Regolazione Elettrica
La Legge di Bilancio 2018, all’articolo 1, commi 4-10, ha introdotto la prescrizione biennale nei contratti di fornitura di energia elettrica prevedendo inizialmente che la stessa non potesse essere riconosciuta al cliente finale nel caso in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di misura fosse a questi imputabile. Il comma 295 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 ha rimosso tale fattispecie, prevedendo il riconoscimento della prescrizione biennale anche nei casi di accertata responsabilità del cliente, introducendo di fatto una responsabilità oggettiva in capo agli operatori della filiera elettrica e, in particolare, al distributore in qualità di esercente il servizio di misura, pur in assenza di responsabilità o inefficienza del suo operato. Con deliberazione 184/2020/R/com, l’ARERA ha recepito quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020 proprio con riferimento all’eliminazione dalle casistiche di esclusione della prescrizione biennale dei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di misura dell’energia derivi da accertata responsabilità del cliente finale. In data 27 luglio 2020 areti e Acea Energia hanno presentato ricorso al TAR per l’annullamento della delibera184/2020/R/com, ricorso accolto con conseguente annullamento della delibera impugnata sulla base dell’interpretazione secondo cui la Legge di Bilancio del 2020 ha inciso solo sulla durata del termine di prescrizione (biennale anziché quinquennale) senza tuttavia escludere l’operatività della disciplina generale codicistica in materia di prescrizione.
Con delibera 603/2021 l’Autorità ha modificato la deliberazione 569/2018/R/com in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni in esito al DCO 457/21 per l’ottemperanza alle sentenze 14 giugno 2021, n. 1441, 1444 e 1449 del TAR Lombardia. Con tale delibera l’Autorità ha confermato l’obbligo del distributore di comunicare al venditore, attraverso PEC, contestualmente al dato di misura o di rettifica riferito a consumi risalenti a un periodo precedente di più di due anni, l’indicazione della presunta sussistenza o meno di cause ostative alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento. Ha inoltre confermato la suddivisione degli obblighi informativi in capo al venditore nei confronti del cliente finale in base alla presenza o meno di importi in fattura per i quali sia eccepibile la prescrizione. L’Autorità ha inoltre previsto una fase transitoria, nelle more dell’implementazione dei flussi tra i diversi soggetti della filiera e il SII, che prevede una trasmissione tra le parti delle medesime informazioni in modalità non automatizzata ma con tempistiche definite.
Facendo seguito al DCO 386/2021, l’Autorità ha pubblicato la delibera 604/2021/R/com con la quale ha previsto:
- un meccanismo di compensazione annuale per l’esercente la Maggior Tutela o l’utente del dispacciamento associato a un punto di prelievo, prevedendo la possibilità di recuperare anche nella sessione annuale immediatamente successiva eventuali partite non recuperate nella sessione annuale di competenza;
- un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione secondo cui a decorrere dall’anno 2023 ciascun distributore è tenuto a versare ogni anno una penale a CSEA per i ricalcoli fatturati nell’anno precedente derivanti da mancate raccolte delle misure effettive oppure da rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati, per la quota parte antecedente i 24 mesi dalla data di messa a disposizione del dato di misura effettivo o della rettifica.
Successivamente il TAR ha sospeso con Ordinanza cautelare la delibera ARERA n. 603/2021 limitatamente all’art. 6.4 dell’Allegato alla delibera, ossia alla disciplina transitoria che impone al distributore di rispondere entro 7 giorni. L’udienza pubblica per la trattazione del merito è fissata per il 1° dicembre 2022. Con ordinanza n. 4568/2022 dello scorso 13 ottobre 2022, il Tribunale di Bologna ha chiarito che le PMI e le imprese di grandi dimensioni sono escluse dal novero dei soggetti a cui si applica la prescrizione biennale delle bollette di energia elettrica e gas.
Al fine di limitare gli effetti dell’aumento dei prezzi della materia prima gas/elettrica nell’ultimo trimestre del 2021 in data 27 settembre è stato pubblicato in GU il DL 130/2021 (c.d. Decreto Bollette) che, relativamente al settore del gas naturale, ha ridotto l’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali relativamente alle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Relativamente al settore dell’energia elettrica, per il quarto trimestre dell’anno 2021 il DL Bollette ha ridotto gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, in particolare ha annullato gli oneri generali per le utenze domestiche e non domestiche in BT con potenza disponibile fino a 16,5 kW. In seguito, l’Autorità ha pubblicato la delibera 396/2021/R/com con cui ha dato attuazione alle disposizioni del DL Bollette. In particolare, l’Autorità, in relazione al settore elettrico, ha annullato con riferimento all’ultimo trimestre dell’anno 2021, le aliquote delle componenti tariffarie ASOS e ARIM per tutte le utenze domestiche e altri usi in BT con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Il medesimo provvedimento, per il settore del gas naturale, ha annullato, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, le aliquote delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST.
La delibera 396/2021/R/com ha introdotto inoltre un bonus sociale integrativo con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
Per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina nel 1° trimestre 2022, l’Autorità ha sospeso temporaneamente l’aggiornamento annuale del valore del bonus sociale. Pertanto, sono confermati i valori del bonus 2021 nonché il bonus “straordinario”, aggiunto già nel IV trimestre 2021, valido per tutto il I° trimestre 2022.
