2003. La presa in carico dei servizi dai Comuni dell’ATO è avvenuta gradualmente e i Comuni attualmente gestiti sono 89 rispetto ai 113 dell’intero ATO. A seguito dell’art. 22 della Legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del DL 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” è stato stabilito che dopo il comma 2-bis dell’articolo 147 del DLgs 152/2006 sia inserito il seguente: “2-ter Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.”
Per questo motivo c’è stata un’accelerazione dell’attività di acquisizione dei 14 Comuni in cui non era gestito il Servizio Idrico Potabile: Agosta, Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Ardea, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Cerreto Laziale, Civitella San Paolo, Labico, Ladispoli, Licenza, Roviano, Sant’Angelo Romano e Trevi nel Lazio. Non tutti questi Comuni hanno però permesso di iniziare le attività propedeutiche all’acquisizione. Per questo la Regione Lazio in data 7 giugno 2022 ha emesso 4 delibere per esercitare i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 153 comma 1 e 172 comma 4 del DLgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell’ATO2, mediante nomina di un commissario ad acta per i seguenti Comuni: Anticoli Corrado, Cerreto Laziale, Licenza, Trevi nel Lazio. Nel corso del terzo trimestre 2022, con decorrenza 30 settembre 2022, sono stati acquisiti tutti i comuni previsti in base alla Legge 29 dicembre 2021, completando così l’acquisizione del SII per 89 comuni.
La situazione complessiva rimane quindi invariata e, al 31 dicembre 2022, viene così riepilogata nella seguente tabella di sintesi:
Situazione acquisizioni | n° comuni |
Comuni interamente acquisiti al S.I.I.* | 89 |
Comuni parzialmente acquisiti nei quali ACEA Ato 2 Ato 2 svolge uno o più servizi: | 17 |
Comuni da acquisire | 7 |
* Sono Comuni sotto i 1.000 abitanti che potevano esprimere la loro volontà in base al comma 5 del DLgs 152/06.
Anche per il servizio di depurazione di Valmontone, che veniva gestito dalla correlata Acea Molise in qualità di soggetto tutelato, è stato firmato il relativo verbale di trasferimento essendoci stata la retrocessione del servizio al Comune che poi lo passerà ad Acea Ato2 dopo la realizzazione, da parte di quest’ultima, dei lavori di revamping al depuratore.
Nel 4° trimestre 2022 inoltre è stato sottoscritto il Verbale di consegna ad Acea Ato2 e Acea Ato5 del servizio fognatura gestito del Consorzio “Co.R.Ec.Alt.” chiudendo così un’annosa questione che non permetteva di finire l’acquisizione in gestione di parte della rete dei Comuni di Anguillara Sabazia e Trevi nel Lazio oltre a quella del Comune di Piglio facente parte dell’ATO5. Il trasferimento sarà perfezionato dopo i lavori di revamping già previsti.
La Società cura il servizio di distribuzione di acqua potabile nella sua interezza (captazione, adduzione, distribuzione al dettaglio e all’ingrosso). L’acqua è derivata dalle sorgenti in virtù di concessioni a durata pluriennale.
Le fonti di approvvigionamento forniscono l’acqua potabile a circa 3.900.000 abitanti di Roma e Fiumicino e in più di 61 comuni del Lazio, attraverso cinque acquedotti e un sistema di condotte in pressione.
Tre ulteriori fonti di approvvigionamento forniscono la risorsa non potabile da immettere nella rete di innaffiamento di Roma.
La Società, al fine di salvaguardare le fonti di approvvigionamento e attuare una gestione sempre più sostenibile della risorsa idrica, nel corso del 2022 ha perfezionato lo studio della disponibilità, in termini quantitativi, delle potenziali risorse idriche sotterranee e dei possibili impatti relativi al prelievo di risorsa idrica tramite il monitoraggio di variabili meteoclimatiche e l’implementazione di adeguati modelli interpretativi. Inoltre, nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione stipulato con l’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRSA), ha continuato a lavorare allo sviluppo di un software volto alla modellazione della variabilità nel tempo della disponibilità idrica e la conseguente valutazione di indicatori di allerta per precoce riconoscimento di eventuali condizioni di carenza idrica. Con riferimento alle reti di distribuzione, è proseguita la campagna di interventi finalizzati alla riduzione delle perdite fisiche e commerciali e all’efficientamento. In particolare, nell’anno 2022:
- nonostante la stagione estiva sia stata particolarmente siccitosa, caratterizzata da portate sorgive al di sotto del 25esimo percentile della serie storica osservata, gli interventi di efficientamento messi in atto dal Gestore hanno permesso di ridurre significativamente i prelievi di risorsa dall’ambiente e di limitare conseguentemente le criticità di approvvigionamento. Solo il comune di Percile, infatti, peraltro di recente acquisizione, è stato sottoposto a turnazioni idriche notturne;
- è stata completata la distrettualizzazione di ulteriori 1.373 km di rete idrica. La distrettualizzazione delle reti ovvero la delimitazione dei distretti di distribuzione (o distretti di misura) ha la finalità di efficientare il funzionamento della rete, controllare in modo dettagliato l’entità delle perdite nei singoli distretti e guidare le attività di ricerca strumentale per la riduzione delle stesse. Complessivamente, al 31 dicembre 2022, sono 12.967 i km di rete idrica distrettualizzata e monitorata in continuo e da remoto;
- è stata condotta l’attività di ricerca delle perdite occulte attraverso un’attività di analisi puntuale e sistematica delle reti in funzione delle anomalie emergenti dal monitoraggio dei distretti idrici realizzati;
- sono stati installati dispositivi di regolazione delle pressioni, in grado di attuare una gestione attiva delle stesse e ridurre la frequenza di accadimento delle rotture nelle reti di distribuzione, tra cui un importante nodo di regolazione sul Colle Oppio a Roma che ha permesso di efficientare il servizio in una vasta area del Municipio I° di Roma;
- è proseguita l’implementazione del telecontrollo sui misuratori installati sulle fonti di approvvigionamento, con l’obiettivo di ottimizzare la qualità della misura di processo e la tempestività di acquisizione delle misure finalizzata alla redazione di un corretto bilancio idrico;
- sono proseguite, anche con il ricorso a nuove strategie, le azioni finalizzate alla regolarizzazione amministrativa di casi di prelievi abusivi, forniture non riattivate, contratti non correttamente trasferiti dalle precedenti gestioni ecc.
Con riferimento al comparto depurativo al 31 dicembre 2022, Acea Ato2 gestisce oltre 7.000 km di rete fognaria (di cui 6.447 mappati su GIS), 653 impianti di sollevamento fognari – di cui 178 nel territorio di Roma Capitale – e un totale di 161 impianti di depurazione (di cui 31 nel territorio di Roma Capitale dopo la dismissione di Parco della Tiburtina), per un totale di acqua trattata pari a 578,2 Mm3 (dato riferito ai soli depuratori gestiti al 31 dicembre 2022).
Si segnala che la delibera 183/2022/R/idr del 26 aprile 2022 ha definito il meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019 che per Acea Ato2 ammonta a € 23,6 milioni ed è stato incassato nel corso del 2022.
Si evidenzia che a valere sui finanziamenti pubblici previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), derivanti dal Decreto Ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, che prevede interventi su sistemi di approvvigionamento a scopo idropotabile e/o irriguo volti a ottimizzare e completare infrastrutture idriche per la derivazione, l’accumulo e l’adduzione della risorsa, con l’obiettivo di incrementare la resilienza ai cambiamenti climatici, migliorare la sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente e ridurre gli sprechi della risorsa idrica, Acea Ato2 è identificata come Soggetto Attuatore dei 4 sotto-progetti Finanziati, come di seguito riportato, per un totale di € 150 milioni:
- Nuovo Acquedotto Marcio – I lotto per € 57 milioni;
- Raddoppio VIII Sifone Tratto Casa Valeria – Uscita Galleria Ripoli € 41 milioni;
- Condotta Monte Castellone – Colle S. Angelo (Valmontone) € 29 milioni;
- Adduttrice Ottavia – Trionfale € 23 milioni.
ACEA Ato5
Svolge il servizio idrico integrato sulla base di una convenzione per l’affidamento del servizio di durata trentennale sottoscritta il 27 giugno 2003 tra la Società e la Provincia di Frosinone (in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito costituita da 86 comuni). A fronte dell’affidamento del servizio, Acea Ato5 corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni in base alla data di effettiva acquisizione della gestione.
La gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell’ATO5 - Lazio Meridionale - Frosinone interessa un totale di 86 comuni (resta ancora da rilevare la gestione del Comune di Paliano, mentre i Comuni di Conca Casale e di Rocca D’Evandro sono “fuori ambito”) per una popolazione complessiva di circa 489.000 abitanti, una popolazione servita pari a circa 455.164 abitanti, con una copertura del servizio pari a circa il 93% del territorio. Il numero di utenze è pari a 200.091.
Il sistema idrico-potabile è costituito da impianti e reti, di adduzione e di distribuzione, che fanno capo a 7 fonti principali da cui hanno origine altrettanti sistemi acquedottistici.
Il sistema fognario e di depurazione consta di una rete fognaria e di collettori collegati a impianti terminali di depurazione delle acque reflue. Sono 232 gli impianti di sollevamento fognario gestiti dalla Società e 127 gli impianti di depurazione, compresi gli impianti “inaccessibili” e quelli fuori ATO (Rocca d’Evandro e Conca Casale).
Nel corso dell’anno 2022 è continuata la digitalizzazione delle reti del territorio gestito, con l’inserimento dei dati nel sistema informativo GIS - Geographic Information System. Stante il piano 2019-2022 per le attività di rilievo, al 31 dicembre 2022 la consistenza della rete idrica è pari a 6.170 km totali (1.207 km adduzione + 4.963 km distribuzione).
Per quanto attiene l’acquisizione degli impianti afferenti alla gestione nel Comune di Paliano, attualmente la gestione del SII è ancora svolta dalla società AMEA partecipata dal Comune di Paliano. Relativamente a tale gestione nel mese di novembre 2018 il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato in merito all’appello proposto dal Comune di Paliano avverso la sentenza del TAR n. 6/2018 che ha accolto il ricorso proposto dalla Società nei confronti del Comune di Paliano, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune ha opposto il proprio diniego al trasferimento del servizio. Il Consiglio di Stato pertanto, con sentenza n. 6635/2018, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Paliano e conseguentemente ha confermato la sentenza del TAR Latina, ribadendo che il regime di salvaguardia riconosciuto in favore di AMEA era “circoscritto al periodo di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione di gestione tra l’AATO5 e Acea Ato5; detto termine veniva quindi a scadere nel 2006 di talché, successivamente a tale data, la gestione posta in essere da AMEA andava considerata sine titulo”.
Avendo Acea Ato5 sin qui omesso l’attivazione del giudizio di ottemperanza nella prospettiva di verificare l’adempimento spontaneo da parte del Comune, idoneo a prevenire l’eventuale nomina del commissario ad acta, come già avvenuto in casi simili, sono intercorsi una serie di incontri presso la STO dell’AATO5 Lazio Meridionale - Frosinone, finalizzata a ricercare un bonario componimento della controversia e a dare avvio alle attività propedeutiche al trasferimento ad Acea Ato5 della gestione del SII nel territorio del Comune di Paliano. In tale prospettiva, le Parti – con verbali del 26 novembre 2018 e 29 novembre 2018 – hanno provveduto a eseguire l’aggiornamento della precedente ricognizione delle reti e degli impianti esistenti nel Comune di Paliano, funzionali alla gestione del SII, successivamente aggiornati nel 2020 e nel 2021 anche individuando i necessari interventi di adeguamento delle opere afferenti il servizio di depurazione e fognatura.
Le parti hanno successivamente effettuato altri incontri, unitamente alla STO dell’ATO5, al fine di definire non solo il perimetro tecnico ma anche quello amministrativo e commerciale per finalizzare il trasferimento della Gestione del Servizio Idrico del Comune di Paliano ad Acea Ato5. Il mancato invio di tutte le informazioni necessarie e la diatriba relativa alle modalità di trasferimento delle infrastrutture e della gestione del SII sono state oggetto di circostanziate note trasmesse tra le parte e di informative verso la STO e la Regione Lazio alla quale è stato chiesto da quest’ultima l’avvio delle procedure commissariali per l’applicazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 172, comma 4, del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Relativamente al Comune di Atina, la cui gestione del SII è stata trasferita ad Acea Ato5 ormai a far data dal 19 aprile 2018, si segnala la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 17 aprile 2019, con la quale il Comune ha deliberato di “istituire il sotto/ambito territoriale ottimale denominato Ambito Territoriale Atina 1, in riferimento all’ambito territoriale ottimale n. 5, per la continuità della gestione in forma autonoma e diretta del servizio idrico ai sensi dell’art. 147 comma 2-bis DLgs 152/2006, dichiarando il Servizio idrico Integrato “sevizio pubblico locale privo di rilevanza economica”.
Avverso la predetta delibera, l’AATO5 ha presentato ricorso dinnanzi al TAR Lazio – Sezione di Latina – notificandolo anche nei confronti della Società e della Regione Lazio.
Per quanto attiene Acea Ato5, benché l’azione giudiziaria esperita dall’EGA sia idonea a tutelare anche gli interessi della Società, la stessa ha ritenuto opportuno costituirsi nell’instaurando procedimento.
In data 1° giugno 2021 con Nota n. 2241/2021 si è espressa sul tema anche la Regione Lazio, ribadendo l’irricevibilità della richiesta del Comune di riconoscimento del Sub Ambito Atina 1 all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale 5 Frosinone, perché contraria alla normativa nazionale e regionale vigente (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6). Permane pertanto in capo al Comune l’obbligo di procedere ad affidare in concessione d’uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture idriche di proprietà, così come previsto dall’art. 153 comma 1 del DLgs 152/2006.
Si segnala che anche per Acea Ato5 la delibera 183/2022/R/idr del 26 aprile 2022 che ha definito il meccanismo incentivante della Regolazione della Qualità Tecnica del servizio idrico Integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019 ha generato l’iscrizione di un premio che ammonta a € 0,7 milioni e penali per € 0,17 milioni.
Con riferimento ai fatti di rilievo intervenuti nell’esercizio, si segnala:
Ricorso al TAR Lazio - Latina (RG 308/2021 sez.1) per l’annullamento della deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021
Acea Ato5 ha presentato ricorso al TAR Lazio, sez. Latina, per l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari, della deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021 (pubblicata in data 18 marzo 2021) recante Determinazioni tariffarie 2020-2023 ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/r/idr “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3" e s.m.i. con la quale la Conferenza dei Sindaci dell’ATO5 ha approvato la proposta tariffaria del SII (Servizio Idrico Integrato) per il periodo regolatorio 2020-2023. Nello specifico il Gestore ha impugnato la deliberazione nella parte in cui non accoglie le istanze motivate in ordine al riconoscimento dei maggiori costi per l’adeguamento agli standard di qualità del servizio (Opexqc), al riconoscimento dei maggiori costi di morosità (COmor), nonché nella parte in cui rinvia il riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore (RcTOTa) a successivi periodi regolatori e a fine concessione (sul Valore Residuo - VR a fine concessione).
All’udienza del 26 maggio 2021 il TAR, rilevando che la questione è molto complessa e richiede un approfondimento nel merito, ha fissato il merito al 15 dicembre 2021. In data 21 dicembre 2021 il TAR Lazio - sezione di Latina con sentenza n. 691/2021 ha ritenuto inammissibile il ricorso. La Società ha proposto ricorso al Consiglio di Stato con udienza fissata al 10 marzo 2022 a esito della quale il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, riservandosi per il prosieguo. La Società ha formulato istanza di prelievo ed è ancora in attesa della fissazione della data dell’udienza di merito.
Decreto ingiuntivo di € 10.700.000 e domanda riconvenzionale AATO5 canoni concessori
Il 28 febbraio 2017 è stata pubblicata la sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone, relativa al giudizio civile, RG 1598/2012, pendente tra Acea Ato5 e l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5.
Rammentiamo, infatti, che la Società aveva agito, nel 2012, con la proposizione di un’azione monitoria finalizzata al recupero del proprio credito (dell’importo di € 10.700.00,00) nascente dall’Atto Transattivo sottoscritto con l’Ente d’Ambito in data 27 febbraio 2007, in attuazione della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 del 27 febbraio 2007, relativa al riconoscimento dei maggiori costi operativi sostenuti nel triennio 2003-2005 nella fase di avvio della Concessione.
L’Ente d’Ambito si era opposto al decreto ingiuntivo, contestando l’esistenza del credito e la validità della Transazione sul presupposto che la stessa fosse stata travolta dall’annullamento in via di autotutela della deliberazione n. 4/2007 (intervenuta in forza della successiva deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 5/2009). Inoltre, lo stesso Ente d’Ambito aveva contestato la legittimità della Transazione poiché, a suo dire, la stessa sarebbe stata adottata in violazione della disciplina pro tempore vigente e segnatamente del Metodo Normalizzato di cui al DM 1.08.1996. Infine, l’Ente d’Ambito – nel formulare opposizione al decreto ingiuntivo, per le ragioni sostanziali sopra richiamate – aveva altresì formulato domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna della Società al pagamento dei canoni concessori relativi al periodo 2006-2011 e quantificati in € 28.699.699,48.
Ciò posto, il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 304/2017 ha:
- rigettato i motivi di opposizione formulati dall’Ente d’Ambito, evidenziando, da un lato, che l’annullamento, in via di autotutela, della deliberazione 4/2007 (per effetto della successiva deliberazione n. 5/2009) non produceva effetti sul rapporto privatistico sottostante, e dunque sulla validità dell’Accordo Transattivo del 27.02.2007; dall’altro, che la Transazione non violava il Metodo Normalizzato dal momento che il princìpio c.d. del “price cap” vale solo per gli eventuali aumenti tariffari;
- annullato il decreto ingiuntivo sul presupposto della nullità della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4/2007 e dell’Atto Transattivo che sarebbero stati adottati dall’Ente d’Ambito in violazione della disciplina pubblicistica che imponeva di individuare le coperture finanziarie dell’atto medesimo;
- rigettato le domande che erano state formulate in via subordinata (nell’eventualità in cui l’Atto Transattivo fosse stato dichiarato invalido) dai difensori di Acea Ato5 e che erano volte a ottenere il riconoscimento del credito da parte dell’Ente d’Ambito;
- rimesso la causa in istruttoria per quanto attiene la domanda riconvenzionale formulata dall’Ente d’Ambito che, giova rammentarlo, nelle proprie memorie conclusive ha comunque riconosciuto l’avvenuto pagamento, da parte del Gestore, di buona parte del proprio debito, rappresentando l’esistenza di un credito residuo di circa € 7.000.000,00. All’udienza del 17 novembre 2017 sono stati depositati per conto di Acea Ato5 i seguenti documenti: copia del bonifico del 31 luglio 2017 per € 2 milioni; copia del bonifico del 4 ottobre 2017 per € 2.244.089,20 e la Nota di Acea del 16 novembre 2017. Con riferimento a quest’ultima Nota sono state evidenziate:
a. l’impegno di Acea Ato5 a corrispondere € 1.370.000 entro il mese di dicembre 2017;
b. la contestazione di ogni ulteriore debenza in ordine ai canoni di concessione.
A fronte della suddetta produzione documentale, la controparte – inizialmente convinta a riconoscere le somme di cui ai bonifici del 31 luglio 2017 e del 4 ottobre 2017 a concorrenza delle somme dovute da Acea Ato5 a titolo di Canone di Concessione – ha preso atto della produzione documentale, dichiarando l’esigenza, anche in ragione del contenuto della Nota del 16 novembre 2017, di dover “riferire” all’AATO5. Alla luce di quanto sopra, il Giudice, preso atto della richiesta di controparte, ha rinviato l’udienza al 27 febbraio 2018. Nel corso della predetta udienza sono stati depositati i documenti attestanti gli ultimi pagamenti di Acea Ato5 in favore di AATO5.
Conseguentemente, la Società – per il tramite dei propri legali – ha rappresentato che:
- a fronte dell’impegno di corrispondere € 1.370.000 entro il mese di dicembre 2017 - Acea Ato5 ha corrisposto:
- € 1.287.589,00 in data 5 gennaio 2018, direttamente all’AATO5;
- € 85.261,93 in data 22 novembre 2017 al Consorzio Valle del Liri (nell’ambito del più ampio pagamento di € 178.481,68 in esecuzione dell’accordo transattivo di cui è parte lo stesso Ente d’Ambito nel quale, all’art. 2.1, si dà atto che il pagamento di € 178.481,68 andava a valere sui canoni 2010-2011-2012-2013-2016); per un totale complessivo di € 1.372.850,93;
- con tali ultimi pagamenti, Acea Ato5 ha complessivamente saldato l’intero canone concessorio relativo al periodo 2006-2012: quanto sopra risulta in modo espresso anche dalla Determinazione Dirigenziale della STO n. 88 dell’8 novembre 2017. In particolare, viene dato espressamente atto che “a fronte di preordinati e/o successivi pagamenti del canone concessorio da parte del Gestore, che a oggi ha saldato fino all’annualità 2012”.
All’esito della predetta udienza, il nuovo Giudice che ha preso in carico la causa, preso atto delle discrepanze emerse nei rispettivi conteggi di Acea Ato5 e dell’AATO5, ha concesso un rinvio al 4 maggio 2018, invitando le parti a chiarire le motivazioni di tali discrepanze e segnalando che in caso contrario, avrebbe provveduto alla nomina di un CTU. In occasione di tale udienza, è stato disposto ulteriore rinvio al 21 settembre 2018.
