Nel corso dell’anno 2022, tra le principali attività dell’Autorità si rileva la prima applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, con l’attribuzione di premi e penalità agli operatori relative alle performance del biennio 2018-2019. Nel periodo di riferimento sono inoltre stati avviati i procedimenti per le valutazioni quantitative relative al biennio 2020-2021 concernenti sia la qualità contrattuale (primo biennio di applicazione) che la qualità tecnica (secondo biennio di applicazione).

A valle della definizione dei criteri per l’aggiornamento tariffario per il biennio 2022-2023 nel dicembre 2021, nel successivo mese di marzo sono state messe a disposizione le connesse procedure e modulistica, consentendo la finalizzazione delle predisposizioni tariffarie da parte degli EGA e dei soggetti gestori. Successivamente, nel mese di maggio, l’Autorità ha introdotto misure urgenti, in ottemperanza alle ordinanze del TAR per la Lombardia relative alla “straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici”, riesaminando i criteri per l’aggiornamento tariffario biennale, al fine di assicurare ai gestori del servizio idrico integrato il reperimento delle risorse necessarie all’anticipazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica.

Si segnala inoltre l’approvazione del Quadro Strategico 2022-2025 contenente gli obiettivi che guideranno lo sviluppo della regolazione, nei settori di competenza dell’Autorità, per i prossimi quattro anni.

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, si evidenziano infine le considerazioni e proposte presentate dall’Autorità agli organi preposti in merito al c.d. DDL Concorrenza, convertito nella sopra citata Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, nonché allo schema di decreto ministeriale di attuazione della riforma 4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sullo schema di decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Nel seguito, sono analizzati i principali provvedimenti emanati dall’ARERA nel periodo di riferimento.

Metodo tariffario

Determina 1/2022 – DSID del 18 marzo 2022: definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/r/idr, 580/2019/r/idr e 639/2021/r/idr

Con la determina 1/2022 – DSID, viene ribadita la scadenza del 30 aprile 2022 per la trasmissione all’Autorità da parte degli EGA delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, ed è altresì definita la connessa modulistica (ovvero il file di raccolta dati tecnici e tariffari – RDT2022 – che comprende anche programma degli interventi, piano delle opere strategiche e piano economico finanziario, e gli schemi-tipo delle relazioni di accompagnamento relative rispettivamente alla predisposizione tariffaria e agli obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023, con aggiornamento del programma degli interventi/piano delle opere strategiche).

Delibera 229/2022/R/idr del 24 maggio 2022: conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, sezione prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/20

In esito al sopra citato procedimento, avviato con la delibera 139/2022/R/idr del 30 marzo 2022 e proseguito con la consultazione 2022 184/2022/R/idr del 26 aprile 2022, vengono introdotte le relative misure urgenti, finalizzate a garantire certezza al sistema e ai diversi soggetti interessati. Nello specifico, e ferme restando le previsioni per l’aggiornamento tariffario 2022-2023 di cui alla delibera 639/2021/R/idr, viene disposta per l’anno 2022 la possibilità di formulare motivata istanza per l’attivazione di forme di anticipazione finanziaria per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica. L’istanza, formulata dall’EGA entro la scadenza del 30 giugno 2022 su richiesta del pertinente gestore a fronte di comprovate criticità finanziarie, è subordinata a una serie di condizionalità, tra le quali l’aver fatto ricorso alla facoltà di valorizzare, per l’annualità 2022, la componente aggiuntiva di natura previsionale cui al comma 20.3 del MTI-3 e l’assunzione dell’impegno a richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, secondo le previsioni del DL 21/2022. Il valore dell’anticipazione non potrà superare il 35% della componente di costo riconosciuta per l’energia elettrica quantificato ai fini dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2022. La CSEA, dopo verifica della sussistenza delle condizioni e della correttezza della documentazione trasmessa, provvederà a erogare, entro il 31 luglio 2022, gli importi, che il gestore beneficiario dovrà restituire entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, in caso di costo effettivo per l’acquisto di energia elettrica riferito al 2021 superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all’articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3, viene data facoltà all’EGA, su richiesta del gestore e ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione, di presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell’ambito della componente a conguaglio relativa a variazioni sistemiche ed eventi eccezionali (c. 27.1, lett. f., MTI-3) riferita all’anno 2023; l’istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell’energia. Con successiva delibera 495/2022/R/idr del 13 ottobre 2022 è stata disposta una seconda finestra temporale (periodo 1° novembre - 30 novembre 2022) per la presentazione delle istanze alla CSEA. Con cadenza annuale, a partire dal 2023 l’Autorità provvederà alla pubblicazione del costo medio di settore della fornitura elettrica, sulla base di apposite ricognizioni, al fine di rafforzare il monitoraggio sul sistema.

Delibera 459/2022/R/idr del 27 settembre 2022: avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’autorità 580/2019/r/idr come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/r/idr, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario

Il provvedimento avvia un procedimento per la determinazione d’ufficio del moltiplicatore tariffario, riferito alle annualità 2022 e 2023, per le gestioni che ricadono nelle casistiche specificate al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/idr (mancata o incompleta trasmissione all’ARERA delle informazioni e dei dati connessi alla determinazione tariffaria e delle relative fonti contabili obbligatorie).

Nel periodo di riferimento della presente relazione l’Autorità ha inoltre deliberato di proporre appello avverso alcune sentenze del TAR che avevano disposto l’annullamento parziale della deliberazione dell’Autorità 643/2013/R/idr.

Delibera 112/2022/C/idr del 22 marzo 2022: appello delle sentenze 24 febbraio 2022, n. 460 e n. 461 del TAR Lombardia, Milano, sezione seconda, di annullamento parziale della deliberazione dell’Autorità 643/2013/R/idr

Con il provvedimento, l’ARERA delibera di proporre appello avverso i capi sfavorevoli delle sopra citate sentenze del TAR per la Lombardia, che hanno disposto l’annullamento parziale della delibera 643/2013/R/idr (Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento – MTI). I punti in questione riguardano la definizione delle componenti a conguaglio (utilizzo del tasso di inflazione anziché gli oneri finanziari effettivamente sostenuti), le modalità di computo dei costi per l’energia elettrica e la mancata considerazione dei proventi delle “Altre attività idriche” nella formazione del capitale investito.