In occasione delle audizioni svolte in Senato nell’ambito della conversione in legge del DL 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. Taglia Prezzi o Decreto Ucraina) l’Autorità, con memoria 166/2022, si sofferma sul tema del bonus sociale, precisando che tali agevolazioni potrebbero determinare nel corso del 2022 un fabbisogno fino a € 1,9 miliardi, a fronte di € 540 milioni dell’anno precedente, con conseguente incremento della componente tariffaria ARIM. Nello specifico l’art. 6 del DL 21 marzo 2022 n. 21 estende, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, la platea dei nuclei familiari che possono accedere ai bonus sociali elettrico e gas, innalzando il valore della soglia ISEE dagli attuali € 8.265 a € 12.000; misure già introdotte dal Governo a partire dal 4° trimestre 2021.
Con delibera 35/2022/R/eel l’Autorità ha disposto l’annullamento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per il I trimestre 2022 per tutte le tipologie di utenza in attuazione del DL Sostegni ter. La delibera ha previsto, a partire dal primo gennaio 2022, l’azzeramento delle componenti tariffarie ASOS e ARIM per tutte le utenze, integrando quando già disposto nella delibera 635/2021 per il primo trimestre 2022.
In data 18 marzo è stato approvato il DL 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. DL taglia prezzi). In particolare, il decreto prevede:
- l’aumento dei crediti d’imposta sul costo dell’energia e del gas, già riconosciuti dal DL n. 17/2020. Vengono inoltre istituiti nuovi crediti di imposta per altre tipologie di aziende che utilizzano elettricità e gas;
- l’innalzamento del tetto ISEE per accedere al bonus sociale (da € 8 mila a € 12 mila) nel periodo 1° aprile-31 dicembre 2022. Sono incluse circa 1,2 milioni di famiglie in più rispetto al provvedimento precedente;
- la possibile verifica del livello dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito nel 2007 presso il MISE. Il Garante potrà anche richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. I risultati delle analisi sono poi messi a disposizione dell’AGCM. In caso di mancato riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500 a un massimo di € 5.000;
- i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere al MiTE e ad ARERA i contratti già in essere e i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi;
- la rateizzazione delle bollette fino a due anni che potrà essere richiesta dalle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, ai propri fornitori per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022 per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24;
- i soggetti rivenditori di energia elettrica e gas, inclusi i produttori, dovranno versare un contributo entro il 30 giugno 2022 a titolo di prelievo straordinario. Le modalità di versamento sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10% (portato successivamente al 25%) nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10 per cento. C’è inoltre divieto di traslazione verso i clienti finali: per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all’AGCM il prezzo medio di acquisto e di vendita dell’energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L’Autorità, con l’ausilio della Guardia di finanza, riscontra sulla base dei dati ricevuti e di eventuali verifiche a campione la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
In data 1° marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl 17/2022 (“decreto Energia”) contenente disposizioni di natura fiscale. In particolare, è ribadita, per il secondo trimestre del 2022, la manovra finalizzata ad attenuare gli effetti della decisa impennata dei prezzi energetici tramite:
- l’azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore elettrico e la riduzione di quelli per il settore del gas;
- è confermata l’IVA al 5% per il settore del gas naturale;
- è confermato il credito d’imposta per le imprese energivore;
- è previsto un bonus per le imprese gasivore;
- è introdotto un credito d’imposta per i costi sostenuti dalle imprese nel Mezzogiorno allo scopo di conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e promuovere l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Inoltre, l’Autorità ha pubblicato la Memoria 108/2022/I/com con la quale esprime le proprie considerazioni su alcuni aspetti del disegno legge di conversione del DL 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. I temi di maggiore interesse riguardano:
- l’azzeramento degli oneri di sistema delle utenze elettriche per il secondo trimestre 2022 e la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas. ARERA sottolinea come, con questo ulteriore stanziamento a copertura di questa misura, ormai l’azione di mitigazione del Governo si protrae da un anno e ciò nella sostanza ha messo in atto una misura da tempo auspicata dalla stessa ARERA ossia di traslare gli OGdS sulla fiscalità generale, la quale assicura maggiore equità contributiva. La misura ha effetti positivi sulle società di vendita che hanno minore necessità di prestare garanzie finanziarie. ARERA evidenzia inoltre che, in tutto questo periodo, il sistema di incentivazioni delle fonti rinnovabili e gli altri meccanismi di sostegno normalmente coperti dagli OGdS sono stati comunque gestiti tramite le risorse finanziarie del bilancio dello Stato, anziché dalle bollette. L’Autorità propone un percorso di progressiva “strutturalizzazione” della copertura degli oneri generali di sistema con risorse ulteriori rispetto alla raccolta tramite le bollette;
- il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi. Sul tema l’ARERA auspica che tutti i consumatori possano beneficiare di eventuali partite di gas acquistate, con contratti di acquisto di lungo termine, dal GSE e non cedute nell’ambito delle procedure affidate allo stesso Gruppo GSE. ARERA suggerisce quindi la cessione della medesima energia al mercato e la retrocessione delle partite derivanti da eventuali differenziali di prezzo attraverso appositi corrispettivi;
- ARERA auspica iniziative immediate e straordinarie finalizzate a incrementare la disponibilità di volumi aggiuntivi di gas dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di GNL.