In tale sede, le Parti, alla luce del Collegio di Conciliazione instaurato in data 11 settembre 2018 con l’AATO5 - ai sensi dell’art. 36 della Convenzione di Gestione - al quale è stata rimessa - tra le altre - anche la questione inerente la determinazione dei canoni concessori, hanno chiesto al Giudice un rinvio, disposto per l’udienza del 15 febbraio 2019, ulteriormente rinviata al 17 settembre 2019. A tale udienza è stato disposto rinvio al 20 dicembre 2019. Il procedimento è stato rinviato, dapprima, al 17 marzo 2020, successivamente d’ufficio al giorno 11 settembre 2020 e in seguito al 15 dicembre 2020. La causa è stata ulteriormente rinviata al 12 febbraio 2021, poi ulteriormente rinviata al 26 marzo 2021. All’udienza del 27 aprile 2021 il Giudice si è riservato sulla CTU e, in data 30 aprile 2021 ha fissato all’11 maggio 2021 la data di conferimento dell’incarico al CTU e, successivamente, in data 26 maggio 2021 l’avvio delle operazioni peritali. Il deposito dell’elaborato del CTU era previsto entro il 10 novembre 2021 e l’esame del CTU era previsto per l’udienza del 30 novembre 2021. La Società alla successiva udienza del 15 dicembre 2021 ha formalizzato una proposta transattiva, al fine di definire bonariamente la controversia. Tale proposta è stata oggetto di valutazione da parte della Conferenza dei Sindaci dell’AATO5. Il Giudice ha fissato l’udienza al 12 aprile 2022 per la precisazione delle conclusioni, e successivamente, ha rinviato all’ulteriore udienza del 31 maggio 2022. In tale occasione, l’Autorità giudicante, preso atto del rifiuto dell’AATO5 dell’offerta transattiva proposta dalla Società, ha assegnato alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi e ha trattenuto la causa in decisione.
Collegato a tale giudizio deve essere considerato l’appello avverso la sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone che ha revocato il decreto ingiuntivo di € 10.700.000 inizialmente emesso dal medesimo Tribunale.
La prima udienza è stata rinviata d’ufficio all’11 maggio 2018. In tale sede la Corte, udite le rispettive posizioni delle parti, ha rinviato la causa al 20 novembre 2020, per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies cpc. Il procedimento è stato rinviato al 30 giugno 2021. All’udienza del 30 giugno 2021, la Corte d’Appello ha disposto un rinvio d’ufficio all’udienza del 6 luglio 2022 e successivamente al 10 maggio 2023.
La Società non ha ritenuto opportuno cancellare il credito né di appostare alcun fondo rischi per due ordini di ragioni:
- il tema in esame, riconducibile al riconoscimento del credito vantato dal Gestore (di € 10.700.00,00) connesso alla transazione del 2007, oggetto della sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone, appellata da Acea Ato5 presso la Corte di Appello di Roma (RG n. 6227/2017), è stato demandato al Collegio di Conciliazione affinché ne operasse un approfondimento anche di ordine giuridico;
- le valutazioni di diritto effettuate dai legali hanno rappresentato, da un lato, la fondatezza dell’appello e, dall’altro lato, la circostanza che la nullità della transazione non determina ex se l’insussistenza del credito.
La fondatezza dell’appello e della decisione di non cancellare il credito sono state ulteriormente confermate dalle conclusioni del Collegio di Conciliazione, instaurato tra l’Ente d’Ambito e il Gestore, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 della Convenzione di Gestione, per giungere a una composizione delle varie controversie pendenti tra le parti.
All’udienza del 6 luglio 2022, la Corte d’Appello ha disposto un rinvio d’ufficio all’udienza del 10 maggio 2023.
Nella propria Proposta di Conciliazione trasmessa alle parti il 26 novembre 2019, già approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 dicembre 2019 e attualmente al vaglio della Conferenza dei Sindaci dell’AATO5, il Collegio di Conciliazione ha, infatti, previsto – tra l’altro – quanto segue:
- ha accertato l’esistenza di significative differenze tra i canoni concessori approvati nelle varie predisposizioni tariffarie e le somme da riconoscere ai Comuni. A parere del Collegio l’effettiva esistenza di tali differenze induce a ritenere che la delibera n. 4/2007 dell’Ente d’Ambito risultava fondata su elementi credibili e riscontrati anche ex post, laddove individuava nelle “economie sui canoni di concessione da versare ai Comuni” (che potevano costituire la provvista finanziaria per pagare un mutuo stipulato dall’Ente d’Ambito) le coperture finanziarie per il pagamento al Gestore delle somme previste dall’atto transattivo. Tale conclusione, evidenziando la plausibilità delle fonti di copertura individuate dall’Ente d’Ambito per finanziare l’atto transattivo, conferma la fondatezza dell’appello proposto dalla Società contro la sentenza n. 304/2017, con cui il Tribunale di Frosinone ha dichiarato la nullità della delibera n. 4/2007 dell’Ente d’Ambito e dell’atto transattivo proprio per l’asserita mancata individuazione delle relative coperture finanziarie in violazione dalla disciplina pubblicistica, non avendo ritenuto adeguato e sufficiente il riferimento a “non meglio precisate economie sui canoni di concessione da versare ai Comuni”;
- ha ritenuto che sussistano validi e argomentati motivi per accogliere la richiesta del Gestore di riconoscimento di maggiori costi operativi sostenuti nel triennio 2003-2005 nella misura ridotta convenuta dalle parti nell’atto di transazione, confermando in tal modo l’esistenza del corrispondente credito stanziato nei bilanci della Società.
Adeguamento del Canone Concessorio
Con la deliberazione n. 1 del 26 marzo 2018, la Conferenza dei Sindaci ha disposto che il pagamento delle rate dei mutui contratti dai Comuni, a far data dal secondo semestre 2013 e fino al termine della Concessione, venisse erogato direttamente dal Gestore. Conseguentemente, in occasione dell’aggiornamento tariffario disposto in data 1° agosto 2018, dando immediata attuazione alle prescrizioni rese dall’ARERA contenute nel provvedimento sanzionatorio DSAI/42/2018/idr in merito, tra l’altro ai canoni relativi ai Comuni non gestiti, si è provveduto ad adeguare la componente mutui del Canone di Concessione inserendo per l’annualità 2019 l’importo degli stessi indicato nell’allegato della suddetta deliberazione n. 1 del 26 marzo 2018. Nessun adeguamento della componente mutui è stato recepito per le annualità 2012-2018 in quanto la deliberazione n. 1 del 26 marzo 2018 non implicava alcuna modifica all’importo della componente mutui approvato nelle varie predisposizioni tariffarie. Inoltre, l’eventuale ricalcolo dei costi per mutui (MTp) dovrà essere oggetto di approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci e dovrà essere recepita nel Piano Economico Finanziario (PEF) del prossimo aggiornamento tariffario, in considerazione del fatto che, anche in sede di approvazione dell’aggiornamento tariffario 2018-2019, deliberata dalla Conferenza dei Sindaci del 1° agosto 2018, nulla è stato disposto in merito ai canoni delle annualità suddette.
Per i motivi di seguito specificati la Società non ha ritenuto che l’obbligazione a pagare tale differenza all’Ente d’Ambito fosse venuta meno e, quindi, non ha proceduto alla riduzione degli stanziamenti passivi presenti nei propri bilanci per canoni concessori:
- la suddetta deliberazione della Conferenza dei Sindaci nulla ha disposto in merito alla differenza;
- nel rispetto della normativa regolatoria vigente, la quantificazione dei canoni concessori spetta esclusivamente all’Ente d’Ambito e quindi l’eventuale recepimento della differenza (con conseguente estinzione della relativa obbligazione) può avvenire solo a seguito della revisione delle tariffe per le annualità 2012-2018 e del relativo Piano Economico Finanziario (PEF) da parte dell’Ente d’Ambito;
- in sede di revisione delle tariffe per il biennio 2018-2019 e del relativo PEF, l’Ente d’Ambito ha recepito la riduzione dei canoni concessori solo a partire dal 2018 (con una sostanziale riduzione degli stessi di circa € 1.658 mila nel 2018), lasciando invece invariati quelli relativi alle annualità 2012-2018;
- per l’annualità 2013 l’EGA aveva provveduto a emettere nei confronti della Società apposite fatture per la differenza tra il canone di concessione risultante dalla relativa predisposizione tariffaria e gli oneri per i mutui che il Gestore aveva liquidato ai Comuni in base alla suddetta deliberazione;
- l’esatta quantificazione dei canoni concessori per le suddette annualità e la valutazione circa la ricollocazione e il trattamento degli stessi ai fini tariffari costituiva un tema aperto per entrambe le parti, tanto è vero che era stata rimessa al Collegio di Conciliazione instauratosi tra l’AATO5 e il Gestore, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 della Convenzione.
Va anche osservato che trattandosi di un cosiddetto “costo passante” nella definizione tariffaria, cioè imputato in tariffa senza che per il Gestore ci sia alcun ritorno economico (una sorta di riscossione per conto di terzi), il suo effetto è sostanzialmente neutro nel Bilancio del Gestore: viene iscritto come ricavo e contestualmente, e in egual misura, come costo. Per questo motivo, anche ove la Società erroneamente non essendo venuta meno l’obbligazione a pagare la differenza avesse rilevato una sopravvenienza attiva a rettifica dell’importo dovuto a titolo di canone di concessione, avrebbe poi dovuto rilevare parallelamente una sopravvenienza passiva di pari importo conseguente a una riduzione dei conguagli relativi agli anni 2012-2018 con evidenti effetti economici nulli sia dal punto di vista civilistico che fiscale.
Si segnala che in data 27 novembre 2019 il citato Collegio di Conciliazione ha sottoposto alla Società e all’Ente d’Ambito apposita Proposta di Conciliazione, con allegato atto ancora da sottoscrivere. In detti documenti il Collegio di Conciliazione ha – tra l’altro – avanzato la proposta di portare a decurtazione dei conguagli tariffari vantati dal Gestore la differenza di € 12.798 mila tra i canoni concessori approvati nelle varie predisposizioni tariffarie per le annualità 2012-2018 e le somme da riconoscere direttamente ai Comuni in base alla deliberazione n. 1 del 26 marzo 2018. Tale proposta di destinazione a compensazione di crediti esistenti conferma la debenza da parte del Gestore di tale differenza, corroborando la decisione della Società di non rilasciare i relativi stanziamenti passivi nei propri bilanci.
Collegio di Conciliazione con l’AATO5
Con riferimento ai rapporti con l’AATO5 la Società ha cercato di giungere a una composizione delle varie controversie pendenti nei confronti dell’Autorità d’Ambito, sulla convinzione della necessità di far cessare una lunghissima stagione caratterizzata da una netta contrapposizione tra Ente Concedente e Società Concessionaria culminata con la deliberazione assunta dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO5 volta alla risoluzione della Convenzione di Gestione che ha costretto la Società a proporre ricorso al TAR Latina che ha annullato la predetta deliberazione.
In questo contesto, negli ultimi anni, e in special modo nel corso del 2018, è stato compiuto un enorme sforzo, anche organizzativo, volto a una ricostruzione dei rapporti tra la Società, l’Autorità d’Ambito e le singole Amministrazioni Comunali dell’ATO5.
Nel medesimo contesto, si è dunque concretizzata la possibilità di aprire un Collegio di Conciliazione con l’Autorità d’Ambito finalizzato a verificare una possibile composizione sulle principali questioni ancora controverse tra le parti.
In tale direzione, in data 11 settembre 2018, l’AATO5 e la Società hanno sottoscritto il verbale n. 1 con il quale le parti manifestavano la reciproca disponibilità ad aprire un Collegio di Conciliazione sulle varie controversie pendenti tra le stesse.
Sempre con il medesimo verbale, le Parti hanno altresì condiviso le regole di funzionamento del nominando Collegio di Conciliazione e i criteri di nomina del Collegio stesso e, in particolare, ciascuna parte ha nominato il proprio componente.
Il Presidente del Collegio di Conciliazione è stato indicato dal Prefetto di Frosinone, su richiesta congiunta delle parti ed è stato nominato congiuntamente in data 16 maggio 2019. Il Collegio si è ufficialmente insediato in data 27 maggio 2019, decorrendo in tal modo dalla predetta data il termine di 120 giorni entro cui lo stesso era tenuto a formulare una proposta di amichevole composizione delle questioni rimesse alla sua valutazione. In data 17 settembre 2019 il Collegio di Conciliazione ha comunicato di aver completato l’attività istruttoria in merito a tutti i punti devoluti al Tavolo. Ha rilevato, tuttavia, che, in ragione della numerosità e della complessità delle questioni oggetto di esame, risultasse necessaria una notevole attività ai fini della redazione di un documento che presentasse una complessiva e motivata proposta conciliativa. Ha pertanto richiesto alle parti, e ottenuto dalle stesse, una proroga di 30 giorni a far data dal 24 settembre 2019.
All’esito di un’articolata e approfondita attività istruttoria, il Collegio di Conciliazione ha elaborato una bozza di Proposta di Conciliazione illustrata ai legali rappresentanti delle parti nella seduta dell’11 novembre 2019. In occasione di tale seduta, le parti hanno invitato il Collegio a elaborare una vera e propria bozza di Conciliazione che tenesse conto della relazione illustrata in quella sede, nonché delle proposte formulate dal Gestore, da sottoporre all’esame e all’approvazione dei relativi Organi.
In data 27 novembre 2019, il Collegio di Conciliazione trasmetteva alle parti la "Proposta di Conciliazione" definitiva, nonché la bozza dell’Atto di Conciliazione, che ciascuna parte sarà libera di accettare o meno, a proprio insindacabile giudizio, ovvero di accettarla in toto o anche solo parzialmente. Le valutazioni del Collegio infatti hanno avuto come obiettivo e criterio ispiratore la formulazione di una proposta conciliativa unitaria, in grado di costituire un punto di equilibrio tra le rispettive posizioni e interessi delle parti, minimizzando gli impatti negativi sugli utenti e sulla tariffa del servizio e che consentirà l’instaurazione di un clima più mite nei rapporti tra il Gestore, l’Ente d’Ambito e gli utenti dell’AATO5, superando il precedente periodo caratterizzato da un clima conflittuale, che ha generato grave pregiudizio per il Gestore anche nei rapporti con gli utenti.
Nello specifico, con riferimento alle singole reciproche pretese rimesse alla sua valutazione, le soluzioni prospettate dal Collegio di Conciliazione nella succitata Proposta di Conciliazione sono le seguenti:
- giudizio pendente presso il Tribunale di Frosinone RG 1598/2012, relativo ai canoni concessori 2006-2011 – il Collegio proporrebbe il riconoscimento del debito a carico del Gestore per l’ammontare richiesto pari a € 1.750.000; si precisa che tale importo è da intendere come un riconoscimento aggiuntivo rispetto a quello indicato nella proposta di transazione avanzata nell’ambito del sopra richiamato giudizio pendente – si veda quanto descritto nel precedente paragrafo “Decreto ingiuntivo di € 10.700.000 e domanda riconvenzionale AATO5 canoni concessori”;
- quantificazione del canone concessorio relativo al periodo 2012-2018 e correlata destinazione delle eventuali economie per complessivi € 12.798.930,00 – il Collegio proporrebbe, anche tenuto conto delle indicazioni regolatorie fornite dall’ARERA, che le medesime vengano decurtate dai conguagli tariffari a favore del Gestore;
- riconoscimento del credito vantato dal Gestore (€ 10.700.00,00) – il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale credito a favore del Gestore;
- risarcimento dei danni subiti da Acea Ato5 a fronte delle ritardate consegne dei servizi da parte dei Comuni di Cassino, Atina e Paliano – il Collegio riterrebbe fondata la pretesa del Gestore ma, in considerazione della difficile quantificazione economica del danno subìto e in ragione dello spirito conciliativo sotteso alla proposta di conciliazione, proporrebbe che il Gestore rinunci alla pretesa nei confronti dell’Ente d’Ambito;
- risarcimento dei danni per il mancato passaggio degli impianti ASI e COSILAM, valorizzati economicamente in € 2.855.000,00 – Il Collegio ritiene non vi siano i presupposti per rimettere in discussione un atto ormai passato in giudicato; il Gestore, tuttavia, rinuncerebbe a tale pretesa a fronte del riconoscimento del credito per € 10.700.000,00;
- riconoscimento delle penali per € 10.900.000,00 applicate da parte dell’AATO5 nei confronti del Gestore e annullate dal TAR Latina con sentenza n. 638/2017. Seppur il Gestore abbia sostanzialmente disconosciuto l’applicazione di dette penali relative al periodo 2014-2015, il Collegio proporrebbe un accoglimento parziale della pretesa dell’Ente d’Ambito in misura pari a complessivi € 4.500.000. Relativamente a tale punto, la Proposta di Conciliazione prevede un impegno irrevocabile a realizzare, sul territorio dell’ATO5, investimenti, di importo corrispondente alla quantificazione operata dal Collegio di Conciliazione, senza alcun riconoscimento tariffario e dunque a totale carico del Gestore;
- riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento dei canoni di concessione da parte di Acea Ato5, valorizzati economicamente in € 650.000,00 – il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale pretesa;
- richiesta di un piano di rientro da parte del Gestore nei confronti dell’Ente d’Ambito in relazione alle posizioni debitorie inerenti il canone concessorio 2013/2018 che, al 30 giugno 2019, vale circa € 10.167.000; il Collegio proporrebbe la compensazione di tale debito con il riconoscendo credito di € 10.700.000;
- attualizzazione dei Conguagli 2006/2011 anche al 2014, 2015, 2016 e 2017, economicamente valorizzati in € 1.040.000,00 – il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale credito a favore del Gestore;
- mancata fatturazione dei conguagli 2006-2011 a causa di rettifica dei volumi 2012, economicamente valorizzati in € 1.155.000 " il Collegio proporrebbe il riconoscimento di tale pretesa a favore del Gestore.
La "Proposta di Conciliazione" e la bozza di "Atto di Conciliazione" sono stati approvati dal CdA della Società tenutosi in data 19 dicembre 2019. In data 4 febbraio 2020, la Società ha comunicato alla STO dell’AATO5, con nota protocollata n. 53150/20, che in data 19 dicembre 2019 il CdA ha approvato la Proposta di Conciliazione formulata dal Collegio di Conciliazione e la bozza di Atto di Conciliazione tra l’AATO5 e Acea Ato5 e che, inoltre, è stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere l’Atto di Conciliazione, confermando, in particolare, l’impegno a realizzare interventi per un importo complessivo pari a € 4.500.000 senza alcun riconoscimento tariffario, in via conciliativa e per le ragioni sopra rappresentate.
Purtuttavia, alla luce dei comportamenti assunti nel corso di tutto il processo di conciliazione e, in particolare, nel corso della seduta conclusiva dell’11 novembre 2019 in cui il Collegio di Conciliazione ha illustrato ai legali rappresentanti delle parti la Proposta di Conciliazione e avendo il Consiglio di Amministrazione della Società già approvato il relativo Atto di Conciliazione in data 19 dicembre 2019 e poi comunicato tale decisione all’AATO5 in data 4 febbraio 2020, la Società ha ritenuto che al 31 dicembre 2019 fosse già sorta un’obbligazione implicita per gli impegni previsti dall’Atto di Conciliazione e, in particolare, per il sopra citato impegno a realizzare interventi sul territorio senza alcun riconoscimento tariffario, avendo già creato nell’Ente d’Ambito e nei Comuni del territorio dell’AATO5 la valida aspettativa che la Società intenda onorare tali impegni e farsi carico dei relativi oneri. In sede di predisposizione del bilancio 2019, considerando probabile, in base alle informazioni disponibili, l’approvazione dell’Atto di Conciliazione da parte della Conferenza dei Sindaci e ritenendo, conseguentemente, anche probabile la correlata obbligazione implicita, a fine esercizio 2019 la Società ha deciso di stanziare a bilancio a fronte della stessa un fondo rischi di € 4.500.000.
Ad oggi, non risulta ancora fissata la Conferenza dei Sindaci in occasione della quale si provvederà alla approvazione definitiva dei due documenti suddetti. Nello specifico si segnala che la Conferenza dei Sindaci del 28 ottobre 2021 ha deliberato che l’approvazione dell’Atto di Conciliazione potrà essere valutata solo all’esito, almeno, della fase preliminare del Procedimento Penale 2031/2016 pendente innanzi al Tribunale di Frosinone. Successivamente, in data 26 gennaio 2022, la STO dell’AATO5 ha trasmesso alla Società una missiva intimando la costituzione, entro e non oltre 15 giorni, di un “escrow account” fruttifero d’interessi su cui far confluire la somma di € 12,8 milioni relativa alle summenzionate economie sui canoni concessori per il periodo 2012-2018, come quantificate nella relazione congiunta del 29 aprile 2019 allegata ai lavori del tavolo di conciliazione, che – a quanto sostenuto dalla STO – sarebbe stata asseritamente fatturata dal Gestore. La Società ha riscontrato tale missiva in data 10 febbraio 2022, facendo presente, tra l’altro, che lo stesso Collegio di Conciliazione nella propria relazione, con specifico riferimento alle economie sui canoni concessori 2012-2018, aveva chiarito che “tali somme solo virtualmente e astrattamente (e non anche in termini finanziari effettivi) possono essere considerate nella disponibilità del Gestore” e che le stesse rappresenterebbero invero una fonte finanziaria idonea alla copertura del debito di € 10,7 milioni nei confronti del Gestore ovvero, in subordine, – come proposto nella bozza di accordo di conciliazione – per ridurre l’ammontare complessivo dei conguagli tariffari ancora dovuti in favore del Gestore, che superano di gran lunga l’importo in questione.
La Società si è comunque resa disponibile all’attivazione di un tavolo di confronto nel quale approfondire ulteriormente i termini della questione e individuare la soluzione più idonea a contemperare i reciproci interessi.
Stante quanto sin qui rappresentato e nelle more dell’esame della Proposta di Conciliazione da parte della Conferenza dei Sindaci dell’AATO5, la Società considera la bozza di Conciliazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acea Ato5 nella riunione del 19 dicembre 2019, come un riferimento ancora valido in relazione alla complessiva composizione delle tematiche sottoposte dalle parti al Collegio di Conciliazione e, quindi, ritiene che la stessa continui a rappresentare – nella misura dell’importo netto di € 4,5 milioni da riconoscere all’EGA in forza della stessa - una obbligazione implicita che potrà essere fatta valere nei propri confronti. Pertanto, il fondo rischi originariamente iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2019 si ritiene riconfermato anche in sede di redazione del bilancio 2022 della Società.
