Principi contabili, emendamenti, interpretazioni e improvements
“Amendment to IFRS 3 Business Combinations”
Emesso in data 14 Maggio 2020, aggiorna il riferimento presente nell’IFRS 3 al Conceptual Framework nella versione rivista, senza che ciò comporti modifiche alle disposizioni dello standard.
“Amendment to IAS 16 Property, Plant and Equipment”
Emesso in data 14 Maggio 2020, non consente di dedurre dal costo dell’immobilizzazione l’importo ricevuto dalla vendita di beni prodotti prima che l’asset fosse pronto per l’uso. Tali ricavi di vendita e i relativi costi saranno rilevati a conto economico. Le modifiche allo IAS 16 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° Gennaio 2022.
“Amendment to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”
Emesso in data 14 maggio 2020, chiarisce quali voci di costo si devono considerare per valutare se un contratto sarà in perdita. A tal riguardo il “costo necessario all’adempimento” del contratto comprende i costi direttamente correlati allo stesso che sono costituiti da: a) costi incrementali necessari all’adempimento di tale contratto (per esempio la manodopera e le materie prime dirette) e dalla b) ripartizione di altri costi direttamente correlati all’adempimento del contratto (per esempio, la ripartizione della quota di ammortamento di un elemento di immobili, impianti e macchinari utilizzata per l’adempimento di tale contratto e di altri).
“Annual Improvements 2018-2020”
Emesso in data 14 Maggio 2020, modifiche sono apportate:
- all‘IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, dove viene consentito ad una controllata che applica il paragrafo D16 dell’IFRS1 di rilevare le differenze cumulate di conversione utilizzando gli importi rilevati dalla sua controllante alla data di passaggio della controllante stessa;
- all’IFRS 9 Financial Instruments, dove vengono forniti chiarimenti su quali commissioni includere nel test del dieci per cento previsto dal paragrafo B3.3.6 nel valutare se eliminare una passività finanziaria;
- allo IAS 41 Agriculture, dove al fine di garantire coerenza con i requisiti dell’IFRS13 viene eliminato il paragrafo per cui le entità non includevano i flussi finanziari fiscali nella valutazione del fair value di un'attività biologica utilizzando la tecnica del valore attuale.
- e agli Illustrative Examples che accompagnano l’IFRS 16 Leases, eliminando l’Illustrative Example 13, al fine di evitare confusione in merito al trattamento degli incentivi per il leasing, a causa di come vengono illustrati gli incentivi nell’esempio in oggetto.
“Amendments to IFRS 17 Insurance contracts: Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 – Comparative Information”
Emesso in data 9 dicembre 2021, consente di utilizzare l’opzione di transizione relativamente alle informazioni comparative delle attività finanziarie in sede di prima applicazione dell’IFRS17. L’opzione consente alle entità di riclassificare nelle informazioni comparative e singolarmente, tutti gli strumenti finanziari rientranti nell’ambito di applicazione del principio al fine di evitare accounting mismatch rispetto alla classificazione prevista dal principio contabile internazionale IFRS9. Le modifiche sono applicabili a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023. E’ consentita un’applicazione anticipata.
“Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current”
Emesso in data 23 gennaio 2020, fornisce chiarimenti in materia di classificazione delle passività come correnti o non correnti. Le modifiche allo IAS 1 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023.
“Amendments to IAS 12 Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”
Emesso in data 7 maggio 2021, ha lo scopo di rendere omogenee le modalità con cui le entità contabilizzano le imposte differite su operazioni come leasing e i costi di smantellamento. La principale novità riguarda l’introduzione di un’eccezione all’esenzione per la rilevazione iniziale (IRE) della fiscalità differita per le attività e per le passività prevista dallo IAS 12. Nello specifico l’eccezione prevede la non applicabilità dell’esenzione dello IAS 12 per la rilevazione iniziale di tutte quelle operazioni che originano differenze temporanee uguali o oggetto di compensazione. Limitando l’esenzione alla sola rilevazione iniziale, l’impatto sarà di un progressivo miglioramento e comparabilità delle informazioni a beneficio degli utilizzatori del bilancio con riferimento agli impatti fiscali delle operazioni di leasing e ai costi di smantellamento. Le modifiche sono applicabili a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023. È consentita un’applicazione anticipata.
“IFRS 17 Insurance Contracts”
In data 18 maggio 2017, lo IASB ha emesso l’IFRS 17 “Insurance Contracts” che definisce l’accounting dei contratti assicurativi emessi e dei contratti di riassicurazione posseduti. Le disposizioni dell’IFRS 17 che stabiliscono i criteri di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa dei contratti assicurativi, superano quelle attualmente previste dall’IFRS 4 “Contratti assicurativi” e hanno come obiettivo quello di garantire agli utilizzatori del bilancio di valutare l’effetto che tali contratti hanno sulla posizione finanziaria, sui risultati e sui flussi finanziari delle compagnie. L’applicazione del principio è prevista per gli esercizi che hanno inizio il 1° Gennaio 2023.
“Amendments to IFRS 16 Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback”
Emesso in data 22 settembre 2022, ha lo scopo di chiarire l’impatto che un’operazione di vendita o retrolocazione potrebbe avere su una passività finanziaria che prevede pagamenti variabili non correlati a indici o tassi. La principale novità nella valutazione successiva della passività finanziaria riguarda la determinazione dei “lease payments” e dei “revised lease payments” in modo che, a seguito di un’operazione di leaseback il venditore-locatario non rilevi alcun utile o perdita relativo al diritto d’uso che detiene. La modifica ha come finalità quella di evitare la contabilizzazione di utili e perdite, relative al diritto d’uso iscritto, a seguito di eventi che comportano una rimisurazione del debito (per esempio modifica del contratto di locazione o della sua durata). Eventuali utili e perdite derivati dall’estinzione parziale o totale di un contratto di locazione continuano a essere rilevati per la parte di diritto d’uso cessato. Le modifiche sono applicabili dal 1° Gennaio 2024 con possibilità di applicazione anticipata.
“Amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2 - Disclosure of Accounting Policies”
Emesso in data 12 Febbraio 2021, richiede alle società di fornire le informazioni rilevanti sui principi contabili applicati e suggerisce di evitare o limitare le informazioni non necessarie. Le modifiche allo IAS 16 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° Gennaio 2023.
“Amendments to IAS 8 Accounting policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates”
Emesso in data 12 febbraio 2021, chiarisce, anche attraverso alcuni esempi, la distinzione tra cambiamenti di stima e cambiamenti di principi contabili. La distinzione è rilevante in quanto i cambiamenti di stima sono applicati prospetticamente a transazioni ed eventi futuri, mentre i cambiamenti di principi contabili sono generalmente applicati in via retroattiva. Le modifiche sono applicabili a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° Gennaio 2023, è consentita un’applicazione anticipata.