Delibera 308/2022/C/idr del 12 luglio 2022: appello delle sentenze TAR Lombardia, Milano, sezione seconda, NN. 892, 893, 904 e 933 del 2022 di annullamento parziale della deliberazione dell’Autorità 643/2013/R/idr

L’atto delibera di proporre appello avverso i capi sfavorevoli delle sentenze enunciate nel titolo, con cui è stato disposto l’annullamento parziale della deliberazione 643/2013/R/idr, di approvazione del metodo tariffario idrico (MTI), ritenendo che tali sentenze si prestano a essere censurate in quanto si basano su un’erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Le sentenze erano state pronunciate rispettivamente su ricorso di Acea Ato2 SpA, Umbria Acque SpA, GORI e Acquedotto del Fiora SpA in relazione a diversi elementi dell’MTI; il TAR di Milano ha accolto parzialmente i ricorsi, limitandosi ad ammettere la doglianza relativa all’art. 29 della delibera 643/2013/R/idr in relazione alla definizione della componente a conguaglio del VRG.

Qualità tecnica e contrattuale

Delibera 183/2022/R/idr del 26 aprile 2022: applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (rqti) per le annualità 2018-2019. Risultati finali

Il provvedimento, sulla base di quanto enunciato nell’ambito della Nota metodologica allegata alla delibera 98/2022/R/idr dell’8 marzo 2022, provvede alla prima applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019. Come si apprende dal Comunicato Stampa pubblicato dall’Autorità sul proprio sito in data 29 aprile 2022, l’analisi dei dati ha consentito di codificare i risultati raggiunti da 203 gestori, che complessivamente servono l’84% della popolazione nazionale. L’ammontare complessivo dei premi per tutti gli stadi è pari a circa € 63,2 milioni per l’anno 2018 e € 72,2 milioni per l’anno 2019, mentre le penalità (che come previsto dalla delibera 917/2017/R/idr dovranno essere accantonate e utilizzate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti) ammontano a circa € 3,9 milioni e € 5,8 milioni rispettivamente per il 2018 e per il 2019. Le 66 posizioni più importanti (i primi 3 classificati - per ogni indicatore e complessivamente - negli anni 2018 e 2019, per i livelli di valutazione avanzato e eccellenza) sono occupate complessivamente da 26 gestori.

Si evidenzia, in particolare, il risultato raggiunto da Acea Ato2, che ha conseguito il miglioramento più elevato per quanto riguarda il macroindicatore M1- Perdite idriche, conquistando la prima posizione dello Stadio IV di valutazione (livello di valutazione avanzato per obiettivi di miglioramento) per entrambe le annualità e il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti per i restanti macroindicatori.

Il totale delle premialità è risultato nel complesso il più elevato in assoluto, essendo pari a circa € 23,6 milioni per il biennio in questione.

I risultati sono stati illustrati nell’ambito di un convegno tenutosi a Milano lo scorso 15 giugno 2022, organizzato dalla Direzione Sistemi Idrici di ARERA; peraltro, i dati sono stati resi disponibili, oltre che negli allegati alla sopra citata delibera 183/2022/R/idr, attraverso strumenti interattivi di infodata journalism (mappe interattive, illustrazioni e testi integrati) sul sito dell’Autorità, che consentono di visualizzare le performance di qualità tecnica delle singole gestioni idriche italiane.

Per quanto riguarda i dati relativi all’annualità 2021, l’ARERA ha aperto con comunicato del 1° febbraio 2022 la raccolta dati prevista ai sensi dell’articolo 77 della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII - Allegato A alla delibera 655/2015/R/idr). I dati richiesti comprendono anche quelli relativi all’erogazione degli indennizzi automatici previsti nell’ambito della regolazione della morosità (REMSI - Allegato A alla delibera 311/2019/R/idr). La scadenza per l’immissione dei dati nel sistema telematico di raccolta da parte dei gestori del SII è stata fissata nel 15 marzo 2022, mentre per la successiva fase di verifica da parte degli EGA è individuata nel 26 aprile 2022, a seguito dell’invio definitivo effettuato dai gestori.

Relativamente invece alla qualità tecnica, con comunicato pubblicato in data 17 marzo 2022 l’Autorità ha informato dell’imminente apertura della Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) - monitoraggio” (RQTI 2022), all’interno della raccolta “Tariffe e Qualità tecnica servizi idrici”, nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 107/2022/R/idr e finalizzato allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/idr. Il termine perentorio per la trasmissione dei dati è stato fissato nel 30 aprile 2022. L’apertura effettiva della raccolta è stata successivamente resa nota con il comunicato pubblicato in data 5 aprile 2022.

Delibera 231/2022/R/com del 31 maggio 2022: aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale e di qualità contrattuale del servizio idrico integrato

Il provvedimento conclude il procedimento di aggiornamento delle procedure di verifica dei dati di qualità commerciale e contrattuale (apertura con delibera 571/2021/R/com e consultazione con DCO 572/2021/R/com) disponendo l’applicazione del “metodo statistico” anche nell’esecuzione dell“ulteriore controllo” ed estendendola anche al TIQV.

Delibera 107/2022/R/idr del 5 marzo 2022: avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’allegato a alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/idr (rqti)

In analogia a quanto disposto per la qualità contrattuale con delibera 69/2022/R/idr, viene avviato un procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Titolo VII dell’Allegato A alla delibera 917/2017/R/idr - RQTI). Similmente a quanto già previsto nell’ambito della delibera 69/2022/R/idr, il processo sarà articolato in due fasi:

  • identificazione del set di gestioni per le quali è disponibile un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli Stadi di valutazione III, IV e V, nonché dell’attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli Stadi. Nell’ambito di tale gruppo di operatori, verranno definite le casistiche di esclusione dal meccanismo incentivante (mancata validazione dei dati inviati da parte dell’EGA e trasmissione dei dati 2019 in data successiva al 31 dicembre 2020), di esclusione dalle premialità (mancata trasmissione degli atti di predisposizione tariffaria, omesso versamento alla CSEA della componente perequativa UI2, presenza di incompletezze, incongruenze e carenza di evidenze documentali nella documentazione trasmessa, con la precisazione che, laddove le criticità interessino il solo anno base, l’esclusione dalle premialità è riferita ai soli Stadi di valutazione I, II e IV);
  • attribuzione delle penalità associate agli Stadi I, II, III e IV per tutte le gestioni che non abbiano inviato entro la scadenza prevista (successivamente individuata, con Comunicato del 17 marzo 2022, nel 30 aprile 2022) i dati di qualità tecnica per il biennio 2020-2021, anche valutandone i seguiti di cui all’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Sono esclusi dall’applicazione delle penalità i soggetti per i quali sia stato adottato lo schema regolatorio di convergenza. Nell’ambito di tale fase l’ARERA si riserva - nei casi di perdurante inerzia nell’assolvere agli obblighi previsti dalla regolazione - di proporre al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell’affidamento, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), del dPCM 20 luglio 2012.