A ulteriore conferma della perdurante validità della Proposta di Conciliazione tra le parti, si segnala che in data 1° febbraio 2022 l’EGA ha sollecitato il pagamento delle fatture per oneri concessori emesse con riferimento agli anni 2019-2022 e non anche di quelle emesse con riferimento agli anni 2012-2018, oggetto del Tavolo di Conciliazione.
La Società ha riscontrato tale sollecito con tre distinte missive inviate il 3 febbraio 2022, il 17 febbraio 2022 e – da ultimo – il 2 marzo 2022, in cui, rispettivamente, ha contestato gli importi di alcune delle fatture sollecitate dall’EGA (il cui ammontare non corrisponde a quello delle fatture in suo possesso), ha avanzato una proposta di piano di rientro rateale e ha comunque ribadito che tale proposta rateale non è alternativa rispetto al Tavolo di Conciliazione, né ne modifica in alcun modo i contenuti, bensì riguarda unicamente la sistemazione della quota di debiti riferiti al periodo 2019-2021.
Successivamente, con nota del 29 aprile 2022 la STO, ribadendo le proprie pretese in merito agli oneri concessori, ha convocato un tavolo di confronto per il 6 maggio 2022. In data 9 maggio 2022 si è tenuto l’incontro fra le parti a esito del quale si è convenuto sulla necessità di avviare un tavolo tecnico per analizzare tutte le questioni in sospeso.
Il tavolo tecnico ha provveduto ad aggiornare le informazioni inerenti le economie sui mutui già individuate nell’ambito dei lavori del Tavolo di Conciliazione attualizzando anche i canoni dovuti dal Gestore e riconciliando le fatture emesse e già saldate de quest’ultimo. Successivamente con nota del dicembre 2022, la STO ha chiesto un incontro urgente per affrontare la questione dei canoni concessori non ancora saldati e, più in generale, della posizione del Gestore verso l’Ente. Nel corso di tali incontri, svoltisi nella seconda metà del mese di dicembre 2022, la STO ha rappresentato la criticità costituita dall’esito delle valutazioni del proprio bilancio 2021. In risposta a tale nota, dal suo canto, la Società ha rappresentato con nota del 23 dicembre 2022 il perdurare dello stato di incertezza conseguente la mancata approvazione tariffaria nei tempi previsti da ARERA. Non risultano, allo stato, ulteriori aggiornamenti a riguardo.
Procedimento penale n. 3910/18
Relativamente al procedimento penale n. 3910/18 rgnr della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, in data 2 gennaio 2019 è stato notificato decreto di sequestro preventivo emesso in data 18 dicembre 2018 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Frosinone, nell’ambito del procedimento penale n. 3910/18 rgnr, pendente per la presunta violazione dell’art. 4 DLgs 74/2000 (dichiarazione infedele). In forza del predetto provvedimento è stato disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie presenti su c/c intestati ad Acea Ato5 fino al valore di € 3.600.554,51. In data 11 gennaio 2019 è stata depositata richiesta di riesame, la cui udienza di discussione è stata fissata per il 1° febbraio 2019 dinnanzi il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale. All’esito della predetta udienza in Camera di Consiglio, il Tribunale di Frosinone ha accolto la richiesta di riesame proposta e per l’effetto ha annullato il decreto di sequestro preventivo, disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. In forza del predetto provvedimento di restituzione, la Società ha provveduto a trasmettere al Fondo Unico Giustizia formale richiesta di restituzione delle somme dissequestrate. A oggi il procedimento di restituzione è stato definito con lo sblocco delle somme da parte del Fondo Unico Giustizia. Tale procedimento è stato riunito con il procedimento penale n. 2031/16 rgnr.
Contestualmente, però, è stato notificato nei confronti di un ex Dirigente della Società il Decreto di citazione a giudizio. All’udienza fissata per la trattazione delle questioni preliminari al dibattimento e per la dichiarazione di apertura del dibattimento stesso, verrà rilevato che i fatti di cui al capo di imputazione sono i medesimi per i quali è pendente il procedimento penale rgnr 2031/2016.
La prima udienza dibattimentale è stata celebrata in data 19 ottobre 2021. Rinviata al 16 novembre 2021, per scioglimento riserva assunta dall’organo giudicante a fronte dell’eccezione di incompetenza territoriale proposta dal difensore dell’imputato. Rigettata questione preliminare e rinviato al 19 aprile 2022 e successivamente all’udienza del 27 settembre 2022 per l’esame dei testi indicati nella lista del Pubblico Ministero; udienza ulteriormente differita per l’espletamento dei medesimi incombenti alla data del 21 febbraio 2023 e successivamente al 19 settembre 2023 per procedere all’esame dell’imputato e due testimoni della difesa e al 3 ottobre 2023 per completare l’escussione dei testimoni della difesa.
Provvedimento sanzionatorio ARERA in materia di regolazione tariffaria del SII
Con la determinazione n. DSAI/42/2018/idr del 21 maggio 2018 ARERA ha avviato un procedimento sanzionatorio in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, risultato della visita ispettiva effettuata dall’ARERA, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, dal 20 al 24 novembre 2017, presso la sede della Società.
In data 4 luglio 2019 l’ARERA ha pubblicato la deliberazione 253/2019/S/idr del 25 giugno 2019 con cui venivano irrogate, nei confronti di Acea Ato5, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c) della Legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di € 955.000,00, in riferimento alle violazioni contestate con la Determinazione DSAI/42/2018/idr.
Avverso il predetto provvedimento, la Società in data 3 ottobre 2019 ha depositato ricorso dinnanzi al TAR Lombardia, al fine di ottenere l’annullamento dello stesso, nonché il riesame in punto di quantificazione della sanzione.
Altresì, successivamente alla presentazione del ricorso, la Società ha provveduto a trasmettere all’Autorità specifica istanza, al fine di avere conoscenza dei tempi di definizione dei procedimenti di approvazione delle tariffe 2016-2019, nonché dell’aggiornamento 2018-2019.
In merito al ricorso in discorso, non si hanno, a oggi, notizie circa la fissazione dell’udienza di trattazione. A ogni modo, anche in ragione del sollecito di pagamento della sanzione trasmesso dall’ARERA in data 16 ottobre 2019, la Società ha provveduto al pagamento dell’intera sanzione a essa ascritta.
Provvedimento sanzionatorio AGCM - Procedimento PS9918
In data 5 luglio 2018, in attuazione della deliberazione assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 27 giugno 2018, ha avuto luogo presso la sede legale della Società un’ispezione a seguito dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, co. 3, del DLgs n. 206 del 2005, nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure Istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito Regolamento). Il procedimento è stato aperto a fronte delle segnalazioni effettuate all’Autorità, dalle Associazioni dei consumatori CO.DI.CI. e Federconsumatori Frosinone relativamente a presunti comportamenti scorretti e aggressivi nei confronti di consumatori e piccole imprese, posti in essere da Acea Ato5 nel periodo gennaio 2015 - giugno 2018.
In data 20 febbraio 2019 l’AGCM, in riferimento al procedimento PS/9918, ha comunicato di aver disposto la proroga del termine di conclusione del procedimento al 23 maggio 2019.
In data 28 febbraio 2019 l’AGCM ha comunicato di aver disposto la proroga del termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento PS/9918 – fissato alla data del 20 marzo 2019 – con contestuale precisazione delle contestazioni elevate a carico della Società. In particolare, l’Autorità ha abbandonato alcune delle iniziali contestazioni, confermando, invece, di aver rilevato delle criticità in materia di: i) avvio delle procedure di recupero del credito in pendenza di reclamo, per il periodo antecedente alla procedura aziendale del 2018; ii) prescrizione dei consumi, per il periodo antecedente alla modifica apportata a gennaio 2019 alla procedura adottata dalla Società in tema di prescrizione; iii) gestione delle perdite idriche occulte. Il 20 marzo 2019 la Società ha provveduto a depositare memoria difensiva e documentazione a supporto.
In data 4 luglio 2019 l’Autorità ha notificato alla Società il provvedimento sanzionatorio con il quale è stata disposta una sanzione amministrativa pecuniaria per complessivi € 1,0 milione. Avverso il predetto provvedimento sanzionatorio, la Società ha provveduto a depositare, in data 3 ottobre 2019, ricorso al TAR Lazio – iscritto al n. di RG 12290/2019 sez. I – al fine di ottenerne l’annullamento, previa sospensione cautelare. Nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2019 per la discussione dell’istanza cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato l’Ordinanza n. 7223 con la quale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare.
La decisione del TAR non affronta i singoli motivi di ricorso sui quali si pronuncerà solo in sede di merito, la cui udienza di trattazione, a oggi, non risulta ancora fissata. In particolare, secondo il Giudice amministrativo “in relazione alla entità della comminata sanzione pecuniaria e alle paventate conseguenze sull’attività di impresa, non appaiono ravvisabili profili di estrema gravità e urgenza di cui all’art. 119, comma 4, cpa per la concessione della tutela cautelare richiesta, tenuto anche conto del fatto che la società ricorrente è comunque facoltizzata a presentare istanza di rateizzazione del relativo pagamento”.
In ragione della predetta decisione, essendone facoltà della Società, la stessa ha provveduto a presentare all’Autorità, in data 3 dicembre 2019, istanza di rateizzazione che l’Autorità ha accolto in data 21 gennaio 2020.
In data 26 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di informazioni dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, in merito all’efficacia delle misure poste in essere da Acea Ato5 a seguito del Provvedimento sanzionatorio n. 27798 del 5 giugno 2019, adottato all’esito del procedimento istruttorio PS9918.
In particolare, con riferimento al periodo luglio-dicembre 2019 e gennaio-febbraio 2020, l’Autorità ha richiesto specifiche informazioni circa:
a. numero reclami ricevuti, distinguendo e precisando causale di ogni singolo reclamo;
b. numero reclami accolti e numero reclami respinti;
c. numero di solleciti pagamento e minacce di slaccio inviate agli utenti;
d. numero procedure esecutive avviate per recupero morosità;
e. numero dei distacchi forniture idriche effettuate con indicazione motivazioni e procedure seguite.
In data 17 marzo 2020 la Società ha provveduto a fornire riscontro alla predetta richiesta con la quale si è data evidenza della rafforzata gestione in chiave pro-consumeristica del rapporto con gli utenti.
In particolare, le evidenze presentate hanno confermato:
- che non erano state avanzate prescrizioni dall’Autorità in riferimento alla verifica di cui al Provvedimento sanzionatorio n. 27798 del 5 giugno 2019. La Società, infatti, aveva già nel corso delle verifiche provveduto a migliorare le prestazioni oggetto di verifica;
- che la Società aveva già da tempo provveduto a implementare ovvero a modificare le procedure dalla stessa adottate – nel rispetto della vigente normativa di settore – al fine di soddisfare al meglio le mutevoli esigenze dei consumatori, anche per tener conto delle misure di regolazione di recente adozione da parte dell’ARERA.
Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto dei dati a oggi disponibili non sono emersi elementi di rilievo in riferimento alle richieste avanzate dall’Autorità. Allo stato non ci sono aggiornamenti né ulteriori richieste pervenute dall’Autorità.
Procedimento penale n. 2031/2016
Relativamente al procedimento penale n. 2031/2016 che riguarda gli esercizi 2015, 2016 e 2017, per ipotesi di reato asseritamente riconducibili al falso in bilancio e false comunicazioni sociali, in data 4 gennaio 2019 è stato notificato al Presidente della Società attualmente in carica il provvedimento di invito a comparire di persona sottoposta a indagini e informazione di garanzia. Il predetto provvedimento ha interessato anche i Presidenti della Società, nonché i rappresentanti degli organi di controllo in carica nei suddetti esercizi. L’udienza preliminare si è svolta il giorno 26 ottobre 2021, rinviata al 15 novembre 2021, per valutare ammissione parti civili e successivamente rinviata al 13 dicembre 2021 per gli stessi incombenti e poi al 10 gennaio 2022, per scioglimento riserva su ammissione parti civili. Il GUP, a scioglimento della riserva assunta, ha emesso ordinanza per effetto della quale è stata disposta, l’ammissione di tutti i soggetti asseritamente danneggiati a causa dei fatti di reato oggetto di contestazione, fatta eccezione per le associazioni “Free Monte” e “Codici Onlus”. Inoltre, si segnala che, su impulso di alcune parti civili, è stata autorizzata la citazione di Acea Ato5 e dell’Ato5 Lazio Meridionale - Frosinone, nella qualità di responsabili civili per i fatti di reato ascritti agli imputati.
Alla luce di ciò è stato, dunque, disposto un rinvio all’udienza del 18 febbraio 2022, nel corso della quale Acea Ato5 si è costituita in giudizio quale responsabile civile. Successivamente, il GUP ha disposto il rinvio alla data del 14 marzo 2022 per consentire al pubblico ministero e alle parti civili di controdedurre sulla questione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa degli imputati.
Con ordinanza datata 14 marzo 2022, il Giudice ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale e ha rinviato all’udienza del 28 marzo 2022 per l’esame degli imputati. L’udienza preliminare è stata, poi, rinviata al 29 aprile 2022 per la requisitoria del PM, nonché per la discussione delle parti civili e del responsabile civile. Il GUP ha, altresì, indicato ulteriori due date, rispettivamente quella del 23 maggio 2022 e del 27 giugno 2022 per la discussione di tutte le difese. L’udienza di discussione è stata differita d’ufficio al 19 settembre 2022 e ulteriormente rinviata, prima, al 14 novembre 2022, successivamente al 10 febbraio 2023.
Ad esito dell’udienza del 10 febbraio 2023, il GUP del Tribunale di Frosinone, in accoglimento delle istanze della Società, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti degli amministratori di Acea Ato5 perché il fatto non sussiste per i reati di:
- Frode nelle pubbliche forniture (tariffe servizio idrico);
- Impedimento delle gare a evidenza pubblica – Turbata libertà nella scelta del contraente;
- Peculato.
Il GUP ha altresì dichiarato la propria incompetenza per territorio rimandando al Tribunale di Roma in merito ai reati di:
- Falso in bilancio;
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità;
- Reati tributari in materia di imposta sui redditi.
Giudizio civile RG 4164/2013 (Opposizione al decreto ingiuntivo del Comune di Fiuggi)
Con decreto ingiuntivo n. 1131/13, n. rg 1966/2013, emesso dal Tribunale di Frosinone il 25 luglio 2013, si ingiungeva al Comune di Fiuggi il pagamento a favore di Acea Ato5 della somma di € 185.685,00 per fatture insolute relative alla fornitura idrica di utenze riconducibili al Comune.
Il Comune di Fiuggi, notificava atto di citazione in opposizione a detto decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca dello stesso nonché in via riconvenzionale, la condanna di Acea al pagamento in favore del Comune di Fiuggi della somma di € 752.505,86 a titolo di ratei di mutuo maturati e non corrisposti dal 2009 alla data del 1° agosto 2013, oltre successivi maturati e maturandi, oltre interessi sino al soddisfo e condannare Acea Ato5, a rifondere al Comune di Fiuggi tutte le spese che, a causa dei mancati tempestivi interventi da parte dell’obbligato gestore idrico sono state dal Comune sostenute.
L'Amministrazione comunale ha chiesto, altresì, la condanna di Acea Ato5, al risarcimento in favore del Comune di Fiuggi dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi demandando in subordine alla CTU la quantificazione. Veniva pertanto disposta CTU finalizzata alla verifica e alla quantificazione delle spettanze rivendicate dalle parti.
Nelle more del procedimento le Parti hanno avviato un tavolo negoziale al fine di verificare la possibilità di chiudere in via bonaria la controversia. Allo stato le proposte formulate dalla controparte non sono ritenute accettabili, pertanto, pur non escludendo la possibilità di addivenire a un accordo, si è ritenuto opportuno riconsiderare la prosecuzione del giudizio.
A seguito del deposito dell’elaborato peritale, contestato in ogni suo punto dalla Società, è stato accordato un supplemento di indagini, per il quale sono state calendarizzate le relative attività. Il giudizio è pendente dinanzi il Tribunale di Frosinone n. 4164/2013.
All’udienza del 2 marzo 2021 si è svolto l’esame della CTU e il Giudice, sciogliendo la riserva, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza dell’11 marzo 2022.
La controversia insorta è stata, infine, definita dalle parti in via transattiva, mediante la sottoscrizione dell’accordo conciliativo del 30 dicembre 2021 e il relativo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo resterà sospeso, al fine di verificare l’effettivo adempimento degli impegni assunti. Più nel dettaglio, il giudizio di opposizione verrà dapprima rinviato al fine di consentire la verifica dell’esatto adempimento dell’accordo e successivamente, solo in esito alla corretta e integrale esecuzione dello stesso, andrà a estinguersi ai sensi dell’art. 309 cpc. In virtù di ciò, la Società ha ritenuto di confermare - in via prudenziale - l'accantonamento delle somme a fondo rischi, così da poter garantire la copertura di eventuali costi derivanti dall’accordo. La causa è stata, dunque, rinviata al 17 marzo 2023 per verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’accordo transattivo.
Si richiamano integralmente le ulteriori informazioni contenute nel paragrafo “Informativa sui servizi in concessione” e con riferimento ai procedimenti DLgs 231/2001 al paragrafo della presente relazione "Principali Rischi e Incertezze”.
Verifica fiscale
In data 7 marzo 2018 la Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone – Sezione Tutela Finanza Pubblica ha iniziato una verifica fiscale sulla Società avente carattere generale. La verifica si è conclusa in data 25 ottobre 2018 con la redazione del PVC (Processo Verbale di Constatazione) nel quale sono state rilevate a carico della Società presunte violazioni sostanziali in materia di imposte sui redditi e IRAP per l’anno di imposta 2013.
La Società, in data 24 dicembre 2018 ha prodotto e depositato con protocollo n. 77899 le proprie Osservazioni al PVC, redatte ex articolo 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
In data 3 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone – Ufficio controlli, ha notificato alla Società l’avviso di accertamento n. TKO0C6M02152/2018, con cui è stata rettificata la dichiarazione dei redditi agli effetti dell’IRAP per il periodo d’imposta 2013, per un importo a carico della società di € 591 mila per imposte, al netto di sanzioni e interessi. I rilievi accertati derivano dall’applicazione degli art. 5 e 25 del DLgs 446/97 e riguardano in particolare, una indebita variazione in diminuzione per l’utilizzo di un fondo rischi, l’omessa contabilizzazione/dichiarazione di componenti positivi di reddito nonché l’indebita deduzione di elementi negativi di reddito riferibili a interessi di mora. Avverso il predetto accertamento, la Società ha presentato ricorso dinnanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone. Sulla scorta delle valutazioni recepite dai propri consulenti fiscali, la Società, relativamente a tale verifica, non ha ravveduto particolari profili di rischiosità.
A ogni modo, si è provveduto al pagamento delle imposte a titolo provvisorio, in pendenza del giudizio, la cui udienza di trattazione si è svolta il 3 luglio 2019. In data 23 ottobre 2019 è avvenuto il deposito della Sentenza n. 475/1/2019 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone ha respinto il suddetto ricorso presentato dalla Società avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle violazioni accertate dalla Guardia di Finanza per l’annualità 2013. La Società ha impugnato la predetta Sentenza e presentando appello avverso di essa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
Si dà atto che i rilievi ai fini IRES relativi al PVC summenzionato sono stati oggetto di separato atto di accertamento, come descritto nel prosieguo.
Si fa presente, inoltre, che la verifica è proseguita per i periodi d’imposta 2014-2018, concludendosi con la redazione di ulteriore Processo Verbale di Constatazione in data 30 ottobre 2019.
In esito all’attività di verifica fiscale condotta, l’Amministrazione finanziaria, ha riscontrato in capo alla società una serie di violazioni di carattere sostanziale in materia di IRES e IRAP, per i periodi d’imposta dal 2014 al 2017. Con riferimento ai rilievi correlati a difetti di competenza contestati sull’annualità 2015, la Società, anche supportata dai propri consulenti fiscali, effettuate le opportune valutazioni circa i profili di rischio correlati ai succitati rilievi, ha provveduto a stanziare un fondo rischi fiscale pari a circa € 701 mila, mentre, con riferimento agli altri rilievi, la Società, anche supportata dal parere dei propri consulenti fiscali, ritiene il rischio di soccombenza nel giudizio tributario “remoto”.
Anche in relazione al sopracitato ultimo PVC sono state presentate dalla Società apposite osservazioni, ed è stato richiesto inoltre l’annullamento in autotutela di quanto oggetto di rettifica per il 2013.
Nonostante ciò, in data 31 dicembre 2019, sono stati notificati dall’Agenzia delle Entrate:
- l’avviso di accertamento n. TKQ0E6M01680 in relazione all’IRES per il 2013, per un importo di € 3,1 milioni per imposte, al netto di sanzioni e interessi;
- l’avviso di accertamento n. TKQ0C6M01854 in relazione all’IRAP per il 2014, per un importo di € 0,9 milioni per imposte, al netto di sanzioni e interessi;
- l’avviso di accertamento n. TKQ0E6M01853 in relazione all’IRES per il 2014 per un importo di € 5,2 milioni per imposte, al netto di sanzioni e interessi.
Gli avvisi di accertamento IRES sono stati notificati alla Capogruppo Acea in qualità di consolidante. Le Società hanno provveduto a depositare ricorso innanzi alla CTP di Frosinone in data 28 febbraio 2020. Con riferimento ai rilievi contestati in detti avvisi di accertamento, le Società, anche supportate dal parere dei propri consulenti fiscali, ritengono del tutto infondate le richieste dell’Agenzia delle Entrate.