In data 21 aprile 2022 è stata approvata in via definitiva la Legge di conversione del DL Energia contenente disposizioni urgenti per contenere i costi di luce e gas, sviluppare le fonti rinnovabili e rilanciare le politiche industriali.
Successivamente l’Autorità ha pubblicato la delibera 141/2022/R/COM con la quale, relativamente al secondo trimestre 2022 annulla gli oneri generali di sistema e conferma bonus e componente integrativa come già previsto per il primo trimestre.
L’ARERA ha pubblicato la delibera 188/2022/R/com con la quale, dando attuazione a quanto previsto all’articolo 6 del DL 21/2022 che innalza per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, la soglia ISEE per accedere al bonus a € 12.000, definisce in via preliminare le modalità tecniche dello scambio informativo da parte di INPS al Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII). La delibera rimandi a un eventuale successivo provvedimento, post conversione in legge del DL, la definizione delle modalità applicative per l’erogazione di tali bonus sociali ai nuovi aventi diritto. La delibera individua una nuova “classe di agevolazione”, aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti, corrispondente ai nuclei familiari aventi un ISEE tra € 8.265 e pari o inferiore a € 12.000, meno di 4 figli e che non risultino percettori di Rdc/Pdc.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022 (c.d. DL Aiuti), in vigore dal 18 maggio. L’art. 1 prevede che anche per il terzo trimestre 2022 le agevolazioni riconosciute sulla base del valore ISEE siano rideterminate da ARERA con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022. Il comma 2 specifica le compensazioni da effettuare entro dicembre 2022.
Successivamente, facendo seguito alla delibera 188/2022, con la delibera 245/2022/R/com l’ARERA ha pubblicato ulteriori disposizioni preliminari in relazione all’articolo 6 del DL 21/22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 che innalza per il periodo aprile-dicembre 2022 la soglia ISEE per accedere al bonus a € 12.000. In particolare, ARERA ha disposto che il perimetro applicativo del sopracitato articolo 6 sia da intendersi esteso a tutte le DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentate nel corso dell’anno 2022 e quindi anche per i nuclei familiari che hanno presentato una DSU nel primo trimestre 2022 (ossia prima degli effetti del DL). Il calcolo del bonus verrà effettuato automaticamente con riferimento alle nuove classi di agevolazioni.
In attuazione di quanto previsto dal DL 30 giugno 2022, n. 80, che prevede per il terzo trimestre:
- la conferma dell’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico;
- la conferma dell’Iva gas al 5% e la riduzione degli oneri generali nel settore gas;
- la conferma del bonus sociale integrativo e l’attuazione delle nuove disposizioni per tutto il 2022;
- l’identificazione del GSE in “coordinamento” con Snam, come soggetto di ultima istanza per il riempimento degli stoccaggi gas e l’ampliamento della garanzia SACE alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale;
l’ARERA, con le delibere di aggiornamento trimestrale, ha recepito le misure di sua competenza.
L'ARERA ha confermato, anche per il 3° trimestre 2022, le misure finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale. In particolare, con la delibera 295/2022/R/com è stato confermato l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico.
Si rileva inoltre che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 115/2022, contenente “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (c.d. DL Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022 e pubblicato in GU il 21 settembre 2022. Il presente decreto prevede in particolare:
- il rinnovo per il quarto trimestre 2022 del rafforzamento dei bonus sociali energia elettrica e gas;
- la definizione del perimetro dei clienti vulnerabili nel settore gas e la tutela da assicurare a tali clienti a partire dal 1° gennaio 2023;
- fino al 30 aprile 2023 la sospensione dell’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Con il successivo decreto Milleproroghe la norma è stata prorogata fino al 30 giugno 2023 specificando però che dal divieto di variare i prezzi praticati sono esclusi i rinnovi di condizioni economiche scadute;
- il prolungamento per il quarto trimestre dell’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico;
- la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022;
- la proroga del credito di imposta in favore delle imprese diverse dalle c.d. energivore e dalle c.d. gasivore, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale consumati nel terzo trimestre 2022 che consente ai beneficiari, a determinate condizioni, di richiedere al venditore il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre del 2022. L’ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, deve definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore;
- il raddoppio della sanzione in caso di versamento omesso, in tutto o in parte, del contributo straordinario contro il caro bollette a carico degli operatori del settore energetico, ove effettuato rispettivamente dopo il 31 agosto p.v., per l’acconto (40%), e dopo il 15 dicembre 2022, per il saldo (60%).