Il termine per la conclusione del procedimento è individuato nel 31 marzo 2023. Viene rinviata a un successivo provvedimento la determinazione della quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità di cui al meccanismo di incentivazione della qualità tecnica per gli anni 2020 e 2021, anche tenuto conto dell’applicazione dell’analogo meccanismo incentivante della qualità contrattuale.

Delibera 734/2022/R/idr del 27 dicembre 2022: approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (rqsii) avviato con deliberazione dell’Autorità 69/2022/R/idr

Il provvedimento approva la nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari, aventi ad oggetto:

  • verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle penalità attribuibili ai casi di mancato invio dei dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità contrattuale;
  • valutazioni di ammissibilità al meccanismo incentivante in termini di ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati richiesti ai fini dell’individuazione dei livelli di partenza, nonché all’eventuale presenza di istanze di deroga specifiche;
  • valutazioni di ammissibilità alle premialità in ordine alla presenza di una proposta di schema regolatorio MTI-3, all’attività di validazione in capo agli EGA e all’ottemperanza degli obblighi di versamento delle componenti perequative;
  • verifiche concernenti la coerenza e la consistenza dei dati forniti.

In particolare, vengono esplicitati, in corrispondenza delle tipologie di criticità riscontrate, i conseguenti effetti in termini di applicazione del meccanismo incentivante. L’esito regolatorio può riguardare uno o più macro-indicatori, come uno o più degli Stadi di valutazione; invece, le penalità previste per il caso di mancato invio dei dati necessari alla valutazione e per gravi incompletezze della documentazione, trovano applicazione con riferimento a tutti gli Stadi nell’ambito dei quali – per ciascun macro-indicatore – viene valutata la gestione coinvolta. Dalle verifiche svolte sono emerse casistiche di carenze documentali, di incompletezza o di incongruenza dei dati, venendo in rilievo anche istanze di deroga dal meccanismo incentivante, nonché l’esito dei controlli in ordine al rispetto delle condizionalità previste per l’accesso alle premialità.

Delibera 64/2023/R/idr del 21 febbraio 2023: avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)

Con il presente provvedimento ARERA avvia il procedimento volto alla definizione, per il quarto periodo regolatorio, del metodo tariffario MTI-4 per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in conformità ai princìpi derivanti dalla normativa eurounitaria e nazionale.

Secondo quanto evidenziato da ARERA, il provvedimento finale manterrà la stabilità del quadro generale ma, sulla base di nuove evidenze, verranno declinati ulteriori meccanismi per:

  • promuovere l’efficienza gestionale (anche in termini di consumo energetico);
  • potenziare le misure per orientare le scelte di investimento verso soluzioni innovative e resilienti a minor impatto ambientale;
  • estendere le misure incentivanti già previste da MTI-3 e promuovere ulteriormente la riduzione della quantità di fanghi da depurazione smaltiti in discarica;
  • aggiornare il sistema di previsioni alla base delle determinazioni tariffarie d’ufficio e dell’esclusione dall’aggiornamento tariffario;
  • preservare l’efficacia della spesa per investimenti nelle infrastrutture idriche, mantenendo una visione integrata sulle molteplici fonti di finanziamento attivabili e rafforzando le misure volte a promuovere l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati;
  • in generale, assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, in un quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali;
  • aggiornare gli schemi tipo di piano economico-finanziario e di programma degli interventi, affinché gli stessi siano coerentemente redatti tenendo conto dei livelli minimi, degli indicatori e degli standard di qualità fissati dalla regolazione, anche declinando le modalità per il recepimento degli interventi finanziati nell’ambito delle linee di investimento del PNRR;
  • tener conto della disciplina dei contenuti minimi dei bandi di gara da definire in esito al procedimento avviato con deliberazione 51/2023/R/idr.

Con il provvedimento ARERA ritiene necessario mitigare gli effetti dello straordinario aumento dei costi per l’acquisto di energia elettrica registrato nel corso del 2022 mediante l’estensione anche ai costi di EE 2022 della possibilità di proporre motivata istanza per il riconoscimento dei costi aggiuntivi da inserire nella componente di conguaglio “costi per il verificarsi di eventi eccezionali” e la valorizzazione del costo medio di settore della fornitura elettrica 2022 pari a 0,2855 €/kWh.

Bonus sociale idrico

Delibera 106/2022/R/com del 15 marzo 2022: disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l’annualità 2021 e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di comunicazioni di esito del procedimento

Il provvedimento approva la disciplina semplificata per il riconoscimento del bonus sociale idrico per il 2021, prima annualità a essere corrisposta agli aventi diritto con la modalità di riconoscimento automatico, e apporta modifiche alla deliberazione 63/2021/R/com in materia di comunicazioni di esito finale del procedimento.

Nella fase di prima attuazione del sistema automatico di riconoscimento dei bonus sociali per disagio economico, le tempistiche di avvio sono risultate differenziate per i diversi settori, in ragione della diversità e del diverso grado di complessità dei processi previsti per il riconoscimento dell’agevolazione; in particolare, il processo per il riconoscimento del bonus sociale idrico ha richiesto maggiori approfondimenti e adempimenti, soprattutto correlati al rispetto della normativa in materia di privacy.