La CTP di Frosinone ha accolto le tesi difensive della società e ha annullato gli avvisi relativi all’IRES anni 2013 e 2014 e IRAP anno 2014 condannando l’Agenzia alle spese.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello. La Società si è costituita nel secondo grado di giudizio mediante il deposito di controdeduzioni. Il giudizio è pendente in attesa che venga fissata la relativa udienza di trattazione.
In data 23 dicembre 2021 sono stati notificati dall’Agenzia delle Entrate:
- l’avviso di accertamento n. TKQ0E6M00539 in relazione all’Ires per il 2016, per un importo di € 1,3 milioni di imposte, al netto di sanzioni e interessi;
- l’avviso di accertamento n. TKQ0E6M00541 in relazione all’IRAP per il 2016, per un importo di € 0,2 milioni di imposte, al netto di sanzioni e interessi.
In data 28 dicembre 2021 sono stati notificati dall’Agenzia delle Entrate:
- l’avviso di accertamento n. TKQ0E6M00387 in relazione all’IRES per il 2015, per un importo di € 1,5 milioni di imposte, al netto di sanzioni e interessi;
- l’avviso di accertamento n. TKQ0E6M00521 in relazione all’IRAP per il 2015, per un importo di € 0,3 milioni di imposte, al netto di sanzioni e interessi.
Gli avvisi di accertamento IRES sono stati notificati alla Capogruppo Acea in qualità di consolidante.
Avverso tali avvisi di accertamento, la Società ha presentato ricorso dinnanzi la CTP di Frosinone entro il termine previsto dei 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dei suddetti avvisi di accertamento, in solido con la controllante Acea SpA. La Società, anche supportata dal parere dei propri consulenti fiscali, ritiene il rischio di soccombenza nel giudizio tributario “remoto”. La trattazione dell’udienza relativa ai predetti giudizi IRES è stata fissata per il 27 settembre 2022. Ulteriore udienza è stata fissata per il 14 febbraio 2023. Si resta in attesa della decisione della Corte di Giustizia Tributaria.
Riscontro AGCM per la depurazione e addebito canoni fognatura e depurazione
In data 13 marzo 2020 è pervenuta dall’AGCM richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 3, comma 2, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, con specifico riferimento all’applicazione della tariffa per il servizio di depurazione nel territorio del comune di Vicalvi e degli altri Comuni gestiti da Acea Ato5.
Tale richiesta scaturisce dalla nota di chiarimento inviata dal Comune di Vicalvi a inizio 2020 e richiamata dalla stessa Autorità, nella quale è stato chiesto di motivare tale attribuzione in considerazione del fatto che sul territorio comunale insistono solo vasche Imhoff e non sono presenti impianti di depurazione.
In particolare, l’Autorità ha chiesto di conoscere:
- il dettaglio dei Comuni per i quali il servizio di depurazione non è attivo;
- il numero di utenti ivi residenti ai quali viene addebitato il servizio di depurazione;
- eventuali iniziative intraprese per l’attivazione di nuovi e/o ulteriori impianti di depurazione, precisando la data di entrata in funzione degli stessi.
Al riguardo, dovendo la Società fronteggiare le eccezionali difficoltà operative legate alla straordinaria situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della diffusione del Covid-19, che hanno inevitabilmente inciso sulla tempistica di raccolta delle informazioni richieste e sulla elaborazione della successiva risposta - il cui termine di trasmissione era fissato al 2 aprile 2020 - si è ritenuto opportuno chiedere una proroga del termine al 30 aprile 2020.
In data 30 aprile 2020, la Società ha provveduto a fornire riscontro alla richiesta di informazioni pervenuta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito all’applicazione della tariffa per il servizio di depurazione nel territorio del Comune di Vicalvi e degli altri Comuni gestiti da Acea Ato5, con nota protocollo n. 0141201/20.
In particolare, con riferimento agli utenti residenti nei Comuni a oggi non serviti da depurazione, ai quali viene addebitato il predetto servizio, pari a n. 387 (su circa 17.028 utenze), la Società ha rappresentato all’Autorità di essersi tempestivamente attivata al fine di procedere alla restituzione di ogni addebito, nonché all’esonero delle predette utenze dalla quota tariffaria inerente la depurazione. La restituzione è stata disposta in automatico e a prescindere da ogni istanza o richiesta da parte degli utenti e finanche in assenza di ogni segnalazione circa la mancanza di un sistema di depurazione a servizio dell’utenza, in accordo con quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008.
Ulteriormente, la Società ha dato atto delle numerose iniziative attualmente in corso, al fine di garantire l’entrata in funzione di impianti di depurazione ubicati presso i Comuni a oggi non serviti, anche sulla base di specifici impegni assunti con l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 e inseriti nel Programma degli Interventi (PdI).
Infine, con specifico riferimento alla posizione del Comune di Vicalvi, la Società ha fornito i dovuti chiarimenti in merito all’intervenuto addebito agli utenti residenti nel predetto Comune della tariffa relativa al servizio di depurazione, precisando che tale addebito è legittimato dalla presenza nel territorio comunale di vasche Imhoff, consegnate alla Società all’atto del trasferimento del SII, che sono di fatto, sia a livello operativo che regolatorio, impianti di depurazione, tanto che i costi di gestione degli stessi sono stati riconosciuti e approvati dall’AATO5 nella predisposizione tariffaria 2016-2019.
Quanto sopra, dimostra, dunque, che diversamente da quanto rappresentato dal Comune di Vicalvi, la previsione di un addebito in tariffa dei costi di gestione delle fosse Imhoff - attraverso la voce tariffaria relativa al servizio di depurazione applicata agli utenti i cui scarichi confluiscono in tali impianti è del tutto lecita - come riconosciuto dalla stessa STO dell’AATO5 - risulta conforme non soltanto al metodo tariffario approvato dall’ARERA con delibera n. 580/2019/idr, ma anche e soprattutto con i princìpi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 335 del 2008, secondo cui la tariffa, quale corrispettivo contrattuale, deve “essere espressiva del costo industriale del servizio idrico rappresentato dall’integrazione dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione, collettamento e depurazione”. Allo stato non ci sono aggiornamenti né ulteriori richieste pervenute dall’Autorità.
Con riferimento allo stato di avanzamento dell’iter di approvazione delle tariffe idriche dell’AATO5, si riporta che, a oggi, risultano approvate dall’ARERA le tariffe idriche per il periodo 2012-2015 (delibera n. 51/2016/R/idr dell’11 febbraio 2016).
Infatti, si ricorda che le tariffe idriche sono predisposte dagli Enti di governo dell’ambito, o dagli altri soggetti competenti individuati dalla legge regionale, e poi trasmesse all’ARERA per l’approvazione. In caso di inerzia dell’Ente di governo dell’ambito, l’iniziativa spetta al Gestore.
Periodo regolatorio 2016-2019
Con deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015, l’ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio “MTI-2” definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché l’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico. A seguito della pubblicazione del suddetto MTI-2, la Società ha continuato a fornire all’Ente d’Ambito le informazioni e i chiarimenti utili alla predisposizione tariffaria 2016-2019. Nonostante l’invio della documentazione l’Ente d’Ambito non ha provveduto a predisporre alcuna proposta tariffaria per il quadriennio 2016-2019. Pertanto, vista l’inerzia dell’Ente d’Ambito, in data 30 maggio 2016, la Società ha provveduto a trasmettere via PEC all’AATO5, e per conoscenza all’ARERA, l’istanza tariffaria ai sensi dell’art. 7 comma 7.5 della deliberazione n. 664/2015. Con nota prot. N. 19984/P del 13 luglio 2016, l’ARERA convocava l’Ente di Governo d’Ambito e il Gestore a un incontro in data 19 luglio 2016. A seguito di tale incontro, e sulla base della predisposizione tariffaria espletata dalla STO dell’AATO5, veniva convocata la Conferenza dei Sindaci il 29 luglio 2016; anche tale Conferenza non produceva alcuna deliberazione tariffaria. A riscontro dell’istanza tariffaria prodotta dal Gestore in data 30 maggio 2016, l’ARERA ha provveduto a notificare all’AATO5, in data 16 novembre 2016, formale diffida a provvedere, entro 30 giorni, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, con l’avvertenza che, decorso tale termine, l’istanza del Gestore si sarebbe intesa accolta e trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione entro i successivi 90 giorni. A seguito della diffida dell’ARERA, in data 13 dicembre 2016, l’AATO5 ha approvato la proposta tariffaria.
A oggi si è in attesa dell’approvazione definitiva da parte dell’ARERA.
Aggiornamento biennale 2018-2019
Con la delibera n. 918/2017/R/idr del 27 dicembre 2018, l’ARERA ha regolato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato.
In attuazione di tale disciplina regolatoria, in data 1° agosto 2018 la Conferenza dei Sindaci dell’AATO5, con deliberazione n. 7, ha formalizzato l’approvazione del moltiplicatore tariffario per le annualità 2018 e 2019 nella misura massima prevista dal Metodo Tariffario, pari all’8%, fermo restando l’istruttoria da parte dell’ARERA per la variazione del theta che determina variazioni tariffarie superiori al limite previsto dal MTI-2. Inoltre, con deliberazione n. 8 del 1° agosto 2018, la Conferenza dei Sindaci ha approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della deliberazione ARERA del 28 settembre 2017, n. 665/2017/R/idr, la nuova articolazione tariffaria (TICSI).
Come dettagliatamente rappresentato nel prosieguo, si riporta che in data 21 maggio 2018, con la Determinazione n. DSAI/42/2018/ide del 21 maggio 2018, ARERA ha avviato un procedimento sanzionatorio, poi conclusosi con l’irrogazione di un provvedimento, nei confronti della Società in relazione a una serie di rilievi in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato per gli anni 2012-2018 (quindi anche avuto riguardo a tariffe già approvate dall’Autorità stessa (2012-2015).
A ogni modo, in sede di aggiornamento tariffario 2018-2019 approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’AATO5 in data 1° agosto 2018, si è provveduto ad apportare le opportune rettifiche secondo quanto indicato dall’Autorità di Regolazione nell’ambito del procedimento sanzionatorio anzidetto.
A oggi si è in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA.
Si precisa tuttavia che l’articolo 15 comma b) della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr del 27 dicembre 2017 stabilisce che i Gestori siano tenuti ad applicare, a seguito della predisposizione dell’aggiornamento biennale da parte degli Enti di Governo dell’Ambito, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, l’aggiornamento delle tariffe predisposto dal suddetto Ente di Governo, nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 3.2 della deliberazione 664/2015/R/idr.
Altresì, nel corso del mese di ottobre 2019, la Società ha provveduto a trasmettere all’Autorità specifica istanza, al fine di avere conoscenza dei tempi di definizione dei procedimenti di approvazione delle tariffe 2016-2019, nonché dell’aggiornamento 2018-2019.
A tal proposito, si riporta quanto chiarito dall’ARERA con il Comunicato del 5 febbraio 2020, secondo cui: “Con riferimento alle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 trasmesse dagli Enti di Governo dell’Ambito ai sensi delle Deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr, ma non ancora interessate da puntuali atti di approvazione da parte dell’Autorità, si chiarisce che:
- l’Autorità completerà le istruttorie volte ad accertare la coerenza dei pertinenti dati tecnici e tariffari, nell’ambito delle verifiche sugli specifici schemi regolatori proposti per il terzo periodo regolatorio (2020-2023), in osservanza del metodo tariffario idrico MTI-3 di cui alla deliberazione 580/2019/R/idr;
- per il biennio 2018-2019 restano valide le determinazioni tariffarie adottate dal soggetto competente, che saranno valutate dall’Autorità – nell’ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio di cui all’articolo 27 del MTI-3 - in sede di approvazione del nuovo schema regolatorio.”
Periodo regolatorio 2020-2023
Con deliberazione 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019, l’ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il terzo periodo regolatorio “MTI-3” definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché l’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico. A seguito della pubblicazione del suddetto MTI-3, la Società ha fornito all’Ente d’Ambito i dati, le informazioni e i chiarimenti utili alla predisposizione tariffaria 2020-2023. Nonostante l’invio della documentazione l’Ente d’Ambito non ha provveduto a predisporre la proposta tariffaria per il quadriennio 2020-2023 entro i termini previsti dalla vigente regolazione (31 luglio 2020). Pertanto, vista l’inerzia dell’Ente d’Ambito, in data 15 dicembre 2020, la Società ha provveduto a trasmettere via PEC all’AATO5 e all’ARERA, l’istanza tariffaria ai sensi dell’art. 5 comma 5.5 della deliberazione 580/2019.
In data 10 marzo 2021, la Conferenza dei Sindaci dell’AATO5 con delibera n. 1/2021 ha approvato la proposta tariffaria 2020-2023.
Tale predisposizione si pone in contrasto con l’istanza di aggiornamento tariffario, predisposta dal gestore ai sensi dell’art. 5 comma 5.5 della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr, recante lo schema regolatorio per il terzo periodo 2020-2023 ed evidenzia nel quadriennio 2020-2023 significative differenze in riferimento ai costi operativi e al moltiplicatore tariffario.
Con riferimento ai costi operativi si evidenzia che il mancato riconoscimento da parte dell’AATO5 dei costi operativi sostenuti dal Gestore, documentati nelle istanze presentate nel corso dei lavori preparatori alla predisposizione tariffaria e definitivamente formalizzati dal Gestore nell’istanza di aggiornamento tariffario trasmessa in data 15 dicembre 2020, non è stato adeguatamente motivato e tecnicamente rappresentato nella Relazione Tecnica prodotta dall’AATO5 che accompagna la propria proposta tariffaria. Pertanto, a oggi non sono note al Gestore le cause di esclusione di tali costi dal riconoscimento tariffario approvato dall’AATO5 il 10 marzo 2021.
A seguito dello scenario tariffario approvato con la suddetta deliberazione, la Società ha posto in essere due distinte azioni:
- impugnativa di detta delibera innanzi al TAR Latina (RG. 308/2021 sez. 1);
- presentazione Istanza di Riequilibrio Economico-Finanziario (secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della Convenzione Tipo approvata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 656/2015/idr).
Con riferimento alla prima iniziativa, per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo Ricorso al TAR Lazio - Latina (RG. 308/2021 sez. 1) per l’annullamento della Deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021.
Con riferimento all’istanza di riequilibrio, recante l’illustrazione delle cause e dell’entità dello squilibrio economico-finanziario della gestione del SII dell’ATO 5 e la proposta delle misure di riequilibrio ipotizzate, ivi compresa la richiesta di accesso alle misure di perequazione finanziaria, la Segreteria Tecnico Operativa dell’AATO 5 competente per la trasmissione all’ARERA, nel corso del 2021 ha avviato le verifiche del caso avvalendosi di consulenze esterne qualificate.
Tuttavia, l’AATO5 non ha provveduto ad approvare l’istanza di riequilibrio trasmessa dalla Società entro i termini previsti dalla regolazione. In merito alla riproposizione dell’istanza di riequilibrio da parte della Società si veda quanto descritto nel seguito.
Aggiornamento biennale 2022-2023
Con la delibera n. 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, l’ARERA ha regolato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato.
A seguito della pubblicazione della suddetta delibera, la Società ha fornito all’Ente d’Ambito i dati, le informazioni e i chiarimenti utili alla predisposizione dell’aggiornamento tariffario 2022-2023. Nonostante l’invio della documentazione l’Ente d’Ambito non ha provveduto a predisporre la proposta tariffaria per il biennio 2022-2023 entro i termini previsti dalla vigente regolazione (30 aprile 2022). Pertanto, vista l’inerzia dell’Ente d’Ambito, in data 30 novembre 2022, la Società ha provveduto a trasmettere via PEC all’AATO5 e all’ARERA, l’istanza tariffaria ai sensi dell’art. 6 comma 6.3 della deliberazione 580/2019/R/idr.
In data 22 dicembre 2022, l’ARERA ha provveduto a notificare all’AATO5 formale diffida a provvedere, entro 30 giorni, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per il periodo regolatorio 2020-2023, con l’avvertenza che, decorso tale termine, l’istanza del Gestore si sarebbe intesa accolta e trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione entro i successivi 90 giorni.
La Conferenza dei Sindaci ha approvato l’aggiornamento tariffario per il periodo regolatorio 2022-2023 in data 11 gennaio 2023 con delibera n. 1/2023.
Rispetto alla proposta della Società inviata ad ARERA in data 30 novembre 2022 a seguito dell’inerzia dell’EGA, si riscontra:
- un mancato riconoscimento della componente a copertura del costo per la morosità (COmor) per € 7,5 milioni;
- una riduzione sia della componente Foni per € 4,3 milioni che della componente Opmis per circa € 1,6 milioni.
Si precisa che per l’aggiornamento biennale 2022-2023 non è stato - al momento - proposto ricorso al TAR Lazio stante l’orientamento ormai consolidato dei giudici amministrativi circa la natura endoprocedimentale delle deliberazioni dell’EGATO in materia di tariffa e del pendente ricorso al Consiglio di Stato.
Sia per il Piano Economico Finanziario approvato con delibera n. 1/2021 che per quello approvato con delibera n. 1/2023 è opportuno reiterare alcune considerazioni.
Nello specifico, i suddetti Piani Economico-Finanziari:
- non prevedono tempistiche certe per la fatturazione dei conguagli tariffari pregressi per circa € 50 milioni (dei complessivi € 124 milioni al 31 dicembre 2022 che ammontavano a € 101 milioni al 31 dicembre 2021);
- prevedono la fatturazione di circa € 51 milioni solo a decorrere dall’annualità 2023 (recuperato un anno rispetto al PEF 2020-2023 che ne prevedeva la fatturazione dal 2024) comunque non fatturabili in una unica soluzione, ma diluiti nel tempo;
- non riconosce costi operativi per le annualità 2020-2021 pari a € 3,3 milioni, comportando quindi una perdita finanziaria sul 2021 di corrispondente importo ed € 4,5 milioni per le annualità 2022-2023;
- prevede una variazione tariffaria non compatibile con il livello di investimenti e di costi operativi in arco piano, poiché non considera il deficit finanziario generatosi a carico del gestore nelle precedenti predisposizioni tariffarie.
A corredo delle attività poste in essere e nell’ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria, il Gestore, in data 14 febbraio 2022 con nota prot. 47536/2022, ha presentato all’EGATO5 la richiesta di valorizzazione della componente aggiuntiva di natura previsionale (Op EE exp,a) da inserire nell’ambito della componente di costo per l’energia elettrica (COEE a) ai sensi dell’articolo 4, comma 4.3, della deliberazione ARERA 639/2021/R/idr, al fine di anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita del costo dell’energia elettrica.
Si informa, infine, che in data 26 luglio 2022 la STO dell’Ente d’Ambito ha trasmesso a mezzo PEC la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 del 20 luglio 2022 avente ad oggetto “Ricognizione delle rate dei mutui del servizio idrico integrato da rimborsare ai Comuni - Art. 13, comma 2, Convenzione di Gestione Rep. N. 7205 del 27/06/2023”. In virtù di quanto riportato al punto 4) della deliberazione, la STO ha trasmesso pertanto l’elenco delle rate dei mutui censiti dall’ente d’ambito che integrano l’elenco di cui alla deliberazione n. 1/2018 dalla Conferenza dei Sindaci, specificando che avrebbe provveduto all’inserimento dei nuovi ratei nella componente di costo del primo aggiornamento tariffario utile. Si precisa che l’EGA ha recepito l’adeguamento nella predisposizione tariffaria approvata l’11 gennaio 2023 con delibera n. 1/2023. Inoltre, la Società in data 28 luglio 2022 ha proposto istanza di accesso agli atti, al fine di prendere visione di tutti gli atti presupposti alla identificazione dei mutui riconosciuti con la deliberazione n. 4) della Conferenza dei Sindaci notificata dalla STO ad esito della quale non abbiamo avuto riscontro.
La situazione di rinvio della copertura finanziaria sopra descritta risulta aggravata, inoltre, dal protrarsi del procedimento di approvazione da parte dell’ARERA delle proposte tariffarie 2016-2019 e dell’aggiornamento biennale 2018-2019, con la conseguenza che, sebbene la Conferenza dei Sindaci abbia deliberato il VRG per gli anni 2016-2019, 2020-2023 e 2022-2023 a copertura dei costi ammissibili, seppur in misura ridotta per gli anni 2020-2023 e 2022-2023, espone il Gestore all’indeterminatezza delle tempistiche di fatturazione dei conguagli pregressi necessari per il mantenimento dell’equilibrio finanziario, sia di breve che di medio-lungo periodo.
Di fronte ai vincoli del metodo tariffario dell’ARERA, soprattutto relativamente al meccanismo di sfasamento biennale del riconoscimento in tariffa dei costi ammissibili, la Conferenza dei Sindaci dell’AATO5 non ha assicurato al Gestore, nella attuale configurazione tariffaria 2020-2023 e 2022-2023, le risorse necessarie a far fronte agli impegni finanziari riferiti, in modo particolare, al piano di rientro del debito e agli oneri della gestione del Servizio Idrico derivanti dalle trascorse inadempienze dell’AATO5, in riferimento alle approvazioni tariffarie.
A fronte della situazione di squilibrio finanziario venutasi a creare, in data 16 giugno 2022, la controllante Acea SpA ha autorizzato la patrimonializzazione di Acea Ato5 attraverso la rinuncia ai crediti per partite non finanziarie (commerciali e diverse) scadute e in essere al 31 dicembre 2021, alla quota capitale scaduta del finanziamento oneroso e della relativa quota interessi scaduta al 31 dicembre 2021 per un importo totale pari a € 96.337.589,84 e di procedere alla ristrutturazione dell’esposizione debitoria del Finanziamento Soci fruttifero mediante la rinuncia agli interessi che di anno in anno matureranno e alla linea capitale che di anno in anno giungerà a scadenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 ove la Società ne faccia richiesta e persistano condizioni di incertezza.