Successivamente è stato emanato il DL Aiuti ter (Dl 144/2022), pubblicato in GU il 23 settembre 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo. In particolare, il decreto ha previsto:
- credito di imposta con obbligo di comunicazione da parte dei venditori: si applicherà i) alle imprese con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, e sarà pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 e ii) alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas e sarà pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022; è demandata sempre ad ARERA la definizione della comunicazione entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL;
- sul tema degli Extraprofitti FER, la destinazione dei fondi non più verso CSEA per ridurre gli oneri elettrici ma allo Stato, fino a concorrenza dell’importo complessivo di € 3.400 milioni;
- è prevista una garanzia statale gratuita sui prestiti alle imprese per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Col successivo DL Aiuti Quater (entrato in vigore il 19 novembre 2022 e rinominato DL Energia) sono state previste:
- l’estensione dell’applicazione del credito d’imposta anche al mese di dicembre del 2022, (escluso nel precedente DL);
- la conferma del rinvio al 10 gennaio 2024 della Fine tutela per i clienti domestici gas;
- l’introduzione di una rateizzazione (massimo 36 rate) dedicata alle imprese per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023.
Come disposto dal DL 124/19, l’ARERA ha pubblicato la delibera 63/2021/R/com, successivamente integrata dalla 257/2021/R/com, che ha disciplinato la nuova modalità di erogazione del bonus economico a partire dal 2021. La nuova disciplina, seguita a una serie di focus group e consultazioni volute da ARERA, permette al cliente finale in condizioni disagiate di ricevere automaticamente lo sconto in bolletta senza doverne fare apposita richiesta.
Il nuovo processo di erogazione del bonus prevede un ruolo centrale da parte dell’INPS, che deve individuare i soggetti destinatari dell’agevolazione, e del SII, il cui ruolo principale è quello di individuare la fornitura da agevolare e garantire l’unicità dell’agevolazione per nucleo familiare e per anno di competenza.
Con una serie di altri provvedimenti, l’Autorità ha inoltre provveduto a disciplinare l’erogazione dei ratei di bonus residui di competenza 2020 e l’erogazione del recupero dei ratei dovuti per i primi mesi del 2021 ma ancora non corrisposti in quanto la nuova disciplina è entrata in vigore solo dal 1° luglio 2021 per gli operatori della vendita.
Al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura previsti nel IV° trimestre dell’anno, con la successiva delibera 396/2021/R/com è stato introdotto un bonus sociale integrativo con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Con le successive delibere 635/2021/R/com, 141/2022/R/com, 295/2022/R/com e 462/2022/R/com l’ARERA ha confermato il bonus sociale integrativo per tutto il 2022. Infine, con la delibera 380/2022/R/com, in attuazione di quanto previsto dal DL 21/22 e dal DL 50/22 come convertiti in legge, ARERA ha approvato le modalità applicative per il riconoscimento dei bonus elettrici e gas per il 2022 e introdotto retroattivamente, a partire da aprile, il nuovo scaglione di agevolazione relativo a redditi compresi tra gli € 8.265 e € 12.000.
A fine anno, con il DCO 646/2022/R/com, l’ARERA ha esposto i propri orientamenti in merito all’ampliamento della platea dei beneficiari (con nuova soglia ISEE fino a € 15.000) e alla graduazione del bonus in relazione alle diverse soglie di ISEE per il 2023, come previsto dall’ultima Legge di Bilancio.
L’Autorità, con la delibera 208/2022/R/eel, ha definito la regolazione del Servizio a Tutele Graduali (STG) per le microimprese di cui alla Legge 4 agosto 2017 n. 124 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza”) e le modalità di assegnazione dello stesso, al fine di garantire la continuità della fornitura alle microimprese connesse in bassa tensione che si troveranno senza un contratto a condizioni di libero mercato a partire dal 1° gennaio 2023.
Il servizio interessa:
- le microimprese che rispettano cumulativamente le seguenti condizioni:
- abbiano meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo non superiore a € 2 milioni;
- risultino titolari di punti di prelievo tutti connessi in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW;
- gli altri clienti finali non domestici diversi dalle microimprese, comunque titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW.
Il STG si attiva per i clienti di cui sopra che alla data del 1° gennaio 2023 non siano titolari di un contratto di fornitura a condizioni di Mercato Libero, inclusi i clienti ancora riforniti in Maggior Tutela. Il primo periodo di assegnazione del STG per le microimprese ha durata di 4 anni.
La struttura delle condizioni economiche che verranno applicate ai clienti è simile a quella del Servizio a Tutele Graduali piccole imprese. Le gare si svolgeranno secondo il modello di asta iterativa ascendente simultanea, in cui sarà presente un banditore (Acquirente Unico) che indicherà in ciascun turno e per ciascuna area (12 aree territoriali) il prezzo corrente (il prezzo corrente è il prezzo, espresso in centesimi di euro/POD/anno, annunciato in ciascun turno dal banditore, a fronte del quale i partecipanti attivi offrono di erogare il servizio a tutele graduali per le microimprese nell’area territoriale); è previsto un tetto massimo all’offerta economica in €/MWh differenziato per area territoriale, che sarà reso noto contestualmente agli esiti delle gare, mentre non è previsto un limite minimo. In caso di persistente parità tra più offerte per una data area territoriale, si ricorra a un sorteggio telematico che eviti che uno stesso operatore possa ottenere a sorte una pluralità di aree territoriali. L’Autorità ha previsto che ciascun partecipante possa aggiudicarsi un numero massimo di aree pari a 4, corrispondenti al 35% del numero totale di aree territoriali. Nel caso in cui le aste vanno deserte, l’Acquirente Unico farà un’asta di riparazione con la rimozione del tetto di aree aggiudicabili. L’esercente la Maggior Tutela sarà tenuto a farsi carico del servizio in caso di default dell’operatore selezionato in gara oppure in caso di gara deserta.