Il bonus sociale idrico di competenza dell’anno 2021 sarà riconosciuto a tutti i nuclei familiari che hanno già beneficiato nel medesimo anno del bonus sociale elettrico per disagio economico. Sarà Acquirente Unico, gestore del Sistema Informativo Integrato (SII), a trasmettere con cadenza almeno mensile ai gestori idrici territorialmente competenti le comunicazioni contenenti le informazioni relative a tutti i nuclei familiari ISEE risultati beneficiari di bonus sociale elettrico per l’anno di competenza 2021. Tali comunicazioni saranno trasmesse a partire dal mese di giugno 2022; la trasmissione deve avvenire a seguito della approvazione da parte dell’Autorità della relativa valutazione di impatto del rischio.

La verifica del rispetto del vincolo di unicità del bonus sociale idrico per l’anno 2021 si intende automaticamente assolta da parte del gestore del SII al momento della trasmissione ai gestori idrici territorialmente competenti dell’informazione relativa ai nuclei familiari da agevolare; nel caso in cui al nucleo familiare ISEE non risulti associabile una fornitura idrica, il gestore idrico territorialmente competente assumerà che il suddetto nucleo sia servito da una fornitura idrica condominiale.

Il bonus potrà essere calcolato in base alla numerosità standard del nucleo agevolabile (utenza domestica residente tipo di tre componenti), nel caso in cui il gestore idrico non sia ancora in possesso di tutte le informazioni e dei dati necessari all’individuazione della numerosità della famiglia anagrafica, ovvero se le attività necessarie all’individuazione della numerosità della famiglia e alla quantificazione del bonus secondo tale criterio non ne consentano l’erogazione entro i termini previsti (primo giorno del quarto mese successivo a quello di ricezione delle informazioni sui beneficiari da agevolare).

La corresponsione avverrà in termini di erogazione di un contributo una tantum tramite recapito di un assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU, ovvero altre modalità, purché garantiscano tracciabilità e identificazione del soggetto beneficiario; in alternativa, per le utenze dirette, il bonus sociale idrico di competenza dell’anno 2021 potrà essere corrisposto nella prima fattura utile, oppure frazionando l’importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, comunque nel rispetto della scadenza prevista.

In relazione agli obblighi di comunicazione dei dati, i gestori idrici sono tenuti a comunicare, all’ARERA e al proprio EGA, i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico erogato con competenza 2021 entro il 31 marzo 2023, o comunque nell’ambito della prima rendicontazione utile resa ai sensi del comma 12.1 del TIBSI, secondo le modalità operative che verranno definite dall’Autorità medesima per assicurarne una separata evidenza.

Delibera 651/2022/R/com del 6 dicembre 2022: disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per gli anni di competenza 2021 e 2022 e modifiche all’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 554/2022/R/com

La delibera prevede l’introduzione di una disciplina semplificata anche per il riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell’anno 2022, al fine di rendere meno oneroso e più spedito il processo di riconoscimento dell’agevolazione idrica a benefìcio degli aventi diritto. A ulteriore semplificazione, la disciplina semplificata si applica anche alla gestione delle pratiche di bonus 2021, a tutti i gestori del servizio idrico integrato per i quali, alla data di pubblicazione del provvedimento, l’Autorità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile non abbia ancora dato le indicazioni ai fini della trasmissione dei flussi informativi funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell’anno 2021 e dell’anno 2022. L’avvio della disciplina ordinaria è previsto a partire dal 2023.

Quadro strategico 2022 - 2025

Delibera 2/2022/A del 13 gennaio 2022: quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

A valle della consultazione 465/2021/A del 29 ottobre 2021 nel mese di gennaio l’ARERA ha approvato il proprio Quadro Strategico 2022-2025; il documento stabilisce gli obiettivi che faranno da guida per lo sviluppo della regolazione, nei settori di competenza dell’Autorità, per i prossimi quattro anni.

Come riportato in premessa al documento, la visione strategica dell’attuale Consiliatura è ispirata dall’esigenza di garantire a tutti i cittadini servizi energetici e ambientali accessibili, anche in termini economici, efficienti, ed erogati con livelli di qualità crescente e convergente, nelle diverse aree del Paese. Al contempo, tali servizi dovranno essere sostenibili sotto il profilo ambientale, integrati a livello europeo, allineati ai princìpi dell’economia circolare e contribuire alla competitività del sistema nazionale.

Al fine di orientare la propria regolazione strategica verso obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale e accrescere in tale ottica la propria accountability verso gli stakeholder, l’Autorità ha poi stabilito di associare gli obiettivi del Quadro Strategico a uno o più obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

La struttura e i contenuti del Quadro Strategico – suddivisi in temi trasversali a tutti i comparti e approfondimenti su singoli settori – sono articolati su due livelli: gli obiettivi strategici e le linee di intervento. Gli obiettivi inquadrano la strategia complessiva basata sullo scenario attuale e di medio termine, con riferimento sia agli ambiti trasversali a tutti i settori (centralità del consumatore, innovazione di sistema, semplificazione, trasparenza ed enforcement del quadro regolatorio), sia agli ambiti specifici dell’area Ambiente ed Energia e conformi alla normativa nazionale e internazionale. Le linee di intervento descrivono sinteticamente le principali misure e azioni che l’Autorità intende condurre per la realizzazione di ciascun obiettivo strategico.

Delibera 203/2022/A del 10 maggio 2022: rendicontazione delle attività svolte nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 del quadro strategico dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per il triennio 2019-2021

Il documento riporta la rendicontazione delle attività svolte dall’Autorità nel corso dell’annualità 2021, in attuazione degli obiettivi definiti dal Quadro Strategico 2021. In particolare, sono riportate le diverse misure che caratterizzano i 23 obiettivi strategici, declinandole nelle relative linee di intervento, raggruppati in tre aree strategiche (Temi trasversali, Area Ambiente e Area Energia), ciascuna ulteriormente articolata in 3 linee strategiche.

Con specifico riferimento al SII, la relazione si sofferma su diversi importanti aspetti, quali l’integrazione e l’aggiornamento delle regole per la gestione dei rapporti tra operatori e utenti, lo sviluppo efficiente delle infrastrutture, la promozione di un quadro di governance chiaro e affidabile.

Memorie e relazioni

Memoria 82/2022/I/com del 4 marzo 2022: memoria dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente in merito al disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (as 2469) per la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica

Il disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (cd ddl Concorrenza), che al momento dell’approvazione della presente memoria era all’esame in prima lettura della Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, contiene alcune disposizioni di rilievo per l’attività dell’Autorità, sulle quali il documento presenta osservazioni e proposte. In particolare, per quanto riguarda il servizio idrico integrato, le osservazioni dell’ARERA si concentrano sull’art. 6, che attribuisce al Governo una delega per il riordino dei servizi pubblici locali.

Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla governance del sistema, l’ARERA segnala che dall’attuale impostazione del ddl potrebbero derivare criticità tali da pregiudicare i caratteri di stabilità, chiarezza e certezza di una regolazione settoriale già consolidata. L’attuale impostazione regolatoria del settore idrico ha infatti consentito un rilevante incremento della spesa per investimenti, quasi quadruplicata dal 2012 al 2020, e un miglioramento della qualità del servizio, a fronte comunque di una sostanziale stabilità delle tariffe all’utenza; anche il tasso di realizzazione degli interventi è passato dal 50% del periodo ante regolazione all’oltre 90% attuale. Pertanto, non si rinviene l’esigenza di un’azione complessiva di riforma, mentre appare fondamentale il consolidamento del framework regolatorio, anche ai fini dell’efficace implementazione degli strumenti di supporto previsti per il rilancio del Paese (PNRR). L’Autorità reputa inoltre che siano prioritarie misure tese a superare diverse problematiche che, collocate a monte della regolazione, generano criticità relativamente alle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato; in tale quadro, nuove misure di riordino potrebbero assicurare un supporto tecnico, in termini organizzativi e di know-how specifico, ai soggetti territoriali per i quali si siano riscontrate perduranti inadempienze, da parte di un soggetto societario a controllo pubblico con esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda le criticità relative agli assetti gestionali, viene rappresentato che una revisione della disciplina vigente possa sinergicamente affiancarsi alle misure già poste in essere dall’Autorità, per favorire l’aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi, e per supportare il riordino della governance del settore. In tal senso è necessaria un’azione di rafforzamento della governance, finalizzata al superamento delle criticità riscontrate in alcune aree del Paese (permanere di situazioni di mancato affidamento del servizio, carenze nella redazione e all’aggiornamento degli atti necessari all’adozione delle scelte di programmazione e di gestione ecc.); la proposta è di rivisitare la disciplina degli affidamenti nell’ottica della semplificazione procedurale, introducendo un termine perentorio entro cui perfezionare i processi di affidamento del servizio idrico integrato e, in caso di inerzia, prevedere che la gestione venga svolta provvisoriamente, comunque per un periodo potenzialmente sovrapponibile a quello di attuazione del PNRR, da un soggetto societario a controllo interamente pubblico.

Relazione 39/2022/I/idr del 1° febbraio 2022: quattordicesima relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in materia ambientale”

Il consueto monitoraggio semestrale sugli assetti locali del servizio idrico integrato restituisce un quadro di stabilità sostanziale, con il definitivo completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi EGA in tutte le aree territoriali del Paese e il consolidamento nel processo di razionalizzazione del numero degli ATO, attualmente pari a 62; con riferimento all’ultimo semestre del 2021, emerge un orientamento di alcune Regioni (Lombardia, Campania) verso un’articolazione dell’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di dimensioni potenzialmente inferiori al territorio provinciale. Allo stato attuale le priorità individuate dall’Autorità sono il perfezionamento dei percorsi avviati verso la piena operatività degli EGA, soprattutto in alcuni contesti regionali, e l’affidamento del servizio idrico integrato in tutte le realtà in cui non risultino chiaramente delineate né gestioni salvaguardabili in base alla normativa pro tempore vigente, siano mai state individuate gestioni uniche di ambito.

Gli approfondimenti compiuti dall’Autorità hanno messo in luce la permanenza di contesti potenzialmente critici, che impattano sulla corretta redazione e aggiornamento degli atti di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato. In particolare, viene evidenziata la permanenza di un Water Service Divide, con situazioni, principalmente nel Sud e Isole, in cui si perpetuano inefficienze e disservizi. Peraltro, le perduranti situazioni inerziali relativamente alle procedure di affidamento del servizio possono rappresentare criticità serie, soprattutto nei contesti caratterizzati da carenze infrastrutturali, che vedono nell’eventuale ricorso ai fondi messi a disposizione nell’ambito del PNRR un’opportunità per migliorare la qualità dei servizi erogati.

Le difficoltà riscontrate in taluni contesti suggeriscono di valutare l’opportunità di introdurre semplificazioni nelle procedure di affidamento (rafforzare la garanzia delle tempistiche e della qualità dei programmi), e di declinare soluzioni ulteriori rispetto al modello del commissariamento (rafforzare la garanzia dell’adozione di una soluzione strutturale e complessiva).

Parere 273/2022/I/idr del 21 giugno 2022: parere al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sullo schema di decreto ministeriale di attuazione della riforma 4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), avente ad oggetto “semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico”

Con il presente provvedimento, l’Autorità rilascia parere favorevole, con osservazioni, allo schema di decreto trasmesso dal MIMS ai sensi dell’art. 1, c. 516-bis, della L. 205/17 (come modificato dal DL 121/21), finalizzato a definire le modalità e i criteri per la redazione e per l’aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e della sua attuazione per stralci successivi. La bozza di provvedimento prevede, in particolare, che siano considerati prioritari per l’inserimento nel Piano gli interventi volti alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche. Il MIMS dovrà pubblicare con cadenza annuale le modalità di presentazione delle proposte, con l’indicazione dell’ordine di priorità delle stesse, della coerenza con la pianificazione sovraordinata, dell’eventuale utilizzo di cofinanziamenti o della necessità di finanziamento delle fasi di progettazione successive al momento della trasmissione. Tali elementi costituirebbero elementi ai fini della valutazione degli interventi e della formulazione della proposta di Piano.

Tra le osservazioni formulate da ARERA, si evidenzia in particolare la richiesta, con riferimento alle proposte dei soggetti regolati, di includere tra gli elementi da acquisire ai fini dell’aggiornamento del Piano e quali fattori di valutazioni la conformità del titolo del soggetto gestore a svolgere il servizio nel rispetto alla normativa vigente, l’ottemperanza agli obblighi previsti per l’adozione e l’approvazione dello specifico schema regolatorio e l’assenza di situazioni di crisi d’impresa che possano compromettere la prosecuzione dell’attività per cui è richiesto il finanziamento.

