Società controllate

L’area di consolidamento comprende la Capogruppo Acea e le società nelle quali la stessa esercita direttamente o indirettamente un controllo, ovvero quando il Gruppo è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal rapporto con la partecipata ed ha la capacità, attraverso l’esercizio del proprio potere sulla partecipata, di influenzarne i rendimenti. Il potere è definito come la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti della partecipata in virtù di diritti sostanziali esistenti.

Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato effettivamente trasferito al Gruppo e cessano di essere consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del Gruppo.

Secondo le previsioni del principio contabile IFRS 10, il controllo è ottenuto quando il Gruppo è esposto, o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal rapporto con la partecipata e ha la capacità, attraverso l’esercizio del potere sulla partecipata, di influenzarne i relativi rendimenti. Il potere è definito come la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti della partecipata in virtù di diritti sostanziali esistenti.

L’esistenza del controllo non dipende esclusivamente dal possesso della maggioranza dei diritti di voto, ma dai diritti sostanziali dell’investitore sulla partecipata. Conseguentemente, è richiesto il giudizio del management per valutare specifiche situazioni che determinino diritti sostanziali che attribuiscono al Gruppo il potere di dirigere le attività rilevanti della partecipata in modo da influenzarne i rendimenti.

Ai fini dell’assessment sul requisito del controllo, il management analizza tutti i fatti e le circostanze, inclusi gli accordi con gli altri investitori, i diritti derivanti da altri accordi contrattuali e dai diritti di voto potenziali (call option, warrant, put option assegnate ad azionisti minoritari, ecc.). Tali altri fatti e circostanze possono risultare particolarmente rilevanti nell’ambito di tale valutazione soprattutto nei casi in cui il Gruppo detiene meno della maggioranza dei diritti di voto, o diritti similari, della partecipata.

Il Gruppo riesamina l’esistenza delle condizioni di controllo su una partecipata quando i fatti e le circostanze indichino che ci sia stata una variazione di uno o più elementi considerati per la verifica della sua esistenza. Si segnala, infine, come, nella valutazione dell’esistenza dei requisiti del controllo non siano state riscontrate situazioni di controllo de facto. Le variazioni nella quota di possesso in partecipazioni in imprese controllate che non implicano la perdita del controllo sono rilevate come operazioni sul capitale rettificando la quota attribuibile agli azionisti della Capogruppo e quella ai terzi per riflettere la variazione della quota di possesso. L’eventuale differenza tra il corrispettivo pagato o incassato e la corrispondente frazione di patrimonio netto acquisito o venduto viene rilevata direttamente nel patrimonio netto consolidato. Quando il Gruppo perde il controllo, l’eventuale partecipazione residua nella società precedentemente controllata viene rimisurata al fair value (con contropartita il conto economico) alla data in cui si perde il controllo. Inoltre, la quota delle OCI riferita alla controllata di cui si perde il controllo è trattata contabilmente come se il Gruppo avesse direttamente dismesso le relative attività o passività. Inoltre, laddove si riscontri una perdita di controllo di una società rientrante nell'area di consolidamento, il Bilancio Consolidato include il risultato dell'esercizio in proporzione al periodo dell'esercizio nel quale il Gruppo Acea ne ha mantenuto il controllo.

Imprese a controllo congiunto

Riguardano società sulle cui attività il Gruppo detiene un controllo congiunto con terzi (cosiddette Joint Ventures), ovvero quando in base ad accordi contrattuali, le decisioni finanziarie, gestionali e strategiche possono essere assunte unicamente con il consenso unanime di tutte le parti che ne condividono il controllo. Il Bilancio Consolidato include la quota di pertinenza del Gruppo dei risultati delle società a controllo congiunto, contabilizzata con il metodo del patrimonio netto.

Secondo le previsioni del principio contabile IFRS11, un accordo congiunto è un accordo del quale due o più parti detengono il controllo congiunto. Si ha il controllo congiunto quando per le decisioni relative alle attività rilevanti dell’accordo congiunto è richiesto il consenso unanime o almeno di due parti dell’accordo stesso. Un accordo congiunto si può configurare come una joint venture o una joint operation. Una joint venture è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell’accordo. Per contro, una joint operation è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all’accordo.

Al fine di determinare l’esistenza del controllo congiunto e il tipo di accordo congiunto, è richiesto il giudizio del management, che deve valutare i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo. A tal fine il management considera la struttura e la forma legale dell’accordo, i termini concordati tra le parti nell’accordo contrattuale e, quando rilevanti, altri fatti e circostanze. Il Gruppo riesamina l’esistenza del controllo congiunto quando i fatti e le circostanze indicano che c’è stata una variazione di uno o più elementi precedentemente considerati per la verifica dell’esistenza del controllo congiunto e del tipo di controllo congiunto.

Società collegate

Le Partecipazioni in società collegate sono quelle nelle quali si esercita un’influenza notevole, ma non il controllo né il controllo congiunto, attraverso la partecipazione alle decisioni sulle politiche finanziarie ed operative della partecipata. Il Bilancio Consolidato include la quota di pertinenza del Gruppo dei risultati delle collegate, contabilizzata con il metodo del Patrimonio netto, ad eccezione dei casi in cui sono classificate come detenute per la vendita, a partire dalla data in cui ha avuto inizio l’influenza notevole fino al momento in cui essa cessa di esistere.

Al fine di determinare l’esistenza dell’influenza notevole è richiesto il giudizio del management che deve valutare tutti i fatti e le circostanze.

Il Gruppo riesamina l’esistenza dell’influenza notevole quando i fatti e le circostanze indicano che c’è stata una variazione di uno o più elementi considerati per la verifica dell’esistenza di tale influenza notevole.

Qualora la quota di perdita di pertinenza del Gruppo ecceda il valore contabile della Partecipazione, quest’ultimo deve essere annullato e l’eventuale eccedenza deve essere coperta tramite accantonamenti nella misura in cui il Gruppo abbia obbligazioni legali o implicite nei confronti della partecipata a coprire le sue perdite o, comunque, ad effettuare pagamenti per suo conto. L’eccedenza del costo di acquisizione rispetto alla percentuale spettante al Gruppo del valore corrente delle attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata alla data di acquisizione è riconosciuta come avviamento. L’avviamento è incluso nel valore di carico dell’investimento ed è assoggettato a test di impairment unitamente al valore della partecipazione.

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