Gli esercenti STG sono tenuti a presentare all’Autorità una relazione, secondo un modello tipo per dimostrare di possedere le risorse organizzative e la struttura aziendale adeguata ai fini dell’erogazione del servizio a tutele graduali nelle aree territoriali assegnate. Tale modello tipo che è stato definito dalla determina 2/2022-DMRT. La relazione dovrà essere periodicamente aggiornata entro il 31 luglio 2023, 31 gennaio 2024 e 31 gennaio 2025.
Le tempistiche per mettere a disposizione dei partecipanti alle gare un set di informazioni necessarie per la formulazione dell’offerta e quelle per lo svolgimento delle gare sono:
- entro il 14 giugno: l’Acquirente Unico metterà a disposizione dei partecipanti le informazioni con dettaglio provinciale necessarie per formulare l’offerta;
- entro il 30 maggio: l’Acquirente Unico pubblicherà sul proprio sito il Regolamento per lo svolgimento delle aste;
- inizio settembre: la data delle aste sarà definita da AU nel Regolamento in modo tale che venga garantito un intervallo minimo di almeno due mesi e mezzo rispetto al termine entro cui sono messe a disposizione dei partecipanti le informazioni pre-gara (14 giugno).
Come previsto dall’Allegato B alla delibera 208/2022, il 30 maggio 2022 è stato pubblicato sul sito di Acquirente Unico il Regolamento e i relativi allegati disciplinante le procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali microimprese.
Acea Energia entro il 10 giugno 2022 ha presentato istanza di partecipazione e il 14 giugno 2022 Acquirente Unico ha messo a disposizione le informazioni pre-gara.
Acquirente Unico ha comunicato l’ammissione alla gara entro l’8 luglio 2022. Le aste si sarebbero dovute svolgere dal 12 al 16 settembre, ma, in seguito dell’attacco hacker sui sistemi di AU, l’Autorità ha dovuto differire le tempistiche di svolgimento delle gare che si sono svolte tra il 21 e 25 novembre 2022. Con la delibera 586/2022 pubblicata in data 18 novembre 2022, ARERA ha stabilito di posticipare al 1° aprile 2023 la data di attivazione del STG per le microimprese chiarendo che fino al 31 marzo 2023 le microimprese continueranno a essere servite come oggi nella Maggior Tutela.
In data 16 dicembre, Acquirente Unico ha pubblicato quindi gli esiti della procedura concorsuale per l’individuazione degli esercenti il Servizio a Tutele Graduali per le microimprese per il periodo 1° aprile 2023-31 marzo 2027; Acea Energia è risultata aggiudicataria dell’area n. 11 ossia dei territori di Avellino, Barletta-Andria, Benevento, Brindisi, Trani, Foggia, Lecce, comune di Napoli e Salerno.
Come preannunciato con il documento di consultazione 564/2020/R/com, l’Autorità con la delibera 426/2020/R/com ha disposto il rafforzamento degli obblighi informativi dei fornitori di energia elettrica e gas naturale a vantaggio dei clienti finali in BT e/o con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc, sia nella fase precontrattuale sia nella fase contrattuale, mediante la revisione del Codice di condotta commerciale. Tra le principali novità l’Autorità ha previsto l’introduzione di una scheda sintetica che riassuma i contenuti del contratto e i nuovi indicatori sintetici di prezzo, prevista al fine di facilitare il confronto tra le offerte commerciali; inoltre, l’Autorità ha previsto l’invio di un’apposita comunicazione in caso di variazioni delle condizioni economiche automatiche. Tali novità sarebbero dovute entrare in operatività a partire dal 1° luglio 2021, tuttavia in seguito a una richiesta di proroga avanzata dalle Associazioni di categoria, con delibera 97/2021/R/eel l’Autorità dispone il differimento al 1° ottobre 2021 dell’entrata in vigore degli articoli 13 e 14 dell’Allegato A alla delibera 426/2020/R/com, lasciando invariata la data del 1° luglio 2021 per l’entrata in vigore delle nuove misure introdotte in fase precontrattuale.
Con delibera 176/2022/R/gas l’Autorità ha previsto che, ai fini del calcolo della stima della spesa annua riferita ai clienti del settore del gas naturale di cui all’articolo 17 del Codice di condotta commerciale nonché della spesa annua stimata delle offerte di gas naturale pubblicate sul Portale Offerte, fino al 30 giugno 2022, continuino a essere utilizzati, con riferimento al 4° trimestre 2022 e al I trimestre 2023, i valori della componente CCR riferiti al periodo invernale (1° ottobre 2021-31 marzo 2022) di cui alla delibera 133/2021/R/gas e che i nuovi valori della componente CCR di cui alla presente deliberazione siano utilizzati a partire dal 1° luglio 2022.