Memoria 348/2022/I/idr del 19 luglio 2022: memoria dell’ARERA nell’ambito dell’esame delle risoluzioni sulle iniziative urgenti per il contrasto dell’emergenza idrica (7-00848 on. Daga, on. Federico, 7-00861 on. Foti 7-00853, 7-00858 on. Pellicani e 7-00865 on. Spena)

La memoria intende fornire un contributo alle Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame delle risoluzioni sulle iniziative urgenti per contrastare l’emergenza idrica, soffermandosi, con particolare riguardo al servizio idrico integrato, sui seguenti aspetti:

  • regolazione della qualità tecnica nel servizio idrico integrato: l’ARERA evidenzia l’impatto positivo constatato nel primo biennio di applicazione al SII, in termini di finalizzazione degli investimenti e miglioramento del livello dei macro-indicatori, in particolare focalizzandosi sugli aspetti relativi alle perdite idriche, e sottolineando che gli avanzamenti conseguiti contribuiscono a ridurre il fabbisogno complessivo della risorsa. Pertanto, auspica l’adozione di simili meccanismi incentivanti per la promozione dell’efficienza e per il miglioramento della qualità anche negli usi diversi dal civile, quali l’irriguo e il manifatturiero;
  • investimenti e governance: l’azione regolatoria nell’ultimo decennio ha prodotto nel settore idrico un rilevante incremento della spesa per investimenti, con un significativo miglioramento dei tassi di realizzazione degli stessi, favorendo un percorso di miglioramento della qualità del servizio a fronte di una sostanziale stabilità delle tariffe all’utenza. La persistenza, tuttavia, di criticità in diversi contesti, richiama all’urgenza, in primo luogo, di un’azione di riforma che, in coerenza con la riforma 4.2 della Missione M2 C4 del PNRR volta a “garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati”, si proponga di superare alcune perduranti situazioni inerziali relative alle procedure di affidamento del servizio. In proposito l’Autorità, al fine di pervenire rapidamente alla configurazione di situazioni gestionali dotate delle necessarie capacità organizzative e realizzative, propone l’introduzione di semplificazioni nelle procedure di affidamento e di soluzioni ulteriori rispetto al modello del commissariamento;
  • ulteriori misure di sostegno agli investimenti nel settore idrico: viene richiamato l’impegno dell’Autorità ad assicurare un efficace utilizzo delle risorse pubbliche disponibili, unitamente alla necessità di favorire la massima semplificazione. Inoltre, sono evidenziate le potenzialità del Fondo di garanzia delle opere idriche, quale strumento sinergico e complementare ai finanziamenti stanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
  • misure per favorire l’uso efficiente della risorsa idrica, promuovendo la valorizzazione delle potenzialità del riuso, in particolare potenziando il ricorso al riutilizzo delle acque reflue, sia ai fini agricoli che in contesti industriali.
Tutela dei consumatori

In merito alle novità sulla tutela dei consumatori intervenute nel corso del 2022, si segnala la pubblicazione della Memoria 48/2022/I/com dell’8 febbraio 2022, relativa all’Audizione dell’ARERA presso la neocostituita Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. In occasione dell’audizione, l’Autorità ha illustrato le attività svolte nei settori di competenza, in ossequio al mandato ricevuto dal Legislatore, riguardo alla “promozione della tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo” (art. 1,1 della Legge istitutiva n. 481/1995); inoltre ha focalizzato l’attenzione sulla situazione contingente caratterizzata dal vertiginoso aumento dei prezzi dell’energia.

Il 15 settembre 2022, la neocostituita Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti ha approvato la Relazione sull’attività svolta. La Commissione si è riunita per la prima volta il 9 dicembre 2021 e ha svolto complessivamente 32 sedute in sede plenaria, con l’obiettivo di analizzare il fenomeno della tutela dei consumatori e degli utenti da diverse prospettive e su un piano multidisciplinare. Nel corso delle sedute si sono effettuate diverse audizioni, sia di autorità indipendenti, sia di soggetti istituzionali, sia di rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Era stata calendarizzata anche l’audizione del presidente di Acquirente Unico (AU) sul tema di stringente attualità dei rincari delle bollette di luce (+55%) e gas (oltre il 40%) causati dall’aumento dei costi delle materie prime e dalla pregressa pandemia; non essendo stato possibile svolgere tale audizione a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, la Commissione ha tuttavia potuto acquisire agli atti il contributo elaborato da AU, consistente in una dettagliata illustrazione del funzionamento dei bonus sociali elettrico, gas e idrico. La Commissione conclude precisando che la battaglia per i diritti dei consumatori merita di essere combattuta senza cedere alla tentazione di mettere in campo una massiccia, e a volte contraddittoria, produzione di norme che rischiano sin dalla nascita di dimostrarsi aggirabili, o a quella di realizzare interventi pubblici invasivi che rischiano di rivelarsi inefficaci e di ledere quelle dinamiche di concorrenza e di mercato. È invece necessario consegnare agli utenti un armamentario sempre più vasto sia di conoscenze, educazione e informazioni, sia di strumenti, tecnologici e giuridici (come la conciliazione) efficaci e accessibili, per poter far valere e vedersi riconosciuti in tempi ragionevoli i propri diritti.

Per completezza di informazione si rappresenta che, con la delibera 58/2022/A del 15 febbraio 2022 l’ARERA ha provveduto a nominare i componenti della Commissione di disciplina e i componenti della Commissione di Conciliazione; per quanto riguarda in particolare i criteri di nomina della Commissione di Conciliazione, l’ipotesi di accordo recepita in deliberazione 464/2021/A ha stabilito che la stessa fosse composta da: a) una personalità esterna all’Autorità nominata dal Collegio, di elevate e riconosciute competenze e indipendenza nel settore del diritto del lavoro o comunque nel settore giuridico, con funzione di Presidente; b) il Direttore responsabile della direzione di gestione delle risorse umane ovvero altro dirigente nominato dal Collegio; c) un Dirigente sindacale di una O.S. legittimamente costituita in Autorità o da altra persona di sua fiducia da cui il dipendente intende farsi assistere.

