L’informativa richiesta dalla Tassonomia europea - Overview

Come anticipato in Comunicare la sostenibilità: nota metodologica, alla quale si rinvia, il 2023 è il secondo anno di applicazione, nell’ambito della rendicontazione non finanziaria su esercizio 2022, delle disposizioni introdotte dalla c.d. “Tassonomia europea”, approvata con il Regolamento 2020/85224 ricompreso nel Piano d’Azione per la Finanza Sostenibile avviato nel 2018 dalla Commissione Europea25. Obiettivo della Tassonomia, infatti, è individuare il “grado di ecosostenibilità” di un investimento26, aumentando la trasparenza del mercato a beneficio di consumatori e investitori.

La Tassonomia è incentrata su sei obiettivi ambientali - mitigazione del cambiamento climatico, adattamento al cambiamento climatico, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti, prevenzione e controllo dell’inquinamento, protezione della biodiversità e della salute degli ecosistemi - e introduce un sistema di classificazione unico a livello internazionale per l’identificazione di attività economiche ecosostenibili.

La Commissione Europea, nel 2021, ha adottato il Climate Delegated Act27 che disciplina i primi due obiettivi climatici (mitigazione e adattamento), stabilendo i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che possono contribuire in modo sostanziale al loro raggiungimento senza arrecare danni significativi ai restanti obiettivi ambientali. Nel 2022, la Commissione, attraverso il Complementary Delegated Act28, ha modificato l’Atto delegato sul clima introducendo attività e relativi criteri di vaglio tecnico per la generazione di energia a partire da nucleare e gas naturale. A seguito di tale integrazione, oggi la Tassonomia identifica 13 settori che includono un totale di 109 attività economiche, di cui 86 possono fornire un contributo sostanziale sia all’obiettivo di mitigazione sia di adattamento al cambiamento climatico, 8 solo alla mitigazione e 15 solo all’adattamento.

In relazione all’esercizio 2022, le imprese non finanziarie soggette al Regolamento, come Acea, sono tenute a pubblicare un’informativa29 relativa alle quote percentuali di indicatori quantitativi di prestazione economica (KPI) – fatturato, spese in conto capitale (CapEx) e spese operative (OpEx) – riconducibili alle attività economiche gestite, ammissibili e allineate30 o non allineate alla Tassonomia, con riferimento ai primi due obiettivi climatici31.

24 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. Il Regolamento trova attuazione tramite la progressiva adozione di Atti Delegati.
25 Si veda il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, Commissione Europea, COM (2018) 97 final e successivamente la Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile, Commissione Europea, COM (2021) 390 final.
26 Si veda l’articolo 1 del Regolamento UE 852/2020 e la Circolare Assonime n. 1 del 19 gennaio 2022, Il Regolamento europeo sulla tassonomia delle attività ecosostenibili: gli obblighi pubblicitari per le società.
27 In particolare, il Climate Delegated Act, Commissione Europea, C (2021) 2800 final, adottato il 4 giugno 2021 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2022.
28 Il Complementary Delegated Act, Commissione Europea, C (2022) 631, adottato il 15 luglio 2022 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2023.
29 Il Disclosure Delegated Act, Commissione Europea, C (2021) 4987 final, 2021, adottato a luglio del 2021 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2021, ha definito le modalità di rendicontazione che dovranno adottare i soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento.
30 Ivi incluso un allineamento in quota parte.
31 L’applicazione integrale del Regolamento prevedrà, presumibilmente a partire dal 2024 per l’anno di rendicontazione 2023, la valutazione dell’ammissibilità e dell’allineamento alle attività economiche identificate dalla Tassonomia anche per i restanti quattro obiettivi ambientali, non ancora disciplinati.

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