Lo scorso 30 giugno, l’Autorità ha pubblicato la delibera 289/2022/R/com che dispone sia l’adeguamento del Codice di condotta commerciale alle disposizioni del decreto legislativo 210/2021 per le forniture di energia elettrica in materia di diritti contrattuali dei clienti finali sia l’aggiornamento mensile della stima della spesa delle offerte a prezzo variabile e dei servizi di tutela presente nelle Schede di confrontabilità per le forniture di energia elettrica e gas naturale. Le disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2022.
Nello specifico:
- con riferimento all’art. 5, comma 6, del DLgs 210/21 in tema di modalità di comunicazione del recesso da parte del cliente finale, non modificare la regolazione in ragione della conformità della regolazione medesima alle suddette previsioni;
- con riferimento alle previsioni dell’articolo 5, comma 8, del DLgs 210/21, integrare il contratto di fornitura e la Scheda sintetica, nella parte inerente le modalità e i termini per il pagamento delle fatture, introducendo il richiamo alla normativa vigente così da rendere esplicito e trasparente l’informazione per il cliente finale relativa anche a eventuali oneri connessi a un metodo di pagamento prescelto nel rispetto dei criteri della normativa primaria;
- con riferimento alle previsioni dell’articolo 5, comma 11, del DLgs 210/21 integrare il contenuto della sezione “Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore” nel riquadro “Altre informazioni” della Scheda sintetica aggiungendo le informazioni in merito ai diritti connessi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori di energia elettrica;
- con riferimento alle previsioni dell’articolo 7, comma 5, del DLgs 210/21, in tema di informazione al cliente finale della possibilità per i venditori di energia elettrica di imporre al cliente finale il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato o a prezzo fisso nel rispetto dei criteri di applicazione previsti dal DLgs 210/21 medesimo, effettuare ulteriori approfondimenti in merito, alla luce delle osservazioni contrarie ricevute dalle associazioni dei consumatori che hanno espresso la necessità di fornire al cliente finale un quadro informativo quanto più trasparente, chiaro e comprensibile circa la facoltà del venditore di richiedere il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato o a prezzo fisso e dei relativi criteri;
- con riferimento alla modifica del calcolo della stima della spesa annua delle offerte a prezzo variabile, inclusi i servizi di tutela, sul Portale Offerte, confermare l’aggiornamento mensile e non più trimestrale degli indici forward. Al fine di garantire la massima coerenza tra il Portale Offerte dell’Autorità e il materiale informativo consegnato dai venditori ai clienti finali in fase precontrattuale, prevedere una cadenza mensile di aggiornamento della stima della spesa annua dei servizi di tutela. A tal proposito ARERA ha accolto parzialmente le osservazioni degli operatori prevedendo un termine di 7 giorni lavorativi in luogo dei 5 giorni lavorativi originariamente prospettati dalla pubblicazione della stima medesima per l’aggiornamento delle Schede di confrontabilità da consegnare ai clienti finali.
Con la delibera 449/2020/R/eel l’Autorità ha modificato la regolazione delle perdite di rete per il triennio 2019-2021:
- riducendo il fattore di perdita commerciale riconosciuto in BT che per areti passa dal 2% all’1,83% a valere dalla perequazione di competenza 2019 e, di conseguenza, la percentuale di perdita standard da applicare ai prelievi dei clienti finali in BT che, dal 1° gennaio 2021, passa dal 10,4% al 10,2%;
- riconoscendo ai DSO, per il triennio 2019-2021, un ammontare di perequazione pari al minimo tra il valore ottenuto valorizzando l’energia oggetto di perdite con il prezzo di cessione agli esercenti la Maggior Tutela (PAU) differenziato per mese e per fascia e quello ottenuto dal PAU medio annuo;
- non introduce per i DSO il percorso di ulteriore efficientamento delle perdite commerciali;
- introduce un meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti non recuperabili su istanza delle imprese - da presentare nel 2022 con riferimento al triennio 2019-2021 - previa verifica della sussistenza di specifici requisiti, tra cui l’aver ottenuto un risultato complessivo netto della perequazione nel triennio 2019-2021 a debito per l’impresa. Tale importo rappresenta il valore massimo riconoscibile al DSO qualora l’istanza sia accolta da ARERA.
In data 31 maggio 2022 areti ha presentato all’Autorità l’istanza per il riconoscimento delle perdite di rete 2019-2021 imputabili a prelievi fraudolenti non recuperabili, ai sensi dell’art. 31 del TIV.
L’Autorità ha pubblicato la delibera 117/2022/R/eel con la quale perfeziona la disciplina inerente la regolazione delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e distribuzione per il biennio 2022-2023, confermando la volontà anticipata nel DCO 602/2021/eel di prevedere un percorso di efficientamento delle perdite commerciali rendendolo però più cautelativo, con una riduzione del 4% sia per il 2022 che per il 2023 che porta le percentuali rispettivamente al:
- 1,77% nella zona Centro per il 2022;
- 1,72% nella zona Centro per il 2023.