L’operazione di patrimonializzazione attuata dalla controllante Acea SpA è finalizzata a ristabilire una situazione di equilibrio patrimoniale e finanziario, grazie alla riduzione dello stock di debiti pregressi verso la capogruppo e ai significativi effetti positivi sulla PFN, liberando così risorse finanziarie da destinare progressivamente all’estinzione dei debiti commerciali pregressi verso fornitori terzi.
Inoltre, gli amministratori di Acea Ato5 hanno continuato ad adottare azioni tese a migliorare la posizione finanziaria della Società stessa, tra le quali si segnala:
- il riscadenzamento dei debiti pregressi mediante sottoscrizione di piani di rientro con controparti sia terze che infragruppo che prevedono pagamenti su orizzonti temporali superiori ai 12 mesi;
- l’ulteriore efficientamento nella gestione del credito con l’obiettivo di ridurre i tempi d’incasso delle fatture utenza e, conseguentemente, migliorare le percentuali d’incasso;
- la continuazione delle attività di contenimento dei costi operativi in conseguenza del minor flusso di ricavi derivante dal Piano Economico-Finanziario approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’AATO5;
- la prosecuzione del ricorso avverso la delibera n. 1 della Conferenza dei Sindaci di approvazione della proposta tariffaria 2020-2023;
- il proseguimento delle interlocuzioni con l’Ente d’Ambito finalizzate alla definizione delle partite reciproche, mediante riconferma della validità della proposta conciliativa adottata dal Tavolo di Conciliazione instaurato con l’Ente d’Ambito e dei suoi specifici contenuti, nonché la definizione con la STO di un piano di rientro sulle partite escluse dal Tavolo di Conciliazione compatibile con l’attuale scenario tariffario;
- la riproposizione di una nuova istanza di riequilibrio economico-finanziario come previsto dalla regolazione (secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della Convenzione Tipo approvata dall’ARERA con deliberazione 656/2015/idr), recante l’illustrazione delle cause e dell’entità dello squilibrio economico-finanziario della gestione del SII dell’ATO 5 e la proposta delle misure di riequilibrio ipotizzate, ivi compresa la richiesta di accesso alle misure di perequazione finanziaria – la riformulazione dell’istanza è attualmente in corso.
La Società, con le azioni intraprese, è riuscita a gestire la situazione finanziaria evidenziata nel bilancio 2021 mitigando parzialmente la situazione di squilibrio finanziario. Tuttavia in conseguenza della approvazione dell’aggiornamento biennale 2022-2023, gli Amministratori di Acea Ato5 hanno confermato la presa d’atto del permanere di significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società stessa, quali, in particolare, l’esito favorevole del Tavolo Tecnico con l’Ente d’Ambito finalizzato alla definizione delle partite reciproche e il positivo accoglimento della nuova istanza di riequilibrio economico finanziario, attualmente in corso di riproposizione da parte della società.
Gli Amministratori hanno comunque continuato ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, ritenendo che le azioni a presìdio della continuità, come ulteriormente rafforzate dalle deliberazioni di Acea SpA, saranno sufficienti a proseguire l’ordinaria gestione aziendale, confidando altresì che si potrà pervenire, in tempi ragionevoli e con le modalità ipotizzate, alla utile conclusione dei procedimenti in materia tariffaria sopra descritti, nonché alle approvazioni tariffarie da parte di ARERA.
Acea Molise
Acea Molise gestisce il Servizio Idrico Integrato nei seguenti contesti multiregionali e multi-ambito:
- Regione Molise: gestione diretta del Servizio Idrico Integrato del Comune di Termoli (ATO unico);
- Regione Lazio: le attività di competenza sono le seguenti:
- gestione diretta del Servizio Idrico Integrato del Comune di Campagnano di Roma (ATO2 Lazio);
- conduzione dell’impianto di depurazione del Comune di Valmontone (ATO2 Lazio).
Le attività di gestione idrica svolte nella Regione Lazio sono terminate nel corso del 2022 per scadenza naturale dei relativi contratti, e pertanto sono state attivate le procedure di subentro e passaggio di consegne degli Impianti e reti dei Comuni di Campagnano di Roma e Valmontone al nuovo gestore Acea Ato2 SpA.
Per quanto riguarda la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Termoli, la concessione è scaduta il 31 dicembre 2021, ma nel corso del 2022 il Servizio è stato nuovamente affidato alla Società a seguito della aggiudicazione della gara di Project Financing indetta dal Comune nel mese di febbraio per "Affidamento dell’esecuzione degli interventi a tutela del territorio e delle acque e per il miglioramento del servizio idrico integrato del Comune di Termoli - Partenariato Pubblico Privato - Finanza di Progetto con diritto di prelazione del promotore (art. 183, comma 15, DLgs n. 50/2016)”.
Comune di Termoli: la gestione del SII nel Comune di Termoli è stato tecnicamente prorogato sino al 30 giugno 2022, in attesa della conclusione del bando di gara avente ad oggetto l’”Affidamento dell’esecuzione degli interventi a tutela del territorio e delle acque e per il miglioramento del servizio idrico integrato del Comune di Termoli - Partenariato Pubblico Privato - Finanza di Progetto con diritto di prelazione del promotore (art. 183, comma 15, DLgs n. 50/2016)”.
Nonostante Acea Molise fosse il soggetto promotore della Finanza di Progetto con diritto di prelazione, dalla presa visione dei titoli abilitativi alla gara la Società si è resa conto di non possedere la totalità dei requisiti di qualificazione richiesti. Si è pertanto valutata l’opportunità di partecipare comunque alla gara e di presentare un’offerta migliorativa (perdendo il diritto di prelazione) con l’avvalimento di TWS (gruppo Acea) e operatori terzi di gradimento Acea. Oltre all’ampliamento dei requisiti, questa soluzione consentirebbe di realizzare importanti sinergie di gruppo.
In data 29 marzo 2022, il CdA della controllante Acea SpA (socio unico di Acea Molise) ha espresso parere favorevole alla richiesta della Società di partecipare alla gara indetta dal Comune di Termoli (con l’avvalimento di TWS e operatori terzi), e contemporaneamente ha deliberato il relativo sostegno finanziario, sino a un importo massimo di € 5 milioni.
A seguire, in data 30 marzo 2022, anche il CdA di Acea Molise, preso atto della delibera del socio Acea SpA, ha espresso parere favorevole alla partecipazione alla gara con l’istituto dell’avvalimento.
In data 31 marzo 2022 Acea Molise, in collaborazione con l’unità Gare di Gruppo, ha presentato, tramite piattaforma messa a disposizione dalla stazione appaltante Comune di Termoli, un’offerta migliorativa, lato investimenti, rispetto ai documenti di gara.
La Centrale Unica di Committenza riunitasi in data 19 maggio 2022, con nota prot. 32122, comunicava la chiusura dei lavori da parte della commissione di gara con proposta di aggiudicazione della Finanza di Progetto in favore di Acea Molise. Con Determina Dirigenziale n. 1089 del 20 maggio 2022 l’appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato ad Acea Molise.
L’aggiudicazione della gara del Project Financing indetta dal Comune di Termoli consente quindi alla Società di proseguire a buon titolo nella gestione del servizio idrico integrato in detto comune, in attesa delle decisioni regionali in merito al Gestore Unico di Ambito.
Allo stato attuale si ha evidenza dell’approvazione nel mese di gennaio 2022 del Piano di Ambito Regionale, definito dall’EGAM in collaborazione con la Sogesid (società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), aggiornato nel mese di giugno 2022. Sempre nel mese di giugno 2022, i rappresentanti dei Comuni Molisani e dell’Azienda Speciale Molise Acque hanno costituito una società consortile a responsabilità limitata denominata Gestione Risorse Idriche Molisane Scarl (di seguito “GRIM”) a totale capitale pubblico e a seguire (in data 29 giugno 2022) l’EGAM ha affidato a GRIM la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO unico del Molise.
L’EGAM infine in data 26 luglio 2022 ha trasmesso all’ARERA lo schema regolatorio di convergenza per la predisposizione tariffaria 2022-2023 della società GRIM, e contestualmente nel programma di impegni ha previsto che “entro l’anno 2022 entreranno nella gestione unica quasi tutti i comuni (134 su 135) delle province di Campobasso ed Isernia, ad eccezione del comune di Termoli, la cui gestione, attualmente svolta da Acea Molise Srl, entrerà nella gestione unica alla fine del 2023” (deliberazione ARERA del 6 settembre 2022 416/2022/R/idr).
Nonostante la costituzione del Gestore Unico dell’Ambito Molisano GRIM, in data 3 agosto 2022, Acea Molise ha sottoscritto la Convenzione con il Comune di Termoli che legittima la prosecuzione a pieno titolo della Società nella gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Termoli per ulteriori 15 anni di attività fino al 2037, fermo restando l’ipotesi di una rescissione anticipata (art. 6.2 della Convenzione) qualora il Gestore Unico dell’ambito molisano individuato dall’EGAM faccia richiesta esplicita ad Acea Molise di subentro nel servizio.
Ad oggi GRIM non ha presentato alcuna formale richiesta ad Acea Molise di subentro nella gestione del servizio idrico integrato del Comune di Termoli, e fino alla eventuale decadenza dalla Convenzione ex art 6.2, Acea Molise è tenuta al pieno e integrale rispetto degli obblighi della Convenzione sottoscritta in data 3 agosto 2022.
Si è in attesa, comunque ,di sviluppi riguardo le decisioni della Regione Molise e dell’EGAM circa le modalità operative di gestione del servizio idrico integrato dell’Ambito Molisano: tramite una gestione totalitaria in house o con l’ausilio (auspicato) di un partenariato privato.
Comune di Campagnano di Roma: la gestione in concessione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile del Comune di Campagnano, affidata nel 1991 e ampliata nel 2000 all’intero Servizio Idrico Integrato, è scaduta il 31 dicembre 2020 ed è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021 in attesa della ratifica del Consiglio Regionale dello spostamento del Comune di Campagnano di Roma dall’ATO1 Lazio Nord-Viterbo all’ATO2 Lazio Centrale-Roma.
In data 14 luglio 2021, il Consiglio Regionale della Regione Lazio, con deliberazione n. 10, ha ratificato il passaggio del Comune di Campagnano di Roma, dall’ATO1 Lazio Nord-Viterbo all’ATO2 Lazio Centrale-Roma, ambito il cui Gestore unico è la società Acea Ato2. Nel corso del secondo semestre del 2021 si sono susseguiti una serie di incontri con il Comune e con il Gestore dell’Ambito Acea Ato2 per definire il passaggio di consegne del servizio idrico integrato.
Nonostante l’impegno delle parti coinvolte nel passaggio di gestione, in data 14 dicembre 2021, con lettera prot. 37728, il Sindaco del Comune di Campagnano di Roma, in ragione della complessità dell’iter procedurale, sia amministrativo che tecnico, per l’adesione all’ATO2, ha chiesto ad Acea Molise la disponibilità a proseguire la gestione del servizio idrico integrato del Comune medesimo, per un ulteriore anno, e quindi sino al 31 dicembre 2022, quale termine ragionevolmente stimato per la conclusione del passaggio di gestione ad Acea Ato2. Contestualmente ha chiesto sempre ad Acea Molise, la disponibilità, a partire dal 1° gennaio 2022, di gestire anche l’impianto di trattamento arsenico comunale (Potabilizzatore) dietro adeguamento tariffario.
In data 20 dicembre 2021, con lettera prot. 24984 Acea Molise si è dichiarata disponibile sia a proseguire il servizio idrico integrato comunale per un ulteriore anno, sia ad ampliare il perimetro gestito con la presa in carica del Potabilizzatore.
Nei primi mesi del 2022 sono state immediatamente programmate una serie di riunioni di coordinamento tra il Comune di Campagnano (Ente Concedente), Acea Molise (Gestore uscente), Acea Ato2 (Gestore subentrante), e AATO2 (Ente di Ambito di riferimento). Dal cronoprogramma delle attività da eseguire si è concordato tra le Parti, come data di passaggio di gestione, il 30 settembre 2022.
Parallelamente alle attività tecniche di riconsegna della rete e degli impianti e alle attività amministrative inerenti il passaggio delle utenze commerciali, sono state predisposte tutte quelle attività propedeutiche per la determinazione del Valore Residuo che il Gestore subentrante (Acea Ato2) deve corrispondere al Gestore uscente (Acea Molise) ex normativa regolatoria.
La STO (Segreteria Tecnica Operativa) dell’AATO2 in conferenza dei Sindaci, con delibera 9/2022 del 29 settembre del 2022, ha riconosciuto ad Acea Molise, quale Valore Residuo del gestore uscente, unicamente il valore corrispondente della RAB residua (investimenti non ancora riconosciuti in tariffa), rinviando valutazioni sui conguagli regolatori a eventuali modifiche/integrazioni apportate da ARERA.
In data 30 settembre 2022 si è concretizzato il passaggio di gestione del Comune di Campagnano di Roma da Acea Molise ad Acea Ato2, e la Società, per non perdere il diritto al riconoscimento dei conguagli regolatori, ha invitato le parti interessate (AATO1 Lazio Nord-Viterbo e Comune di Campagnano) ad avviare in tempi brevi l’istruttoria necessaria all’approvazione dell’aggiornamento tariffario per le annualità 2022-2023 e dei provvedimenti di competenza correlati al fine della loro tempestiva trasmissione alla STO AATO2 Roma e ad ARERA e definizione del Valore Residuo, inclusivo dei Conguagli, di Acea Molise in qualità di gestore uscente.
Comune di Valmontone: il Contratto di gestione del Depuratore Kennedy di Valmontone è scaduto naturalmente a fine aprile 2022, ma le parti si sono accordate per una proroga di tre mesi, al fine di consentire alla Società di completare le ultime attività di competenza in materia di smaltimento rifiuti. In data 29 aprile 2022 è stato sottoscritto tra Acea Molise e il Comune di Valmontone uno specifico Disciplinare Tecnico per regolamentare i reciproci rapporti tecnico/economici nel corso dei tre mesi di proroga. Ultimate le operazioni di manutenzione concordate, la gestione del Depuratore Kennedy è stato riconsegnato al Comune di Valmontone (RM) in data 31 luglio 2022 con contestuale conclusione definitiva degli obblighi contrattuali.
GORI
La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale “Sarnese-Vesuviano” della Regione Campania (che ricomprende 59 Comuni della Provincia di Napoli e 17 Comuni della Provincia di Salerno), per un totale di 76 Comuni (tuttavia, i Comuni di Calvanico e Roccapiemonte in Provincia di Salerno stanno provvedendo alla gestione in economia dei servizi idrici, non avendo ancora assicurato l’avvio della gestione del SII da parte della società). L’affidamento della predetta gestione del SII di durata trentennale e decorrente dal 1° ottobre 2002 (e scadenza nel 2032), è stata perfezionato con la stipula di apposita convenzione con l’autorità concedente Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (oggi sostituito dall’Ente Idrico Campano di cui alla citata Legge Regione Campania 15/2015) in data 30 settembre 2002.
L’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania, costituito ai sensi della LR 15/2015, ha una superficie di circa 900 kmq e una popolazione di circa 1.411.416 di abitanti. (ultimo dato Istat anno 2020).
La rete idrica attualmente gestita si sviluppa per una lunghezza complessiva di 5.227 km e si articola in una rete di adduzione primaria che si estende per 867 km e in una rete di distribuzione di circa 4.360 km, mentre la rete fognaria si estende per circa 2.697 km.
Per quanto riguarda gli impianti, GORI a oggi gestisce n. 13 sorgenti, n. 114 pozzi, n. 201 serbatoi, n. 118 sollevamenti idrici, n. 201 sollevamenti fognari e n. 12 impianti di depurazione.
Accordo operativo tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e GORI
In data 8 novembre 2018 è stato stipulato un Accordo Operativo tra la Regione Campania, l’Ente Idrico Campano e GORI (“Accordo Operativo”) finalizzato alla completa attuazione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano in un quadro di equilibrio economico-finanziario della gestione per la sua intera durata residua. Per effetto dell’Accordo Operativo:
- sono state trasferite al gestore GORI in concessione e secondo le previsioni della vigente Convenzione di Gestione del SII dell’ATO, le “Opere Regionali” (cioè, alcune rilevanti infrastrutture del SII ricadenti nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, gestite per lungo periodo dalla Regione Campania e da quest’ultima trasferite al gestore GORI nel periodo tra il 2019 e il 2021);
- in data 18 luglio 2019 è stato sottoscritto un contratto di finanziamento a lungo termine con un pool di banche con periodo di disponibilità di 4 anni, durata decennale e scadenza finale per il rimborso al 31 dicembre 2029; e
- al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione del SII dell’ATO e la bancabilità del progetto, sono stati sottoscritti tra GORI e la Regione Campania due atti aggiuntivi all’Accordo Operativo e, precisamente:
1. l'“Atto Aggiuntivo n. 1” del 20 novembre 2020 con cui è stato disposto lo slittamento delle rate dei piani di rientro del debito maturato da GORI verso la Regione per forniture di “acqua all’ingrosso” e del servizio di “collettamento e depurazione delle Acque reflue”, con un riscadenzamento delle rate in scadenza nel 2025 (pari a € 1,7 milioni), nel 2026 (pari a € 3,5 milioni) e nel 2027 (pari a € 6,7 milioni), rispettivamente al 2029, 2030 e 2031;
2. l'“Atto Aggiuntivo n. 2” del 10 agosto 2022, con il quale è stato stabilito il rinvio al 2030 del pagamento delle rate del medesimo piano di rientro per € 103,0 milioni.
È necessario specificare che si è pervenuti alla stipula dell'“Atto Aggiuntivo n. 1” e dell'“Atto Aggiuntivo n. 2” in considerazione delle criticità socio-economiche dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19 e agli eccezionali aumenti dei prezzi di acquisto di materiali da costruzione e dei prodotti energetici che incidono notevolmente anche sul fabbisogno finanziario degli operatori del settore dei servizi idrici.
Conferma schema regolatorio 2012-2015 - Definizione partite pregresse ante 2012 - Aggiornamento schema regolatorio per il biennio 2022-2023
In data 10 agosto 2022, il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano (“EIC”) ha definitivamente approvato con la deliberazione n. 36/2022, l’aggiornamento biennale dello schema regolatorio per il biennio 2022-2023 per il gestore GORI, secondo i criteri definiti dall’Autorità con delibera 580/2019/R/idr, come integrata dalla 639/2021/R/idr e dalla 229/2022/R/idr; in data 5 ottobre 2022, gli uffici dell’EIC hanno poi trasmesso all’ARERA l’aggiornamento dello schema regolatorio tramite la procedura informatica.
L’aggiornamento dello schema regolatorio approvato dall’EIC per il biennio 2022-2023 ha previsto un incremento del theta pari a “2.4” per l’annualità 2022 e un theta pari a “1” per il 2023, confermando quindi per entrambe le annualità i valori degli incrementi tariffari definiti con la precedente delibera del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico n. 35/2021 con il quale era stato approvato lo schema regolatorio per il quadriennio 2020-2023 ex delibera 580/2019/R/idr di ARERA; tale aggiornamento tariffario ha recepito anche i provvedimenti assunti contestualmente dall’Ente Idrico Campano in relazione alle "Partite pregresse" (riesaminate e rideterminate ai sensi della deliberazione del comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano n. 35 del 10 agosto 2022) e all’"aggiornamento tariffario" sottoposto a procedura di riesame da parte dell’ARERA ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 (specificamente, si fa riferimento alla deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano n. 34 del 10 agosto 2022), come di seguito meglio rappresentato, nonché ha tenuto conto delle previsioni degli atti aggiuntivi all’Accordo Operativo (i.e. “atto aggiuntivo n. 1” e “atto aggiuntivo n. 2”). In particolare, in relazione alla citata deliberazione del Comitato Esecutivo n. 34 del 10 agosto 2022 avente ad oggetto “Sentenza del Consiglio di Stato 5309/2021. Deliberazione ARERA 247/2022/R/idr. Determinazioni in merito alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI SpA, per gli anni 2012 e 2013. Deliberazione Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano n. 6 del 2 agosto 2022”, si fa presente che, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021, era previsto che l’ARERA avesse provveduto a rinnovare l’istruttoria sottesa alle determinazioni tariffarie approvate dalla medesima Autorità con la deliberazione 104/2016/R/idr recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2, delle predisposizioni tariffarie relative all’Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano per il periodo 2012-2015”. Conseguentemente, con la deliberazione n. 373/2021/R/idr del 7 settembre 2021 (e successive altre deliberazioni in merito al termine di ultimazione e alle modalità) ha avviato il procedimento per la rinnovazione della predetta istruttoria e con successive altre deliberazioni ha prorogato il termine di ultimazione e dato istruzioni sulle modalità di attuazione delle attività richieste all’EIC e agli altri soggetti interessati. Pertanto, come anticipato, con la su citata deliberazione n. 34 del 10 agosto 2022, il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano ha accertato la ricorrenza delle condizioni (vigenza e attuazione del Piano d’ambito) per la conferma di quanto approvato dall’allora operativo Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano con la deliberazione n. 17/2013 di approvazione, relativamente a ciascuna delle annualità 2012 e 2013 della GORI, dei moltiplicatori tariffari (theta) nella misura del 6,5% e del Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG) per gli anni 2012 e 2013. Conseguentemente ARERA, con deliberazione 457/2022/R/idr “Conclusione del procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato”, ha definito il procedimento avviato con la delibera 373/2021/R/idr sulla base delle nuove informazioni, dei dati e degli atti prodotti dall’Ente Idrico Campano e confermato la decisione tariffaria assunta con deliberazione 104/2016/R/idr e, quindi, confermando i valori del moltiplicatore theta e la quantificazione dei conguagli.