Si evidenzia inoltre la conclusione, in senso positivo per Acea Ato2, di una vicenda sorta nel lontano 2015, relativa a una presunta violazione del Codice del Consumo da parte del gestore. Nel 2015, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato- AGCM- aveva emesso nei confronti di Acea Ato2 una sanzione di € 1,5 milioni. Con la sentenza n. 5500 del 2022, pubblicata il 6 maggio 2022, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento sanzionatorio accogliendo parzialmente il ricorso presentato da Acea Ato2; in particolare secondo il TAR le condotte contestate al gestore sono conformi alla diligenza professionale richiesta da ARERA, non incidono significativamente sulle scelte dei consumatori e, pertanto, non sono da qualificarsi come pratiche commerciali scorrette.

Si riportano, infine, i dati relativi alla Relazione annuale delle attività del Servizio Conciliazione dell’ARERA, 1° semestre 2022 (dati aggiornati al 14 ottobre 2022). Dalla Relazione si evince che nel I° semestre 2022 le domande di conciliazione presentate sono state 12.323, di cui 1.794 del settore idrico, 6.155 del settore elettrico, 2.979 del settore gas, 25 del settore telecalore e le restanti relative ai clienti Dual-Fuel e da Prosumer. Per quanto riguarda gli argomenti oggetto delle domande del settore idrico, il 71,7% riguarda la fatturazione, il 5,1% i contratti, il 4,6% la misura, il 3,8% l’allacciamento e lavori, il 3,6% la morosità e la sospensione, l’1,6% la qualità tecnica e l’1,4% la qualità contrattuale. Le Regioni con il maggior numero di domande sono la Sardegna, l’Abruzzo, il Lazio, la Campania e la Basilicata, seguite da Liguria, Calabria e Molise. Al termine della procedura conciliativa (relativa a tutti i settori regolati e non solo al settore idrico), è stato richiesto di compilare un questionario di gradimento al quale hanno aderito 4.332 clienti; il 96% di essi è risultato soddisfatto del servizio ricevuto.

Con riferimento al principale operatore del Gruppo Acea dell’Area Idrico, si segnala che nella seduta del 30 novembre 2022 della Conferenza dei Sindaci dell’ATO2 Lazio Centrale – Roma è stato adottato con delibera 13-22 lo schema regolatorio relativo all’aggiornamento della predisposizione tariffaria 2022–2023, elaborato sulla base delle deliberazioni ARERA 639/2021/R/idr e 229/2022/R/idr. Nelle more della approvazione da parte dell’Autorità, ai sensi del comma 7.2 della delibera ARERA 580/2019/R/idr si è applicata la tariffa 2020-2023 come approvata dall’Autorità con delibera 197/2021/R/idr.

La proposta tariffaria adottata dalla Conferenza dei Sindaci, risultato di un lavoro di elaborazione congiunto tra Acea Ato2 e la Segreteria Tecnico Operativa (STO) della Conferenza dei Sindaci, è stata approvata nel gennaio 2023 dall’Autorità con delibera 11/2022/R/idr “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023”; di seguito i contenuti principali:

  • è confermata la collocazione nello Schema V della matrice di schemi regolatori di cui all’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/idr (investimenti elevati rispetto al valore delle infrastrutture esistenti e VRG pro capite medio superiore al valore medio nazionale determinato dall’ARERA), già approvata con deliberazione ARERA 197/2021/R/idr;
  • programma degli Interventi per il biennio 2022-2023 di oltre € 805 milioni, pari a circa a € 110 annui pro capite, peraltro incrementato di quasi € 90 milioni rispetto a quanto approvato per il quadriennio 2020-2023; per il successivo periodo 2024-2032 sono inoltre previsti ulteriori € 4.200 milioni circa (€ 890 milioni in più di quanto approvato per il quadriennio 2020-2023);
  • sono confermati i moltiplicatori tariffari theta (da applicare alla tariffa in vigore al 31/12/2019) pari a 1,139 per l’anno 2022 e 1,202 per l’anno 2023, in continuità con quanto già approvato con deliberazione ARERA 197/2021/R/idr;
  • conferma del valore del parametro ψ pari a 0,45 (il valore massimo previsto dalla delibera 580/209/R/idr è 0,8) ai fini della determinazione della componente per il finanziamento anticipato di nuovi investimenti (FNInew);
  • utilizzo dell’ammontare non speso per il bonus idrico integrativo a tutto il 2021, ovvero circa € 6 milioni, per ridurre i conguagli tariffari dovuti per il 2020 e 2021.

Nella seduta del 30 novembre 2022 della Conferenza dei Sindaci è stato inoltre deliberato il Regolamento attuativo relativo al bonus idrico integrativo 2023 (delibera 11-22). In continuità con le annualità precedenti, l’importo del bonus viene calcolato come la spesa (basata sulle tariffe in vigore nell’anno di riferimento) corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo fino a:

  • 40 m3 annui per ogni componente del nucleo familiare, per le utenze dirette e indirette con ISEE fino a € 8.265;
  • 20 m3 annui per ogni componente del nucleo familiare, per le utenze dirette e indirette con:
  1. indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
  2. indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
  3. indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

Altri eventi da evidenziare in relazione alle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono l’aggiornamento della Carta dei Servizi (delibera 10-22 del 29 settembre 2022) e il Regolamento di utenza (delibera 12-22 del 30 novembre 2022), adeguate alla regolazione vigente.

Tra gli altri fatti di rilievo occorsi nel periodo, va inoltre riportato, a valle delle disposizioni espresse dalla già citata Legge 152/2021 e dei conseguenti atti regionali, il notevole impulso nel trasferimento al gestore unico del servizio idrico integrato per i comuni che, al primo semestre 2022, risultavano ancora esercire il servizio in assenza di titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

Aggiornamento sui ricorsi avverso la regolazione tariffaria dell’ARERA

Nel 2013 Acea Ato2 ha presentato ricorso avverso la delibera 585/2012 (MTT) e avverso le deliberazioni successive che ne hanno modificato e integrato i contenuti (Delibere 88/2013, 73/2013 e 459/2013). Il ricorso è stato parzialmente accolto con sentenza del TAR Lombardia 2528/2014, contro la quale hanno proposto appello sia Acea Ato2 sia l’ARERA.