Viene introdotto un meccanismo di controllo sul prezzo da utilizzare per la valorizzazione del delta perdite in ciascun anno del biennio e, per il solo 2022, prevede una clausola di garanzia a tutela delle imprese distributrici che riconosca una perequazione pari al massimo fra zero e il risultato che si otterrebbe utilizzando i fattori percentuali convenzionali di perdita applicati per il triennio 2019-2021, nel caso in cui il risultato economico complessivo pari alla differenza fra il saldo di perequazione e i ricavi ottenuti dalla regolazione tariffaria dell’energia reattiva di cui al comma 24.2 del TIT sia positivo (posizione netta debitoria).
L’Autorità estende inoltre il meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” anche agli anni 2022 e 2023.Il fattore percentuale convenzionale di perdita standard da applicare all’energia elettrica prelevata nei punti di prelievo sulle reti di bassa tensione è infine fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 10%.
Con il Testo Integrato della regolazione output-based in vigore dal 1° gennaio 2020, l’Autorità ha introdotto la possibilità per i DSO di presentare esperimenti regolatori per il miglioramento della qualità del servizio in ambiti particolarmente critici. Peculiarità di tali esperimenti è la sospensione delle penali per il periodo di sperimentazione e la loro mancata applicazione retroattiva in caso di raggiungimento dei livelli obiettivo degli indicatori di numero e di durata delle interruzioni senza preavviso, fissati dalla normativa vigente.
In tale contesto, areti ha presentato la propria proposta, declinando un percorso di miglioramento degli indicatori di qualità tecnica differente da quello definito dalla regolazione ordinaria. Tale proposta è stata approvata dall’Autorità con determina 20/2020 del 20 novembre 2020.
In estrema sintesi, il provvedimento rimanda al 2024 il calcolo dei premi e delle penali per l’intero quadriennio 2020-2023 e prevede l’attivazione di un meccanismo di premialità aggiuntivo in caso di raggiungimento del target proposto al 2023 e di conseguimento di livelli annuali effettivi migliori rispetto a quelli proposti nella sperimentazione. Due precisazioni:
- il premio complessivamente ottenuto non può essere maggiore di quello conseguibile a regolazione ordinaria;
- in caso di mancato raggiungimento dell’impegno di miglioramento indicato, areti dovrà versare le eventuali penali che avrebbe conseguito nel quadriennio, in assenza della deroga.
L’Autorità ha pubblicato la delibera 409/2022/R/com con cui ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di 3 imprese di distribuzione dell’energia elettrica, in materia di continuità del servizio, da attuare entro il 31 dicembre 2022.
Le imprese distributrici da ispezionare saranno individuate tra quelle che negli ultimi 5 anni non sono state oggetto di una verifica ispettiva in relazione al meccanismo incentivante della continuità del servizio di distribuzione e i cui ambiti territoriali afferenti sono in posizione di premio per l’anno 2021 in relazione alle regolazioni incentivanti del numero medio e della durata di interruzione (le modalità di verifica sono definite nel documento in allegato).
Il 14 luglio 2020 è stata pubblicata la delibera 270/2020/R/efr contenente le nuove regole di definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai DSO con riferimento agli obblighi derivanti dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Il provvedimento conferma il valore del cap al contributo tariffario pari a 250 €/TEE e introduce, a partire dal corrente anno d’obbligo, un corrispettivo addizionale a tale contributo, da riconoscere a ciascun distributore per ogni TEE utilizzato per ottemperare ai propri obblighi. Da un lato, l’ARERA ribadisce che ritiene il cap uno strumento necessario per limitare le variazioni dei prezzi di mercato, dall’altro, ritiene opportuno prevedere un corrispettivo addizionale a sostegno dei distributori alla luce delle perdite economiche che sono costretti a sostenere per via della scarsità di TEE disponibili. La Società in data 13 ottobre 2020 ha presentato ricorso per l’annullamento della delibera.
La delibera ha, inoltre, introdotto la possibilità di richiedere a CSEA il corrispettivo straordinario in acconto pari al 18% dell’obiettivo specifico per l’anno d’obbligo 2019, al fine di finanziare i distributori che, avendo già acquisito TEE a inizio periodo, hanno poi subìto gli effetti negativi delle proroghe della data di conclusione dell’anno d’obbligo disposte dal DL Rilancio (30 novembre 2020). areti ha presentato istanza il 31 agosto 2020.
A dicembre 2020, la delibera 550/2020/R/efr ha confermato il valore di 250 €/TEE per il contributo tariffario riconosciuto per l’anno d’obbligo 2019 e fissato a 4,49 €/TEE il valore del corrispettivo addizionale.
Alla luce dei prezzi in continuo rialzo anche nel corso del primo trimestre del 2021, le principali associazioni di settore hanno provveduto a inviare una lettera al Mite al fine di sollecitare l’adozione di misure urgenti, in particolare la correzione sull’anno in corso e il ristoro degli extra costi.
In data 31 maggio 2021 è stato pubblicato in GU il decreto del ministero della Transizione ecologica recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 (c.d. certificati bianchi)”. Il decreto ha prorogato la scadenza dell’anno d’obbligo 2020 al 16 luglio 2021 e successivamente l’Autorità ha pubblicato la Determina 6/2021 - DMRT con cui ha fissato gli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2020, prevedendo per areti un obbligo pari a 54.848 certificati bianchi.