Inoltre, il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico, con la deliberazione n. 35 del 10 agosto 2022, ha approvato definitivamente le partite pregresse ante 2012 nella misura di complessivi € 115.000.000; più specificamente, è stata confermata la correttezza del calcolo delle Partite Pregresse ante 2012 approvate dall’allora Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano nella misura di € 122.495.027, poi ridotte a € 115.000.000 per effetto “… dei benefìci economico-finanziari che potranno derivare dall’Atto Aggiuntivo n. 2 nonché degli ulteriori eventuali benefici economici derivanti dai possibili efficientamenti della gestione del SII nel restante periodo con scadenza al 2032”. A tale proposito, si rappresenta infatti che, come sopra anticipato, con l'“Atto Aggiuntivo n. 2” e, ancora prima, con l'“Atto Aggiuntivo n. 1”, la Regione Campania e la GORI hanno parzialmente modificato il piano di rientro del debito di GORI verso la Regione stabilito con l’Accordo Operativo, rinviando al 2030 il pagamento di rate per € 103 milioni.
In tal modo si è voluto preservare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’Accordo Operativo e, cioè, che: i) siano realizzati gli investimenti necessari programmati, ii) sia garantito l’equilibrio economico-finanziario del gestore del servizio idrico integrato, iii) sia assicurata e mantenuta la bancabilità del progetto.
I ricavi al 31 dicembre 2022, che ammontano complessivamente a € 254,0 milioni, sono stati determinati sulla base dello schema regolatorio approvato dall’Ente Idrico Campano con la delibera 36/2022, in adempimento alla delibera ARERA 580/2019/R/idr, successivamente integrata dalla delibera ARERA 639/2021, con la quale l’Autorità ha definito i criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato.
La verifica dei parametri per l’individuazione del quadrante regolatorio e la presenza di OPnew relativi ai cambiamenti sistematici delle attività del gestore in “presenza di fornitura di un nuovo servizio (per es. depurazione o fognatura per un operatore la cui gestione precedentemente limitata al servizio di acquedotto, ovvero, in altri casi, in presenza di integrazione della filiera a monte)” ai sensi degli art. 18.2, 18.3 lettera c) e 18.4 dell’Allegato A alla delibera ARERA 580/2019/R/idr ss.mm. e ii., hanno determinato il collocamento nel VI quadrante regolatorio, tuttavia, l’Ente Idrico Campano, al fine di garantire la sostenibilità sociale della tariffa, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione del SII, ha deliberato incrementi tariffari inferiori rispetto al limite massimo applicabile riconosciuto dal metodo regolatorio MTI-3.
Si evidenzia inoltre che, per la valorizzazione del VRG al 31 dicembre 2022, la componente di vincolo relativamente al bonus idrico integrativo Opsocial di competenza dell’anno 2022 è stata posta pari a zero in quanto, pur essendo stata riconosciuta nell’ambito dello schema regolatorio approvato dall’EIC, di fatto manca un atto deliberativo specifico, mentre è stata considerata, nel computo del Vincolo, la componente Opsocial relativa alle annualità 2020 e 2021 (non iscritte nei bilanci di competenza), così come deliberato dal Consiglio di Distretto dell’Ente Idrico Campano con delibera n. 2 del 05 maggio 2022, con la quale ha approvato i criteri per l’assegnazione del bonus idrico integrativo per il biennio 2020-2021.
Sono state altresì considerate le componenti puramente regolatoria COfanghi e COEE.
Le componenti Opexqc e Opexqt sono state valorizzate nella misura di quanto richiesto nelle relative istanze di riconoscimento costi, ovvero nel limite di quanto rendicontato nel 2019.
È stata inoltre valorizzata la componente relativa al Fattore correttivo dei conguagli di cui al comma 27-bis.2 MTI-3 con applicazione del tasso di rendimento delle immobilizzazioni Kd ai conguagli riconosciuti per le annualità 2012 e 2013.
Gli OPnew portati in computo sono stati quantificati in continuità con quanto fatto negli esercizi precedenti, e pertanto trovano copertura in vincolo, per il princìpio del full cost recovery, i costi effettivamente sostenuti sugli impianti trasferiti al 31 dicembre 2022, come desumibili dalle fonti contabili.
Al 31 dicembre 2022 le Opere trasferite in capo al Gestore sono: Centrale idrica di Mercato Palazzo con trasferimento avvenuto a ottobre 2016, le Centrali idriche di Boscotrecase e Cercola con trasferimento avvenuto a marzo del 2018, le Centrali idriche relative all’Area Nolana con trasferimento avvenuto a settembre 2018, le Centrali idriche di Campitelli e Boccia a Mauro per il completamento dell’Area Vesuviana con trasferimento avvenuto a dicembre 2018, il Campo Pozzi di Angri con trasferimento avvenuto a febbraio 2019, l’impianto di depurazione dell’Area Nolana con trasferimento avvenuto a marzo 2019, il completamento dell’Area Sarnese con trasferimento avvenuto ad aprile 2019, l’impianto di depurazione Medio Sarno 2 con trasferimento avvenuto a luglio 2019, i trasferimenti relativi all’impianto di depurazione Medio Sarno 3 e all’Area idrica Penisola Sorrentina avvenuti a dicembre 2019, il trasferimento dell’impianto di depurazione Foce Sarno avvenuto a dicembre 2020, e infine il trasferimento dell’impianto di depurazione Alto Sarno avvenuto a gennaio 2021.
I costi operativi endogeni Opexend sono stati definiti secondo quanto stabilito all’art. 17.1 dell’Allegato A alla delibera ARERA 580/2019/R/idr e ss.mm. e ii. dove sono state introdotte misure volte a incentivare comportamenti efficienti da parte dei gestori; a tal fine, il calcolo del livello pro capite del costo operativo sostenuto da GORI nell’anno 2016 ha posizionato GORI nella Classe B1 della matrice regolatoria di cui all’art. 17.1 della delibera ARERA 580/2019/R/idr, mentre il costo operativo stimato, calcolato secondo il modello statistico di cui all’art. 17.2 dell’Allegato A alla delibera ARERA e trasformato in termini pro capite, ha collocato il gestore nel Cluster A della matrice regolatoria. Pertanto, GORI si è posizionata nel quadrante n. 4 della matrice regolatoria. Gli Opexend così definiti, adeguati del coefficiente inflativo previsto dall’Autorità nell’ambito dell’aggiornamento biennale regolatorio 2022-2023, sono pari a € 74,8 milioni.
Il VRG è stato inoltre, aggiornato ai sensi dell’art. 27.1 dell’Allegato A della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr e ss.mm.ii. il quale prevede, infatti, che, ai fini della determinazione del VRG per il periodo regolatorio 2020-2023, alcune voci di costo (costo dell’energia elettrica, saldo conguagli e penalizzazioni, contributo Autorità, costo delle forniture all’ingrosso, costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali) siano oggetto di valutazione a consuntivo, come componenti a conguaglio (Rc), relativa all’anno (a-2).
Per quanto concerne il computo in Vincolo dei costi per i servizi di acqua all’ingrosso dalla Regione Campania al 31 dicembre 2022, è stata considerata la tariffa approvata dall’EIC con delibera n. 7 del 26 febbraio 2021 che determina lo schema regolatorio 2020-2023 per la Proposta Tariffa Acqua all’ingrosso per il gestore “Regione Campania”, e pari a 0,20452 €/m3, con l’applicazione, per l’anno 2022, di un theta pari a 1,060 (incremento pari al 6%).
Il costo di competenza al 31 dicembre 2022 a valere sui COws relativi alle forniture idriche regionali, secondo il princìpio del full cost recovery, è pari a circa € 6,9 milioni, iscritto per pari importo in VRG e nei costi di competenza.
Per quanto attiene ai COws del servizio di collettamento e depurazione, sono stati determinati, anche in tal caso, partendo dalla quantificazione dei costi riconosciuti che, per la determinazione dei costi di competenza al 31 dicembre 2022 secondo il princìpio del full cost recovery, risultano pari a circa € 7,4 milioni, in ragione della tariffa per servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, pari a 0,310422 €/m3, (applicazione delibera ARERA 338/2015/R/idr alle tariffe regionali per servizi all’ingrosso, riconosciuta dalle Parti nell’ambito del Verbale di riunione del 4 marzo 2016 fra Regione Campania, Ente d’Ambito e GORI), applicandola ai volumi di depurazione trattati dagli impianti regionali. Inoltre, sempre in riferimento al servizio di collettamento e depurazione, sono state operate delle rettifiche in relazione a decrementi di costo relative agli anni precedenti per un valore complessivo pari a e -€ 2 milioni.
Infine, va evidenziato che il Governo, con una serie di decreti legge, da ultimo il DL 144/2022, così detto “Decreto Aiuti ter”, ha introdotto una serie di misure a sostegno delle imprese per far fronte alla crisi energetica legata agli incrementi di costo.
Tra le misure introdotte dalle azioni del Governo, è prevista l’istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica che, nel caso delle imprese non energivore (fattispecie nella quale rimarrano i Gestori del Servizio Idrico Integrato) è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, qualora il prezzo della stessa nel terzo trimestre 2022 sia stato superiore di oltre il 30% rispetto al terzo trimestre 2019.
La quantificazione del credito di imposta, calcolato su fatture effettivamente sostenute di competenza aprile-novembre, è pari a circa € 9,2 milioni, ed è stata iscritta, al 31 dicembre 2022, nella voce “Altri ricavi” del conto economico.
Nel VRG di competenza al 31 dicembre 2022, al fine di evitare una doppia copertura del costo di energia elettrica, si è tenuto conto della quantificazione del credito d’imposta attraverso una rettifica di ricavo (VRG) di pari importo (-€ 9,2 milioni) allocata nella voce “Eventi eccezionali”.
Si rappresenta inoltre che ARERA, in data 13 ottobre 2022, con deliberazione n. 495/2022/R/idr “Riapertura dei termini per l’anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell’energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato” ha previsto una seconda finestra temporale entro la quale gli Enti di governo dell’ambito - su richiesta del pertinente gestore - possano formulare motivata istanza alla CSEA (entro il 30 novembre 2022) per l’attivazione di forme di anticipazione finanziaria, introdotte con la deliberazione 229/2022/R/idr, connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica. Ricorrendone i presupposti, GORI ha presentato in data 8 novembre 2022 all’Ente Idrico Campano richiesta di formulare istanza alla CSEA per un valore dell’anticipazione finanziaria pari € 11.842.336,80 (ovvero nella misura massima, pari a 0,35 x COEE 2022).
Sulla base della richiesta presentata da GORI, il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano, con deliberazione n. 76 del 29 novembre 2022, ha stabilito di presentare istanza a CSEA per l’attivazione delle forme di anticipazione finanziaria, introdotte dalla deliberazione ARERA 229/2022/R/idr, connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica per il Gestore GORI SpA; in data 30 novembre 2022, l’Ente Idrico Campano ha trasmesso alla CSEA l’Istanza di Anticipazione Finanziaria per il gestore GORI SpA, nella misura richiesta dal Gestore e pari a € 11.842.336,80. Come previsto dalla delibera n. 495/2022/R/idr, l’anticipazione è stata erogata da CSEA entro il 31 dicembre 2022 e precisamente in data 27 dicembre 2022 e il Gestore dovrà provvedere “alla restituzione alla CSEA delle somme anticipate mediante due rate di pari importo (in relazione alla quota capitale) con scadenza rispettivamente 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024. Le rate sono maggiorate degli interessi applicati al capitale residuo e calcolati sulla base del tasso di interesse applicato, pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere”.
Causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato incardinata con ricorso presentato dai Comuni di Angri (SA), Casalnuovo di Napoli (NA), Roccapiemonte (SA), Roccarainola (NA) e Scisciano (NA), per la riforma della sentenza del TAR Lombardia, sede di Milano, n. 1619/2018 del 29 giugno 2018, con cui è stato respinto il ricorso per l’annullamento della deliberazione ARERA 104/2016/R/idr del 10 marzo 2016 di approvazione dello Schema Regolatorio 2012-2015 dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano
All’esito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5309 del 13 luglio 2021, ARERA ha rinnovato il procedimento amministrativo, provvedendo a un nuovo riesame e istruttoria in merito all’effettiva attuazione del Piano d’Ambito dopo il 2009 per la “quantificazione delle tariffe”, e adottando, come provvedimento conclusivo del procedimento, la deliberazione 457/2022/R/idr “Conclusione del procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato”, con cui ha confermato la decisione tariffaria assunta con deliberazione 104/2016/R/idr e, quindi, confermato i valori del moltiplicatore theta e la quantificazione dei conguagli.
Cause pendenti innanzi il TAR Campania, sede di Napoli, incardinate con ricorso presentato dai Comuni di Nocera Inferiore (SA), Roccapiemonte (SA), Roccarainola (NA), Casalnuovo di Napoli (NA), Scisciano (NA) e Lettere (NA), per l’annullamento delle deliberazioni del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 19/2016 del 08/08/2016 (con cui è stata approvata la predisposizione dello Schema Regolatorio 2016-2019 dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015/R/idr e ss. mm. ii.) e n. 39/2018 del 17/07/2018 (con cui è stato approvato l’aggiornamento di tale Schema Regolatorio)
I Comuni in epigrafe hanno impugnato innanzi al TAR Campania, sede di Napoli, la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 19/2016 del 8 agosto 2016 con cui è stato predisposto lo Schema Regolatorio 2016-2019 e la deliberazione del medesimo Commissario Straordinario n. 39/2018 del 17 luglio 2018 con cui è stato aggiornato il predetto Schema Regolatorio. Entrambi i giudizi avente ad oggetto la deliberazione 19/2016 (RG 5192/16) e la deliberazione n. 39/2018 (RG 4698/18), sono stati sospesi in attesa degli esiti del giudizio pendente in Consiglio di Stato e incardinato dai Comuni di Angri (SA), Roccapiemonte (SA), Roccarainola (NA), Casalnuovo di Napoli (NA) e Scisciano (NA), per la riforma della sentenza del TAR Lombardia, sede di Milano, n. 1619 del 29 giugno 2018 con cui è stata confermata la legittimità della deliberazione dell’ARERA 104/2016/R/idr di approvazione dello Schema Regolatorio 2012-2015 dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano. A tale riguardo, il TAR Campania, sede di Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022, ha preliminarmente riunito i giudizi e dichiarato improcedibili i ricorsi, essendo le gravate determinazioni assorbite e superate dai nuovi provvedimenti sopra illustrati, emanati in materia di regolazione tariffaria dall’EIC e dall’ARERA e dalla consequenziale necessità di rivalutare le tariffe relative al periodo oggetto di scrutinio (2016-2019).
Causa pendente innanzi al Consiglio di Stato su ricorso proposto da GORI per la riforma delle sentenze del TAR Campania, sede di Napoli, nn. 4846/2015, 4848/2015, 4849/2015 e 4850/2015 relativamente al riconoscimento delle partite pregresse ante 2012 per conguagli tariffari approvati dall’autorità concedente Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (dante causa dell’Ente Idrico Campano)
La Società ha provveduto ad addebitare all’utenza la componente tariffaria 2014 denominata “Recupero partite pregresse ante 2012”, in ossequio alle disposizioni di cui alla delibera del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 43 del 30 giugno 2014, come modificata e integrata dalla delibera n. 46 del 3 luglio 2014 (provvedimento tariffario a sua volta adottato ai sensi dell’articolo 31 dell’Allegato A della delibera n. 643/2013/R/idr dell’AEEGSI e sulla base delle delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 5 del 27 ottobre 2012). Diversi soggetti, tra i quali Comuni, associazioni e utenti, hanno proposto azioni giudiziarie per chiedere, in sede amministrativa, l’annullamento, previa sospensiva, delle delibere in questione, mentre in sede civile è stato richiesto l’annullamento delle fatture contenenti l’importo dei conguagli. In particolare, si segnala che sono stati promossi n. 7 ricorsi innanzi al TAR Campania, sede di Napoli e n. 4 ricorsi straordinari innanzi al Capo dello Stato. Inoltre, l’Associazione Federconsumatori Campania ha impugnato la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 14 del 29 giugno 2015 nonché il Comune di Angri e altri 11 Comuni dell’ATO3 hanno impugnato con motivi aggiunti la deliberazione del Commissario n. 15 del 30 giugno 2015. La I sezione del TAR Campania - Napoli, in data 15 ottobre 2015, ha emesso le sentenze nn. 4846/2015, 4848/2015, 4849/2015 e 4850/2015, in accoglimento dei ricorsi presentati dall’Associazione Federconsumatori Campania e dai Comuni di Angri, Casalnuovo di Napoli e Nocera Inferiore, ha dichiarato nulle le deliberazioni commissariali n. 43 del 30 giugno 2014 e n. 46 del 3 luglio 2014 relativamente alla determinazione e approvazione dei conguagli tariffari per il periodo 2003-2011 e alla modalità di riscossione. In particolare, il TAR ha ritenuto che tali deliberazioni siano state adottate in difetto assoluto di attribuzione, atteso che il Commissario straordinario, a far data dal 21 luglio 2013 (e, cioè, sei mesi successivi alla sua nomina avvenuta il 21 gennaio 2013), sarebbe decaduto e, quindi, da detta data non avrebbe più avuto i poteri. Il TAR non è quindi entrato nel merito della legittimità o meno dei conguagli tariffari, ma si è limitato a rilevare la carenza di poteri del Commissario con la conseguente nullità degli atti posti in essere dopo il 21 luglio 2015, sulla base di una interpretazione delle norme non condivisibile per l’Ente d’Ambito e GORI. In ogni caso, con la nuova LR n. 15 del 2 dicembre 2015, è stato superato ogni dubbio interpretativo, in considerazione del fatto che l’art. 21, comma 9, ha chiarito - anche ai fini dell’interpretazione autentica delle norme oggetto della pronuncia del TAR - che: “i poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d’Ambito e per l’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 137 della LR 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Peraltro, al comma 9-bis del citato art. 21 è stato stabilito che “In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d’Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente”: in altre parole, accertati per effetto del comma 9 dell’art. 21 i poteri del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ad aver adottato legittimamente i provvedimenti in materia di conguagli tariffari, è stato comunque previsto che per detti conguagli tariffari l’Ente Idrico Campano, quale nuova autorità concedente/regolatrice e avente causa del Commissario Straordinario, debba assumere nuove e definitive determinazioni. Peraltro, come sopra già rappresentato, il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano, in data 10 agosto 2022, ha approvato la deliberazione n. 35 con la quale sono state definitivamente approvare le partite pregresse ante 2012 nella misura complessiva di € 115.000.000. In ragione di tale ultima circostanza e del fatto che l’ARERA, con deliberazione 457/2022/R/idr ha confermato la decisione tariffaria assunta con deliberazione 104/2016/R/idr (e, quindi, confermando i valori del moltiplicatore theta e la quantificazione dei conguagli), il Consiglio di Stato ha fissato, su istanza di GORI, le udienze di discussione del merito al 28 marzo 2023.
Infine, si informa che con riferimento al PNRR sono state sviluppate e candidate a finanziamento n. 3 proposte progettuali che riguardano l’area di Nocera Superiore e Scafati; con Decreto Ministeriale è stata approvata la graduatoria definitiva delle Proposte ammesse a finanziamento, per la quale due delle tre proposte candidate sono state ritenute ammissibili e finanziabili. Con riferimento all’area Nolana sono stati candidati sui finanziamenti a valere su PNRR fognatura e depurazione cinque interventi del Protocollo Sarno.
Gesesa
Gesesa gestisce il Servizio Idrico Integrato in 22 Comuni della Provincia di Benevento per una popolazione complessiva residente servita di 117.593 abitanti distribuiti su un territorio di circa 710 km2 con una infrastruttura idrica di estensione pari a circa 1.547 km, una rete fognaria di 553 km e un numero di impianti gestiti pari a circa 332 unità. Le utenze complessive ammontano a 57.470, per le quali è stato stimato un consumo per l’anno 2022 di circa 7,7 milioni di metri cubi di acqua.
Il servizio di fognatura è fornito a circa l’80% degli utenti mentre quello di depurazione è fornito a circa il 40% degli utenti. La Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, in vigore dal 22 dicembre 2015, ha istituito l’EIC, Ente Idrico Campano, al quale “aderiscono obbligatoriamente tutti gli enti locali” presenti sul territorio regionale. I compiti dell’EIC possono riassumersi principalmente: i) nella scelta del modello gestionale, ii) nell’approvazione della proposta tariffaria del servizio idrico integrato, iii) nell’affidamento di tale servizio ai “terzi” soggetti gestori, sulla base delle indicazioni di ciascun consiglio di distretto iv) e nel relativo controllo su tali operazioni. Restano fermi gli eventuali poteri sostitutivi e la vigilanza sulle attività dell’EIC in capo alla Regione Campania.
Per conseguire una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità del servizio all’utenza il territorio dell’ATO regionale era ripartito in cinque Ambiti distrettuali, tra i quali quello “Calore-Irpino” nel quale rientravano tutte le gestioni della Provincia di Benevento. Con la delibera della Giunta Regionale n. 434 del 3 agosto 2022 la Giunta Regionale della Campania ha preso atto della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2022 del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano e ha modificato la composizione degli Ambiti Distrettuali dell’ATO Unico regionale suddividendo l’Ambito Distrettuale “Calore Irpino” nei due Ambiti distrettuali distinti “Irpino” e “Sannita”.
Il 5 ottobre 2022, con la nomina del Consiglio di Distretto, l’Ambito distrettuale entrava nel pieno delle sue funzioni e nella prima riunione del 25 ottobre 2022 procedeva alla “Scelta della forma di gestione ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. “b) della LR n. 15/2015” deliberando tra l’altro:
- che la gestione del SII nell’Ambito Distrettuale Sannita sia affidata a una società a capitale misto pubblico/privato, quale soluzione in grado di contemperare l’interesse dei Comuni con l’esigenza di disporre di capitali privati per la fase di start up del nuovo gestore e per la realizzazione degli interventi programmati, nonché del know-how di un operatore industriale che abbia già maturato una significativa esperienza nel settore del servizio idrico integrato;
- ai fini di cui al precedente punto di esprimere l’indirizzo che gli uffici dell’EIC procedano all’elaborazione degli atti di pianificazione del SII nell’ambito Distrettuale Sannita tenendo conto della volontà di questo Consiglio che la gestione unica del servizio sia affidata a una società a capitale misto pubblico privato, con riserva della relativa maggioranza in capo ai Comuni della Provincia di Benevento, riservando al socio privato da selezionare mediante gara a doppio oggetto, una quota di capitale sociale pari al max 49%, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 17 del DLgs n. 175/2016, riservando alla parte pubblica la maggioranza assoluta dell’azionariato.