Con sentenza parzialmente favorevole n. 8079/2020 del 16 dicembre 2020, è stato:

  • accolto l’appello di Ato2 inerentemente al mancato riconoscimento del CCN relativo alle altre attività idriche, unico motivo d’appello a cui la Società aveva deciso di non rinunciare;
  • respinto l’appello dell’Autorità relativo agli oneri finanziari sui conguagli, in riferimento ai quali già il TAR Lombardia aveva dato ragione ad Ato2;
  • accolto l’appello della stessa Autorità concernente il motivo sui crediti non esigibili.

Rimangono ancora pendenti gli altri ricorsi presentati da Acea Ato2 al TAR Lombardia avverso la delibera n. 643/2013/R/idr (MTI), la delibera 664/2015/R/idr (MTI-2) e la delibera 580/2019/R/idr.

Relativamente alla delibera 643/2013, si segnala che l’8 maggio 2014 sono stati presentati dei motivi aggiunti per l’annullamento delle determinazioni ARERA n. 2 e n. 3 del 2014.

Con sentenza del TAR Lombardia n. 892 del 20 aprile 2022 vengono confermati gli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato nei giudizi sulla delibera 585/2012/R/idr relativamente:

  • alle c.d. “acque bianche” per le quali la delibera impugnata “non incide in senso ampliativo sulle convenzioni di gestione in corso”;
  • alle fognature miste, affermando che “In questi casi, non essendo possibile quantificare i volumi di acqua che affluiscono alle reti fognarie dai diversi punti di immissione, e quindi disaggregare i relativi costi, risponde a canoni di razionalità economica che le tariffe coprano anche i costi derivanti dalla raccolta e dal trattamento delle acque bianche”;
  • agli oneri finanziari sui conguagli, per i quali si afferma che poiché il gestore sopporta un costo oggettivo derivante dal fatto che il livello delle tariffe inizialmente fissato dall’Ente di governo dell’ambito si rivela insufficiente a coprire i costi del servizio, il riconoscimento di questo costo finanziario non può essere disconosciuto. Proprio per questo, l’Autorità deve quindi prevedere, in sede di determinazione del conguaglio, un correttivo a copertura dell’onere finanziario sui conguagli. Il TAR ha viceversa respinto il motivo concernente la previsione di un cap ai conguagli.

Sono stati discussi in data 11 ottobre 2022 gli appelli relativi alla delibera 643/13, eccezion fatta per quello di Acea Ato2 per indisponibilità della relatrice cui era stato assegnato.

Relativamente ad Ato2 con sentenza 736 del 23 febbraio 2023 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di ARERA per la riforma della sentenza del TAR Lombardia Sez. Seconda, n. 892/2022 che aveva parzialmente annullato gli atti di approvazione del Metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, dando ragione al regolatore sul mancato riconoscimento degli oneri finanziari sui conguagli. Il giudice di secondo grado ha condiviso le argomentazioni di ARERA, in continuità con analoghe pronunce già pubblicate su appello dell’Autorità contro, tra gli altri, Acquedotto del Fiora, Umbra Acque, GORI e Publiacqua, valutando ragionevole la scelta del regolatore di basare i conguagli su “dati effettivi e certificati relativi ai volumi di vendita”, mentre “la rischiosità dell’attività di gestione del SII è già considerata dal valore tariffario “beta”, che è stato valutato ragionevole da un organismo verificatore in funzione del perseguimento del princìpio del “full cost recovery”. Inoltre, la sentenza dispone che “riconoscere gli oneri finanziari anche sui conguagli (costi operativi) significherebbe, sotto il profilo della redditività, attribuire a detta componente sostanzialmente lo stesso trattamento degli investimenti (costi di capitale), che perseguono la diversa finalità del miglioramento della qualità del servizio pubblico”. In ultimo il Consiglio di Stato concorda con ARERA sul fatto che i conguagli siano già adeguati esclusivamente con l’inflazione come già avviene negli altri settori regolati.

Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto la tesi dell’appellante relativamente alla illegittimità della previsione di un cap al moltiplicatore theta con riferimento alla componente relativa ai conguagli in quanto la regolazione già prevede il superamento dello stesso solo a determinate condizioni e su motivata istanza dell’Ente di Governo.

Per quanto riguarda la delibera 664/2015, si precisa che nel febbraio 2018 Acea Ato2 ha esteso l’impugnazione originariamente proposta, presentando ulteriori motivi aggiunti avverso la delibera ARERA 918/2017/R/idr (Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato) e avverso l’Allegato A della delibera 664/2015, come modificato dalla citata delibera 918/2017. Alla data odierna si resta in attesa della fissazione dell’udienza per la trattazione nel merito.

Nel mese di febbraio 2020, Acea Ato2 ha proceduto a impugnare anche la delibera 580/2019/R/idr e ha approvato il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), ribadendo molti dei motivi dei precedenti ricorsi in materia tariffaria e introducendone di nuovi con riferimento a specifici aspetti introdotti per la prima volta con la nuova metodologia tariffaria. Tra le società controllate e/o partecipate del Gruppo Acea che hanno impugnato il MTI-3 figurano anche le Società Acea Ato5, Acea Molise e Gesesa (che non avevano in precedenza impugnato le delibere relative al MTT, MTI e MTI-2). È stata inoltre oggetto di ricorso anche la delibera 235/2020/R/idr per l’adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da Covid-19. Si è in attesa della fissazione dell’udienza.

Nel mese di febbraio 2022, Acea Ato2 ha presentato ricorso avverso la delibera 639/2021/R/idr relativa all’aggiornamento biennale tariffario per gli anni 2022 e 2023. L’impugnativa del provvedimento, effettuata anche dalle società controllate e/o partecipate del Gruppo Acea quali Acea Ato5, Acea Molise, Publiacqua, Acquedotto del Fiora, GORI, Gesesa, Umbra Acque e SII Terni, conferma molti dei motivi già avanzati avverso le precedenti deliberazioni tariffarie aggiungendone di nuovi legati alla nuova regolazione enunciata da ARERA. Relativamente ai motivi attinenti pedissequamente alle nuove disposizioni si sottolineano sia il meccanismo di riconoscimento del costo dell’energia, ritenuto non efficace a intercettare la reale situazione contingente, nonché le previsioni con cui l’ARERA ha dichiarato di voler ottemperare alla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di oneri finanziari sui conguagli, di trattamento del Fondo Nuovi Investimenti e di ridefinizione della quota oggetto di restituzione agli utenti ai sensi della delibera n. 273/2013.

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