Il 3 agosto 2021 con la delibera 358/2021/R/efr l’Autorità conferma il cap a 250 €/TEE e il corrispettivo addizionale unitario a 10 €/TEE. In considerazione della proroga del termine dell’anno d’obbligo 2020 al 16 luglio 2021 e dell’incertezza normativa ancora in essere in prossimità di tale scadenza, l’Autorità ha pubblicato la delibera 547/2021/R/efr con la quale ha confermato gli intendimenti illustrati nel DCO 359/2021/R/efr. In particolare, l’Autorità ha stabilito che ai distributori di energia elettrica e gas naturale sia riconosciuta una componente addizionale eccezionale pari a 7,26 €/TEE per ciascun titolo consegnato in occasione del termine dell’anno d’obbligo 2020, a valere sull’obiettivo specifico a proprio carico per tale anno d’obbligo e sulle eventuali quote residue degli obiettivi per gli anni d’obbligo 2018 e 2019, non oltre il raggiungimento del proprio obiettivo specifico aggiornato. La componente eccezionale è stata prevista a copertura degli extracosti sostenuti dagli operatori per il difficoltoso approvvigionamento dei TEE necessari agli obiettivi in scadenza. L’Autorità ha pubblicato la determina 16/2021 – DMRT con la quale ha definito l’obbligo TEE 2021 per la Società che ammonta a 16.580 TEE e la determina 7/2022 – DMRT con la quale ha definito l’obbligo TEE 2022 che ammonta a 27.881 TEE.
Ai sensi della delibera 58/2019/E/eel, l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva nei confronti di Acea Energia finalizzata all’acquisizione di informazioni e dati utili in merito alla gestione le partite economiche relative all’energia elettrica destinata agli stati interclusi.
Ai sensi della stessa delibera e nelle more della conclusione della citata istruttoria, l’Autorità ha indicato alla CSEA di procedere, in via transitoria e salvo conguaglio, alla perequazione dei costi, sostenuti da Acea Energia in relazione all’anno 2017, di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti in Maggior Tutela.
Con la delibera 180/2019/C/eel, l’Autorità ha deliberato di proporre opposizione al ricorso straordinario, proposto dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino, per l’annullamento della deliberazione 670/2018/R/eel (che aggiornava le tariffe di trasmissione per l’anno 2019) e della deliberazione 58/2019/R/eel.
Nelle more della conclusione dell’istruttoria l’Autorità ha richiesto alla CSEA di sospendere, in via transitoria e salvo conguaglio, eventuali erogazioni relative alla perequazione dei costi, sostenuti da Acea Energia in relazione all’anno 2018, di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti in Maggior Tutela.
Con la delibera 491/2019/E/eel, l’Autorità ha chiuso l’istruttoria conoscitiva indicando ad Acea Energia e ad areti le azioni da porre in essere, entro la fine del 2019. Acea Energia ha dato evidenza all’Autorità di aver adempiuto a quanto prescritto. La delibera 491/2019/E/eel, inoltre, ha dato mandato i) a Terna, alle imprese distributrici competenti e a CSEA di effettuare i ricalcoli delle partite economiche sottese ai prelievi degli stati interclusi applicando i criteri evidenziati nelle risultanze istruttorie allegate alla medesima delibera ii) al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità per gli atti conseguenti alle evidenze riscontrate. A seguito di ciò, con la successiva determina 5/2020/eel ARERA ha avviato due procedimenti sanzionatori, rispettivamente nei confronti di Acea Energia e areti. In data 12 giugno 2020, Acea Energia ha inviato ad ARERA la propria proposta di impegni contenente la rinuncia al credito maturato verso il sistema, il versamento di un indennizzo ad ARERA e l’obbligo di inviare una reportistica bimestrale per 10 anni.
Con delibera 262/2021 ARERA ha parzialmente modificato le modalità per effettuare le attività di ricalcolo indicate nella delibera 491/2019 e CSEA ha quindi trasmesso ad Acea Energia i ricalcoli definitivi in data 12 luglio 2021. Successivamente l’Autorità ha pubblicato la delibera 150/2022/S/eel con la quale ha dichiarato provvisoriamente ammissibile la proposta di impegni presentata da Acea Energia. È stata pertanto avviata la fase in cui i terzi potranno presentare osservazioni e a cui Acea Energia dovrà replicare. All’esito di tale fase, ARERA pubblicherà la delibera di approvazione definitiva degli impegni chiudendo il procedimento sanzionatorio. Si attende la delibera di accettazione definitiva degli impegni.
Con la delibera 576/2021 ARERA ha riformato la regolazione relativa alle partite economiche relative all’energia elettrica destinata agli stati interclusi, con lo scopo di uniformarla ai princìpi della regolazione nazionale. In particolare, l’Autorità è intervenuta sui corrispettivi di trasmissione e trasporto, sul dispacciamento e sulla regolazione degli sbilanciamenti.
In data 1°agosto 2022, è stata pubblicata la delibera 354/2022 di accettazione definitiva degli impegni presentati da Acea Energia il cui adempimento diventa quindi obbligatorio entro il 31 ottobre 2022. Acea Energia ha proceduto ad adempiere agli impegni entro la data indicata ed entro il 30 novembre 2022 ha provveduto a rendicontare all’Autorità l’esecuzione degli impegni.