L’EIC oggi ha in corso tutte le attività finalizzate alla predisposizione del bando di gara a doppio oggetto per l’individuazione del socio privato:
1. definizione del piano d’ambito del Distretto Sannita;
2. costituzione della società in house tra i Comuni della Provincia di Benevento che deterrà la maggioranza del Capitale Sociale della costituenda Società mista;
3. determinazione del valore di subentro (valore residuo degli investimenti + conguagli tariffari da fatturare) che il socio privato dovrà versare a Gesesa.
L’EIC dopo varie interlocuzioni ha indicato la fine di marzo quale data per il completamento delle attività di cui sopra e come termine per l’espletamento della conseguente gara l’anno 2023. Successivamente, saranno avviate tutte le attività di gara che porteranno all’individuazione del socio privato e alle attività conseguenziali per giungere all’affidamento del SII al nuovo gestore. L’EIC prevede che il tutto si perfezionerà entro l’esercizio 2023.
Riguardo all’approvazione delle proposte tariffarie in itinere si evidenzia che, nonostante le attività messe in campo dalla società, con Istanza all’ARERA per l’esercizio dei poteri sostitutivi e della conseguente diffida fatta dall’Autorità all’EIC di procedere agli adempimenti di competenza, l’Ente Idrico Campano non ha ancora provveduto all’approvazione delle proposte di aggiornamento biennale 2018-2019 e di aggiornamento del terzo periodo regolatorio 2020-2023. Nel corso dell’esercizio, inoltre, la Società ha redatto i consuntivi riferiti alle annualità 2020 e 2021 e il Programma degli Interventi per la predisposizione della proposta di revisione tariffaria con la definizione dei VRG e dei Theta degli anni 2022-2023, rivedendo la programmazione degli investimenti per gli anni 2020-2023 di cui alle delibere ARERA 580/2019/R/idr e 639/2021/R/idr. Tutta la documentazione prodotta è stata validata dall’EIC il 7 novembre 2022 e la proposta tariffaria 2022-2023 è in attesa di approvazione da parte dell’Ente Idrico Campano.
Per effetto di quanto sopra esposto, le poste di bilancio interessate, in particolare i ricavi e i connessi crediti verso la clientela, sono stati aggiornati e iscritti nel 2022, sulla base del nuovo Vincolo Ricavi del Gestore (“VRG”) previsto per il 2021 nel Tool di calcolo predisposto per l’aggiornamento biennale 2022-2023, in attesa dell’approvazione da parte degli Enti competenti.
In data 28 febbraio 2023 la società ha formalmente richiesto ad ARERA di esercitare i poteri sostitutivi per l’approvazione dell’aggiornamento tariffario 2022-23 diffidando l’EIC ad approvare lo schema regolatorio inviato.
In relazione al procedimento 231 a carico della società si evidenzia l’andamento del procedimento penale 5548/2016, del conseguente sequestro preventivo di n. 12 impianti di depurazione gestiti da Gesesa con la nomina di un Amministratore Giudiziario.
Sulla scia del procedimento sopra riportato, è stato poi avviato un procedimento autonomo che riguarda la posizione della società nei cui confronti si procede per l’ipotesi di alcuni reati previsti dal DLgs n. 231 del 2001.
In data 15 novembre 2021 è stato emesso dal GIP del Tribunale di Benevento un provvedimento di sequestro preventivo a carico della Gesesa, eseguito in data 29 novembre 2021, in quanto la Procura della Repubblica di Benevento ha contestato a Gesesa, a titolo di responsabilità ex DLgs n. 231 del 2001, tutti i reati naturalmente rientranti nel novero dei reati-presupposto di tale decreto legislativo, già contestati alle persone fisiche. Ciò posto, per quanto attiene al merito, sulla base del compendio accusatorio sopra sintetizzato, il GIP ha concesso il sequestro preventivo, richiesto da PM, della somma di € 78.210.529,00, a carico di Gesesa. Attesa l’infondatezza delle censure e l’abnormità della misura applicata Gesesa, per il tramite dei legali di fiducia, ha provveduto a impugnare il provvedimento di sequestro. In data 22 dicembre 2021 il Tribunale del Riesame di Benevento in accoglimento del ricorso presentato dalla società ha annullato integralmente il sequestro disposto dal GIP. Avverso il provvedimento di dissequestro non è stata proposta impugnativa e pertanto il disposto deciso con l’ordinanza è passato in giudicato.
In data 25 gennaio 2022 è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini a carico della Società e il 17 giugno 2022 è stato notificato alle persone fisiche e alla società, il provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio; la data dell’udienza preliminare inizialmente fissata per il giorno 23 gennaio 2023 è stata rinviata al 26 giugno 2023 per l’assenza del giudice titolare.
Tanto premesso, si precisa che la società, ai sensi dell’art. 17 del DLgs 231/2001, ha avviato un’attività di verifica tesa a rilevare eventuali profili di rischio e a identificare azioni di miglioramento che hanno consentito di allineare il sistema di controllo ai requisiti imposti dalla normativa. Siffatte azioni di miglioramento hanno, quindi, dato origine a un piano di azione finalizzato alla revisione e al rafforzamento del sistema di controllo interno.
In particolare, per ciò che concerne gli impianti sottoposti a sequestro preventivo, all’esito di un percorso virtuoso, durato oltre due anni, con un esborso complessivo da parte della Società di € 891.060,34, per l’attuazione degli interventi di riqualificazione richiesti dal suddetto Amministratore Giudiziario, è stata effettivamente portata a termine l’attività di riqualificazione funzionale degli impianti oggetto di sequestro.
All’esito delle predette attività, l’Amministratore Giudiziario, con apposita Relazione depositata presso la competente Procura, dava atto della conclusione con buon esito delle attività di rifunzionalizzazione degli impianti. Alla luce di tale relazione, l’Ufficio della Procura, con provvedimento del 9 settembre 2022, riteneva “cessate le esigenze che hanno dato luogo alla nomina dell’Amministrazione Giudiziaria per il funzionamento dei depuratori”, mentre non riteneva ancora integrati i presupposti per il dissequestro degli stessi,; con provvedimento del 14 settembre 2022, il GIP decideva di conseguenza, disponendo la cessazione dell’Amministrazione Giudiziaria e confermando la permanenza del sequestro con facoltà d’uso degli impianti di depurazione in capo a Gesesa. Trascorsi ormai più di quattro mesi dal provvedimento appena menzionato senza che si sia registrata alcuna criticità nella gestione dei predetti impianti, Gesesa si è determinata a rivolgere istanza di dissequestro degli impianti di depurazione oggetto di sequestro; l’istanza sarà presentata, al massimo, entro la fine del mese di febbraio.
Relativamente a eventuali rischi circa l’esito finale del procedimento gli Amministratori, anche sulla scorta del parere dei difensori incaricati, secondo i quali, allo stato, non è possibile formulare previsioni circa la durata, l’esito e il rischio potenziale per la Società derivanti dal completamento dell’iter giudiziale, ritengono che, per la fase in cui verte il procedimento, non è possibile effettuare una previsione circa le passività che potrebbero eventualmente derivare per la Società per effetto dell’evoluzione delle ulteriori fasi del citato procedimento.
Infine, con riferimento al procedimento sanzionatorio di cui al DSAI/26/2018/idr, l’Autorità lo scorso 21 giugno ha emesso la delibera 262/2022/S/idr - Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione della regolazione tariffaria del SII infliggendo una sanzione per complessivi € 83.700. La Società ha provveduto nel corso del 2022 al pagamento della sanzione.
Acque
In data 21 dicembre 2001 è stata sottoscritta la convenzione di gestione, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, avente inizialmente durata ventennale (la scadenza è ora fissata al 2031). Sulla base di tale convenzione il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il Servizio Idrico Integrato dell’ATO2 costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Dell’Ambito fanno parte 57 Comuni. A fronte dell’affidamento del servizio, Acque corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni comprensivo delle passività pregresse a carico delle gestioni preesistenti all’affidamento.
Il Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Toscana con deliberazione n. 6/2018 del 22 giugno 2018 avente ad oggetto “Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018-2019” ha modificato, a parità di moltiplicatori tariffari, la composizione delle tariffe 2016 e 2017 approvate con delibera AIT n. 32/2017 del 5 ottobre 2017 prevedendo ora una rimodulazione del recupero dei conguagli tariffari per circa € 9,7 milioni nel periodo 2022-2023. Con la stessa deliberazione il Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Toscana ha approvato la proposta tariffaria 2018-2019, l’aggiornamento del programma degli interventi, l’aggiornamento del piano economico finanziario e l’estensione della durata della concessione di affidamento del servizio dal precedente termine al 31 dicembre 2026 al nuovo termine al 31 dicembre 2031. In data 9 ottobre 2018 con deliberazione n. 502/2018/R/idr l’ARERA ha approvato la proposta tariffaria.
Il nuovo piano tariffario fino al termine della concessione al 31 dicembre 2031, rispetto al precedente piano con termine della concessione 31 dicembre 2026, contiene la previsione di maggiori investimenti in infrastrutture del servizio e incrementi tariffari più contenuti.
Si informa infine che, in data 24 gennaio 2019, con l’invio della documentazione prevista, con l’estinzione del precedente finanziamento e dei relativi contratti di hedging e con la stipula dei nuovi contratti di copertura del tasso di interesse, si sono verificate le condizioni sospensive e, pertanto, il nuovo contratto di finanziamento ha acquisito efficacia. Il nuovo finanziamento è stato stipulato con un pool di banche e prevede due linee di credito: i) Linea Term pari a € 200,0 milioni erogata in un unico utilizzo e con scadenza finale unica al 29 dicembre 2023 e, ii) Linea RCF pari a € 25,0 milioni erogabile in uno o più utilizzi entro il periodo di utilizzo e con scadenza finale il 29 dicembre 2023. Tale linea dovrà essere utilizzata esclusivamente per far fronte alle esigenze finanziarie della Società connesse alla propria ordinaria attività.
Contestualmente all’operazione di stipula dei nuovi contratti di finanziamento sono stati stipulati 6 nuovi contratti di copertura fluttuazione dei tassi di interesse. Tali nuovi contratti hanno previsto il pagamento con periodicità semestrale da parte della Società, a partire dal 24 gennaio 2019, di un tasso fisso alle controparti e, in corrispondenza, un pagamento da parte delle controparti ad Acque di un tasso variabile.
La predisposizione tariffaria 2020-2023 è stata approvata da ARERA in data 28 settembre 2021 con delibera n. 404/ 2021/R/idr. Sono stati inoltre approvati gli obiettivi dei macro-indicatori di qualità contrattuale e tecnica per l’anno 2020 e 2021 e i Valori del moltiplicatore tariffario per gli anni 2020-2023. È attualmente in corso l’invio dei dati propedeutici alla revisione biennale della tariffa.
Come noto, con la deliberazione 639/2021, ARERA ha rideterminato il WACC per le annualità 2022 e 2023.
A parità di investimenti, ciò determinerà una riduzione degli Oneri Finanziari e Fiscali riconosciuti e tale decremento viene parzialmente compensato dalla rivalutazione della RAB per effetto del deflatore.
Con deliberazione 26 aprile 2022 n. 183/2022/R/idr, sono stati pubblicati i risultati finali derivanti dall’applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del SII (RQTI) per le annualità 2018-2019. Alla Società sono stati riconosciuti premi pari a € 341 mila per il 2018 e € 382 mila per il 2019 per il macro-indicatore M1 che CSEA ha già provveduto a pagare in data 2 giugno 2022.
Inoltre, con deliberazione del CD n. 14/2022 del 25 novembre 2022 è stato approvato da AIT l’aggiornamento biennale della tariffa 2022 e 2023. Gli elementi principali della revisione sono:
- Tariffe: sono stati confermati theta precedentemente approvati per anni 2022 e 2023; leggero incremento dei theta per il periodo 2024-2031;
- Conguagli tariffari: aumento di circa € 8 milioni e leggermente anticipato il recupero degli stessi (entro il 2024 anziché entro il 2025);
- Piano degli Interventi 2020-2031: aumento di circa € 76 milioni netti (da € 800 milioni a € 875 milioni) e € 114 milioni lordi, per incremento interventi di manutenzione e sostituzione; parziale riprogrammazione interventi accordi quadro e adeguamenti per leggi regionali su infrazioni comunitarie, PNRR. Si segnala inoltre una riduzione da parte di AIT degli interventi in IT.
Per entrambe le annualità 2022 e 2023 è stata inserita la componente di anticipazione dell’energia elettrica OpexpEE.
In data 24 novembre 2022 è stata inviata all’EGA, che a sua volta l’ha presentata ad ARERA/CSEA, l’istanza per l’attivazione delle forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/idr, n. 639/2021/R/idr e 229/2022/R/idr. L’importo richiesto, pari all’importo massimo che Acque poteva richiedere, ammonta a € 5.055.080. In data 29 dicembre 2022 CSEA ha provveduto all’erogazione dell’anticipazione che dovrà essere restituita in due trance di uguale importo: la prima entro il 31 dicembre 2023 e la seconda entro il 31 dicembre 2024.
Si segnala che in relazione al costo medio definito per l’energia elettrica, la Società risulta aver acquistato a un costo medio inferiore alla soglia definita, avendo pertanto diritto al riconoscimento integrale del conguaglio.
In ultimo si segnala che a partire dal 1° gennaio 2022, Acque è subentrata ad Acque Toscane nella gestione del servizio idrico nei Comuni di Montecatini e Ponte Buggianese.
Publiacqua
In data 20 dicembre 2001 è stata sottoscritta la convenzione di gestione, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, avente durata ventennale. Sulla base di tale convenzione il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il servizio idrico integrato dell’ATO3 costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Dell’Ambito fanno parte 49 comuni, di cui 6 gestiti tramite contratti ereditati dalla precedente gestione di Fiorentinagas. A fronte dell’affidamento del servizio il Gestore corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni comprensivo delle passività pregresse a carico delle gestioni preesistenti all’affidamento.
L’Autorità Idrica Toscana in data 26 giugno 2020 ha approvato le tariffe per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) e ha prontamente inviato la proposta tariffaria all’ARERA. Sostanzialmente il Piano Economico Finanziario (PEF) regolatorio evidenzia un andamento tariffario, e di conseguenza un Valore dei Ricavi Garantiti (VRG), costante nel tempo con il solo riconoscimento dell’inflazione annua.
In data 16 febbraio 2021 l’ARERA con delibera n. 59/2021/R/idr ha approvato lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023 ai sensi della deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3”. Si rileva inoltre che in data 31 marzo 2021, successivamente alla delibera ARERA 59/2021 è stata firmata con l’AIT la convezione che sancisce l’allungamento della convezione al 31 dicembre 2024.
A seguito dell’avvio del processo di aggiornamento tariffario per il biennio 2022-2023, Publiacqua ha inviato tutti i dati all’AIT per l’approvazione della predisposizione tariffaria. L’Autorità Idrica Toscana nel corso del mese di febbraio ha provveduto all’approvazione della stessa.
Infine, si rileva che nel 4° trimestre del 2022 l’attività che si è svolta con l’Autorità Idrica Toscana (AIT) ha riguardato vari aspetti della regolazione. Publiacqua dopo aver trasmesso, nel mese di maggio, la proposta di Addendum al Regolamento Unico, con gli schemi tecnici e i prezzi per le prestazioni, ha avviato un confronto con l’AIT, che ha portato, come detto in precedenza, all’approvazione delle tariffe per il biennio 2022-2023.
Acquedotto del Fiora
Sulla base della convenzione di gestione, sottoscritta il 28 dicembre 2001, il Gestore (Acquedotto del Fiora) ha ricevuto in affidamento in via esclusiva il servizio idrico integrato dell’ATO6 costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La convenzione di gestione ha una durata originaria di venticinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2002 e nel corso del 2020 prorogata fino al 2031.
Riguardo ai provvedimenti in materia di interesse per AdF, sulla base di quanto previsto dalla sopra citata delibera ARERA, in data 14 dicembre 2022 l’Ente di Governo d’Ambito toscano (AIT), sulla base dei dati consuntivi raccolti riferiti alle annualità 2020 e 2021 e del Piano degli Investimenti, ha approvato la proposta di revisione tariffaria fissando i VRG e i Theta degli anni 2022-2023 e ridisegnando anche l’intero profilo tariffario (PEF) fino a fine concessione SII (deliberazione Consiglio Direttivo dell’AIT n. 17/2022 del 14 dicembre 2022). Tale proposta tariffaria è stata trasmessa ad ARERA per la ratifica finale.
I ricavi e il VRG iscritto nel bilancio 2022 si basano sulla sopra citata delibera AIT, attualmente in fase di verifica e validazione da parte di ARERA per la ratifica finale.
Umbra Acque
In data 26 novembre 2007 Acea si è aggiudicata definitivamente la gara indetta dall’Autorità d’Ambito dell’ATO1 Perugia per la scelta del socio privato industriale di minoranza di Umbra Acque SpA (scadenza della concessione originariamente fissata al 31 dicembre 2027 e a seguito dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI con delibera 10 del 30 ottobre 2020 estesa al 31 dicembre 2031). L’ingresso nel capitale della società (con il 40% delle azioni) è avvenuto con decorrenza 1° gennaio 2008. La Società esercita la sua attività su tutti i 38 Comuni costituenti gli ATO1 e 2.
Alla data del 31 dicembre 2022 la tariffa applicata agli utenti è quella determinata sulla base del Metodo Tariffario Idrico 3 (MTI-3), a fronte della delibera n. 36/2021/R/idr del 2 febbraio 2021 con cui l’ARERA ha approvato la predisposizione della manovra tariffaria 2020-2023 precedentemente approvata dall’Assemblea dei Sindaci dell’AURI con delibera n. 10 del 30 ottobre 2020, che prevede per l’anno 2022 un theta di 1,105 e un incremento del 5,24% rispetto al 2021, anche per effetto della fatturazione dei conguagli VRG relativi all’anno 2018. Tale incremento per il 2022 è stato confermato con la delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI con delibera n. 10 del 25 ottobre 2022 per l’“Aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023” e successivamente con delibera dell’ARERA n. 63/2023/R/idr del 21 febbraio 2023. La tariffa media €/m3 è pari a € 3,08 circa al 31 dicembre 2022. Il numero delle utenze servite è pari a circa 236 mila unità (+0,5% rispetto al 31 dicembre 2021). Con riferimento ai volumi, in base alle stime eseguite, risultano distribuiti circa 28,2 milioni di m3 di acqua (in linea con i volumi del 2021). Non essendo, alla data di compilazione del presente consuntivo, ancora completate le operazioni di fatturazione, i metri cubi erogati di competenza ma non ancora fatturati sono stati stimati e il rateo di competenza determinato sulla base dei valori storici e valutazioni prospettiche.
Nella valutazione dei ricavi di competenza da VRG dell’esercizio 2022, la società ha previsto il conguaglio completo dei costi di energia elettrica sostenuti, in considerazione:
- dell’art. 1.1 lettera c) della delibera ARERA n. 229/2022/R/idr del 24 maggio 2022;
- della delibera ARERA 64/2023/R/idr del 23/02/2023 che nelle premesse conferma l’eventuale reiterazione di quanto disposto relativamente al 2021 dal comma 1.1, lett. c), della citata deliberazione 229/2022/R/idr;
- della presa d’atto dell’ARERA, con la delibera n. 63/2023/R/idr del 21 febbraio 2023 che ha approvato l'“Aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023”, dell’inserimento nel PEF Tariffario 2022/2031 della stima della componente di conguaglio relativa al 2022 e 2023 a copertura integrale dei maggiori costi sostenuti (circa € 50 milioni complessivi) e l’impegno dell’EGA a presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi di energia elettrica 2022/2023 nell’ambito della quantificazione della componente di conguaglio “costi (…) per il verificarsi di eventi eccezionali”.
È bene evidenziare che, con il Decreto direttoriale n. 1 del 10 gennaio 2023 della Direzione Generale per le Dighe del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, sono stati assegnati € 25 milioni al progetto Distrettualizzazione completa della rete di distribuzione con riduzione delle perdite nel territorio gestito da Umbra Acque del valore complessivo di € 52 milioni. L’attuazione di questo intervento è prevista nel periodo 2023-2025 e ha come obiettivo finale il raggiungimento di un valore di perdite globali del 30%.
In ultimo si segnala che la delibera ARERA n. 183/2022/idr/R ha riconosciuto alla Società un premio di € 1.532 mila per i risultati ottenuti nella Qualità Tecnica nel biennio 2018-2019. Il premio è stato incassato nel mese di giugno.
Si segnala che nell’esercizio 2022 la Società è stata chiamata a sostenere maggiori costi relativi a materie prime, in particolare energia elettrica, che ha raggiunto valori senza precedenti, e materiali per commesse di investimento e per attività di gestione. Tali incrementi hanno avuto un importante impatto negativo sulla liquidità della società, che, conseguentemente, ha dovuto fare fronte a un fabbisogno di cassa superiore alle previsioni. Nell’attivare tutte le azioni utili a garantire l’equilibrio economico e finanziario e la continuità aziendale, la società ha utilizzato tutti gli strumenti e le misure straordinarie messe a disposizione dal legislatore e dalle autorità, come il ricorso al fondo compensazione MIMS (istanze presentate per un valore complessivo di € 1.378 mila), l’anticipazione finanziaria del 35% del costo previsto nel Piano Tariffario vigente per l’anno 2022 da parte della CSEA pari a € 5.193 mila (rif. delibera ARERA n. 229/2022/R/idr) e i crediti di imposta sull’energia elettrica previsti dai Decreti Aiuti, acquisiti nel 2022 per complessivi € 3.042 mila e recuperati attraverso compensazione in F24 per il pagamento di contributi, tributi e IVA.
Geal
La Società gestisce il Servizio idrico Integrato nel Comune di Lucca in base alle Convenzioni di gestione con l’ente locale aventi scadenza naturale il 31 dicembre 2025 aggiornata nel corso del 2013 per tener conto del protocollo di intesa siglato con l’AIT il 29 novembre 2011 e nel 2016 ai sensi della delibera ARERA n. 656/2015.
Riguardo al quadriennio 2020-2023, le regole di definizione della tariffa sono state dapprima determinate dalla delibera ARERA n. 580 del 27 dicembre 2019. In attuazione di tale delibera, nel corso del 2020, sulla base dei dati forniti dalla Società, l’AIT ha proceduto ad approvare la predisposizione tariffaria con delibera 4 del 28 settembre 2020, confermata nei contenuti da ARERA con delibera n. 265 del 22 giugno 2021. Essa ha previsto un incremento tariffario del 6,2% per ciascuna delle annualità.
Relativamente all’aggiornamento biennale di tale piano, ARERA ha approvato i criteri di revisione con la delibera n. 639 del 30 dicembre 2021, i quali hanno previsto in particolare i) l’integrazione dei documenti di programmazione degli investimenti, tenendo conto di quelli in corso di approvazione nell’ambito del PNRR, ii) il ricalcolo di alcune componenti tariffarie in relazione all’esito di contenziosi sulle regole di determinazione delle tariffe degli anni precedenti, e iii) l’applicazione di un nuovo meccanismo previsionale che anticipa il riconoscimento in tariffa dei maggiori costi di energia elettrica prevedibili in base alla dinamica di mercato. In attuazione della delibera di cui sopra, la Società ha fornito ad AIT nei tempi richiesti tutti i dati necessari, ovvero i dati gestionali, i dati economici, i dati di investimento, e quelli inerenti la qualità commerciale e la qualità tecnica. AIT ha conseguentemente approvato la predisposizione tariffaria per GEAL con delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 31 maggio 2022, la quale ha confermato gli incrementi tariffari proposti.
Si è ancora in attesa che ARERA provveda all’approvazione degli atti di cui sopra, trasmessi da AIT a giugno 2022.
Si segnala che l’ARERA con delibera n. 183/2022/idr/R ha riconosciuto alla Società un premio di € 2.805 mila (quota Acea € 1.346 mila) già corrisposto per i risultati ottenuti nella Qualità Tecnica nel biennio 2018-2019.
Servizio Idrico Integrato Terni Scpa
L’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Umbria (ATO Umbria n. 2), ha affidato a SII Scpa dal 1° gennaio 2002, data di sottoscrizione della Convenzione per la durata di trenta anni, la gestione del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione, d’ora in avanti SII) nei 32 comuni della Provincia di Terni (oggi Sub-ambito n. 4 dell’AURI Umbria). L’Ambito di Terni ha un’estensione territoriale pari a 1.953 km2 con territorio collinare per il 93% e montuoso per il 7%. Con esclusione delle aree industriali di Terni e Narni, l’utilizzo del suolo è prevalentemente forestale e agricolo. La popolazione complessiva residente nel territorio servito ammonta a circa 220.000 abitanti. Gli utenti serviti sono circa 121 mila e la rete idrica si estende per 2.602 km.
In applicazione della delibera ARERA 639/2021 per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie la Società ha alimentato e trasmesso ad AURI la raccolta dati per gli anni 2020 e 2021 completate delle istanze per il riconoscimento delle componenti Rcarc, Opmis, Opsocial e Opexqc. Contestualmente ha prodotto quanto necessario per consentire ad AURI la possibilità di formulare motivata istanza alla CSEA per l’attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica secondo la delibera ARERA 229/2022. Con delibera n. 12 del 25 ottobre 2022 l’AURI ha approvato l’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023 prevedendo il completo recupero del maggior costo della fornitura di energia elettrica nel rispetto del cap all’incremento tariffario possibile. Questo attraverso il ricorso alla componente conguaglio “costi (…) per il verificarsi di eventi eccezionali” che riverbererà i suoi effetti tariffari a partire dal 2024. Per giungere a tale risultato SII ha predisposto e inviato all’EGA nel mese di ottobre il piano di efficientamento energetico redatto secondo le indicazioni della delibera ARERA 229/22. Grazie alla delibera ARERA 495/22 del 13 ottobre con cui l’Autorità ha disposto una seconda finestra temporale entro la quale gli Enti di governo dell’ambito – su richiesta del pertinente operatore - possano formulare motivata istanza alla CSEA per l’attivazione di forme di anticipazione finanziaria, introdotte con la deliberazione 229/2022/R/idr, connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica. AURI ha presentato la relativa istanza per l’erogazione dell’anticipazione finanziaria prevista nella misura del 35% del costo di energia elettrica in tariffa per l’anno 2022. In data 29 dicembre 2022 CSEA ha accreditato a favore della SII l’importo di € 2,5 milioni che dovrà essere rimborsato in due rate annuali (dicembre 2023 e dicembre 2024).
Nel corso del 2022 la Società ha modificato il Regolamento per il servizio di distribuzione di acqua potabile e la Carta del servizio per accogliere le novità della delibera ARERA 609/2021 riguardanti principalmente il trattamento delle perdite occulte rispetto alle procedure sinora adottate. Tale revisione è stata approvata dalla Consulta dei Consumatori nella riunione del 15 giugno 2022.
Si segnala infine che in data 25 ottobre 2022 l’AURI ha approvato l’aggiornamento biennale 2022-2023. A seguito di tale approvazione l’ARERA ha approvato l’aggiornamento biennale 2022-2023 con delibera 78/2023/R/idr del 28 febbraio 2023.
ASM Terni
In data 6 dicembre 2022 si è perfezionato il closing della prima fase dell’operazione di aggregazione con ASM Terni a esito della procedura a evidenza pubblica avviata dalla stessa ASM.
La Società opera direttamente o attraverso le sue partecipate nei settori del servizio idrico integrato, della produzione e distribuzione di energia elettrica, della distribuzione del gas e dell’ambiente. ASM Terni opera in RTI con il CNS (Consorzio Nazionale Servizi) nelle attività di raccolta e spazzamento.
Stato di avanzamento dell’iter di approvazione delle tariffe
Nel prospetto seguente viene rappresentata la situazione aggiornata dell’iter di approvazione delle predisposizioni tariffarie del SII per le società del Gruppo relative al periodo regolatorio 2016-2019, all’aggiornamento biennale tariffario 2018-2019, alla predisposizione tariffaria 2020-2023 nonché all’aggiornamento biennale 2022-2023.
Società | Status approvazione (fino al MTI2 “2016 – 2019”) | Status aggiornamento biennale (2018 – 2019) | Status approvazione MTI-3 2020-2023 | Status approvazione aggiornamento biennale 2022-2023 |
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ACEA Ato2 | In data 27 luglio 2016 l’EGA ha approvato la tariffa comprensiva del premio ex art. 32.1 lettera a) delibera664/2015/R/idr. Intervenuta approvazione da parte dell’ARERA con delibera 674/2016/R/idr con alcune variazioni rispetto alla proposta dell’EGA; confermato premio qualità. | La Conferenza dei Sindaci ha approvato l’aggiornamento tariffario in data 15 Ottobre 2018. L’ARERA ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019. in data 13 Novembre 2018 con delibera 572/2018/R/Idr La Conferenza dei Sindaci ha recepito le prescrizioni della delibera ARERA in data 10 dicembre 2018. | In data 27 novembre 2020, l’EGA ha approvato la tariffa del periodo regolatorio 2020-2023 con delibera n.6/2020L’ARERA ha approvato le tariffe 2020-2023 il 12 maggio 2021 con deliberazione 197/2021/R/IDR | A seguito di diffida del 18 ottobre 2022 da parte di ARERA, la conferenza dei Sindaci ha approvato le tariffe 2022 – 2023 il 30 novembre2022. L’approvazione da parte di ARERA è intervenuta con delibera 11/23 del 17 gennaio 2023 |
ACEA Ato5 | È stata presentata istanza tariffaria dal Gestore in data 30 Maggio 2016 con istanza di riconoscimento degli Opexqc. ARERA ha diffidato l’EGA in data 16 Novembre 2016 e l’EGA ha approvato la proposta tariffaria in data 13 Dicembre 2016 respingendo, tra l’altro, l’istanza di riconoscimento degli Opexqc. Si è in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA | La Conferenza dei Sindaci ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 in data 1° Agosto 2018. Non è ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’ARERA. | In data 14 dicembre 2020 il Gestore ha presentato istanza di aggiornamento tariffario ai sensi dell’articolo 5, comma 5.5, della deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR MTI-3 del 27 dicembre 2019.In data 10 Marzo 2021 la Conferenza dei Sindaci dell’AATO 5 con delibera n.1/2021 ha approvato la proposta tariffaria 2020-2023. Non è ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’ARERA.Il Gestore ha proposto ricorso avverso suddetta deliberazione al TAR, che ha rigettato detto ricorso. la Società ha proposto ricorso al Consiglio di Stato e trasmesso istanza di riequilibrio economico finanziario. | A seguito di diffida da parte di ARERA, intervenuta il 29 novembre 2022, l’EGA ha approvato la proposta tariffaria 2022-2023 in data 11 gennaio 2023. Non è ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’ARERA |
GORI | In data 1° Settembre 2016 il Commissario Straordinario dell’EGA ha approvato la tariffa con Opexqc a partire dal 2017. Si è in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. Con delibera 247 del 31 maggio 2022 ARERA ha ordinato ad EIC di assumere e trasmettere - entro 90 giorni - le specifiche determinazioni in merito alle predisposizioni tariffarie per gli anni 2012 e 2013. Il provvedimento contestualmente proroga al 30/09/2022 il termine di conclusione del procedimento, per la rinnovazione dell’istruttoria in contraddittorio sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016 (2012 – 2013 e 2014 – 2015) | In data 17 Luglio 2018 il Commissario Straordinario dell’EGA ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019. Non è ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’ARERA. | In data 18 dicembre 2020 il Gestore ha presentato istanza di aggiornamento tariffario ai sensi dell’articolo 5, comma 5.5, della deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR MTI-3 del 27 dicembre 2019.A seguito di diffida da parte di ARERA, l’EIC con delibera del 12 agosto 2021, ha approvato la proposta tariffaria 2020-2023. ARERA non ha ancora proceduto all’approvazione. | In data 10 agosto 2022 con delibera n.35 l’EIC ha approvato l’aggiornamento biennale 2022-2023 comprensivo delle partite pregresse ante 2012. Si è in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA |
Acque | In data 5 Ottobre 2017 l’AIT ha approvato la tariffa con riconoscimento degli Opexqc. Approvato dall’ARERA in data 9 Ottobre 2018 (nel contesto dell’approvazione dell’aggiornamento 2018-2019). | In data 22 Giugno 2018 il Consiglio Direttivo dell’AIT ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 e, contestualmente, anche l’istanza di estensione della durata dell’affidamento di 5 anni, ovvero sino al 31 Dicembre 2031. L’ARERA con delibera 502 del 9 Ottobre 2018 ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019. | In data 18 dicembre 2020 il Consiglio Direttivo AIT con deliberazione n.7 ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023L’approvazione ARERA è intervenuta con deliberazione 404/2021/R/idr del 28 settembre 2021. | L’AIT ha approvato l’aggiornamento biennale 2022 – 2023 il 25 novembre 2022. Si resta in attesa dell’approvazione di ARERA. |
Publiacqua | In data 5 Ottobre 2016 l’AIT ha approvato la tariffa con riconoscimento del premio ex art. 32.1 lettera a) delibera 664/2015/R/idr. In data 12 Ottobre 2017, con delibera 687/2017/R/idr, ARERA ha approvato gli specifici schemi regolatori per il periodo 2016-2019 proposti dall’AIT. | In data 7 Dicembre 2018 l’AIT ha provveduto ad approvare le tariffe 2018-2019 con l’allungamento della concessione di 3 anni. L’ARERA ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 l’aggiornamento biennale 2018-2019 con deliberazione 59/2021 del 16 febbraio 2021. | In data 26 giugno 2020 il Consiglio Direttivo AIT con deliberazione n.3 ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023L’ARERA ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 con deliberazione 59/2021 del 16 febbraio 2021. | Il Consiglio direttivo di AIT ha approvato il 22 febbraio 2023 l’aggiornamento biennale 2022 – 2023. Si resta in attesa dell’approvazione di ARERA. |
Acquedotto del Fiora | In data 5 ottobre 2016 l’AIT ha approvato la tariffa con riconoscimento degli Opexqc. In data 12 ottobre 2017,con delibera 687/2017/R/idr, ARERA ha approvato gli specifici schemi regolatori per il periodo 2016-2019 proposti dall’AIT. | Il Consiglio Direttivo dell’AIT ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 nella seduta del 27 Luglio 2018. Nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, il Consiglio Direttivo dell’AIT ha anche approvato l’istanza di allungamento della concessione al 31 dicembre 2031, presentata dalla Società ad aprile 2019 e approvata dal Consiglio Direttivo dell’AIT il 1° luglio 2019. E’ stata quindi presentata la proposta tariffaria aggiornata con la previsione di allungamento al 2031 che comunque ha confermato l’incremento tariffario (theta) ed il Vincolo ai Ricavi Garantiti (VRG) per le annualità 2018 e 2019 già approvati da AIT con la delibera di luglio 2018. L’ARERA ha provveduto ad approvare l’aggiornamento biennale (con una piccola rettifica sugli OpexQC riconosciuti) e l’allungamento della concessione con la Delibera 465 del 12 novembre 2019. | In data 26 novembre 2020 il Consiglio Direttivo AIT con deliberazione n.6 ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023L’ARERA ha approvato con deliberazione 84/2021/R/IDR del 2 marzo 2021 | L’AIT ha approvato l’aggiornamento biennale 2022 – 2023 il 14 dicembre 2022. Si resta in attesa dell’approvazione di ARERA. |
Geal | In data 22 Luglio 2016 l’AIT ha approvato la tariffa con riconoscimento degli Opexqc. In data 26 Ottobre 2017, con delibera 726/2017/R/idr, ARERA ha approvato gli specifici schemi regolatori per il periodo 2016-2019 proposti dall’AIT. | In data 12 Luglio 2018 l’ARERA ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 proposto dall’AIT. | In data 28 settembre 2020 il Consiglio Direttivo AIT con deliberazione n.4 ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023, aggiornata con delibera n. 13 e 14 del 30 dicembre 2020. ARERA ha approvato con deliberazione 265/2021/R/idr del 22 giugno 2021. | In data 31 maggio 2022 l’AIT con delibera 5 ha approvato la predisposizione tariffaria a valere per gli anni 2022 e 2023. Si resta in attesa di approvazione di ARERA |
Acea Molise | A seguito della Delibera 664/2015/R/idr, sia per il Comune di Campagnano di Roma (RM) che per il Comune di Termoli (CB), comuni dove Crea Gestioni svolge il SII, né l’Ente Concedente né l’Ente d’Ambito di riferimento hanno presentato alcuna proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019, La Società ha provveduto ad inoltrare in autonomia le proposte tariffarie. Si è oggi in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. | La Società ha provveduto ad inoltrare ai soggetti competenti/EGA i dati ai fini dell’aggiornamento tariffario 2018-2019.Per la gestione del SII nel Comune di Campagnano di Roma (RM) vista l’inerzia dei soggetti preposti, la Società ha provveduto a presentare ad inizio gennaio 2019, istanza all’ARERA per adeguamento tariffario 2018-2019 peraltro rivedendo anche la proposta 2016-2019. L’ARERA non si è ancora pronunciata né ha ancora proceduto alla diffida all’EGA e/o ai soggetti competenti.Per la gestione del SII nel Comune di Termoli (CB), la Giunta Comunale di Termoli con delibera del 17.12.2019 ha approvato l’adeguamento della Convenzione preesistente alla Convenzione tipo, ha prolungato la scadenza della stessa al 31 dicembre 2021, ed ha confermato l’incremento tariffario (theta) ed il Vincolo ai Ricavi Garantiti (VRG) per le annualità 2018 e 2019, peraltro rivedendo anche la proposta 2016-2019. Non è ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’ARERA. | Il Comune di Termoli ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 il 4 febbraio 2021. La stessa è stata trasmessa dall’EGAM il 4 marzo 2021.Per il Comune di Campagnano il Gestore ha inviato la predisposizione tariffaria ad ARERA il 30 marzo 2021 in accordo con le disposizioni di cui all’art. 5.5 della Delibera 580/2019/R/idr. | In corso di definizione con EGAM |
Gesesa | In data 29 Marzo 2017 l’AATO1 con deliberazione n. 8 del Commissario Straordinario ha approvato la predisposizione tariffaria per gli anni 2016-2019. Si è oggi in attesa dell’approvazione da parte dell’ARERA. | La Società ha trasmesso all’Ente d’Ambito la documentazione relativa alla revisione tariffaria 2018-2019 e a fine febbraio 2020 si è conclusa l’istruttoria da parte degli Uffici tecnici dell’EGA competente (EIC-Ente Idrico Campano). Non è ancora intervenuta l’approvazione definitiva da parte del Comitato Esecutivo dell’EIC. | In data 29 dicembre 2020 il Gestore ha presentato istanza di aggiornamento tariffario ai sensi dell’articolo 5, comma 5.5, della deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR MTI-3 del 27 dicembre 2019.L'EIC ha convocato il Consiglio di Distretto per il 22 luglio 2021 (verbale di chiusura delle attività di verifica verbale del 31/7/20) a seguito di diffida dell’ARERA pervenuta in data 2 luglio 2021. Nel febbraio 2022 è stato nominato un nuovo Consiglio di distretto che ancora non si è espresso sulle predisposizioni tariffarie | In corso di definizione con il Consiglio Direttivo dell’EIC |
Nuove Acque | In data 22 Giugno 2018 il Consiglio Direttivo dell’AIT ha approvato le tariffe | In data 16 Ottobre 2018 l’ARERA, con Delibera 520, ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019 proposto dall’AIT. | In data 27 novembre 2020 il Consiglio Direttivo AIT con deliberazione n.5 ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023ARERA ha approvato con deliberazione 220/2021/R/IDR del 25 maggio 2021 | È prevista l’approvazione da parte dell’AIT entro la fine del mese di novembre e successivamente quella del Consiglio Direttivo |
Umbra Acque | In data 30 Giugno 2016 l’EGA ha approvato la tariffa con riconoscimento degli Opexqc. Intervenuta approvazione da parte dell’ARERA con delibera 764/2016/R/idr del 15 Dicembre 2016. | L’Assemblea deIl’AURI, nella seduta del 27 Luglio 2018, ha approvato l’aggiornamento tariffario 2018-2019. L’ARERA ha provveduto ad approvare le tariffe 2018-2019 con delibera n. 489 del 27 Settembre 2018 | L’AURI ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 il 30 ottobre 2020 con delibera n.10L’ARERA ha approvato la stessa con deliberazione 36/2021 del 2 febbraio 2021 | In data 25 ottobre 2022 l’AURI ha approvato l’aggiornamento biennale 2022-2023. A seguito di tale approvazione ARERA ha approvato l’aggiornamento biennale 2022 – 2023 con delibera 63 del 21 Febbraio 2023 |
SII Terni S.c.a.p.a. | In data 29 aprile 2016 con delibera n. 20 l’AURI ha approvato il moltiplicatore tariffario per il quadriennio 2016-2019 e con la determina n. 57 ha approvato il conguaglio delle partite pregresse.L’ARERA ha approvato la predisposizione tariffaria 2016-2019 con deliberazione 290/2016 del 31 maggio 2016 | Con deliberazione del consiglio direttivo dell’AURI n. 64 del 28-12-2018 è stato approvato l’aggiornamento biennale 2018-2019.L’ARERA ha approvato con propria deliberazione del 20 settembre 2018 464/2018 l’aggiornamento biennale 2018-2019. | L’AURI ha approvato la predisposizione tariffaria 2020-2023 con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 30 ottobre 2020L’ARERA ha approvato con deliberazione 553/2020 del 15 dicembre 2020. | In data 25 ottobre 2022 l’AURI ha approvato l’aggiornamento biennale 2022-2023. A seguito di tale approvazione ARERA ha approvato l’aggiornamento biennale 2022 – 2023 con delibera 78 del 28 Febbraio 2023 |
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La tabella che segue indica, per ciascuna Società dell’Area Idrico, l’importo dei ricavi del 2022 valorizzati sulla base del nuovo Metodo Tariffario MTI–3. I dati sono comprensivi anche dei conguagli delle partite passanti e della componente Fo.NI. Si precisa inoltre che a seguito della pubblicazione della delibera 64/2023 relativa all’“Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” per il quadriennio 2024-2027 con riferimento ai costi per l’acquisto di energia elettrica registrati nel 2022 sarà prevista la possibilità di reiterare l’istanza motivata per il riconoscimento di tali costi anche per il 2022.
Società | Ricavi da SII (valori pro quota in € milioni) | FONI (valori pro quota in € milioni) |
---|---|---|
Acea Ato2 | 692,1 | FNI = 51,9AMMFoNI = 18,1 |
Acea Ato5 | 78,9 | AMMFoNI = 4,6 |
GORI | 254,4 | - |
Acque | 71,4 | FNI = 1,3AMMFoNI = 4,8 |
Publiacqua | 98,3 | AMMFoNI = 16,1 |
AdF | 113,5 | AMMFoNI = 13,1 |
Gesesa | 15,4 | - |
Nuove Acque | 8,8 | AMMFoNI = 1,6 |
Geal | 8,7 | AMMFoNI = 1,3 |
Acea Molise | 6,4 | - |
SII | 47,7 | - |
Umbra Acque | 40,6 | AMMFoNI = 1,7 |